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Autenticazione delle firme dei presentatori di lista.

  Bartolo Danzi, dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia, 22/11/2006

 

Si ricorda in via preliminare  che le disposizioni dell'ARAN di cui alla nota 8050 dell' 11.9.2006, oltre alla possibilità dell'autentica della firma del presentatore di lista da parte del D.S. della scuola interessata, prevede anche la possibilità che la firma sia autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

L'autentica della firma trova la definizione più autorevole nell'art. 2703 del Codice Civile che testualmente recita:L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del Pubblico Ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il Pubblico Ufficiale deve accertare la l'identità della persona che sottoscrive".

L’art. 357 del Codice Penale così definisce il pubblico ufficiale:

AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE, SONO PUBBLICI UFFICIALI COLORO CHE ESERCITANO UNA PUBBLICA FUNZIONE LEGISLATIVA, GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA.
AGLI STESSI EFFETTI E’ PUBBLICA LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DISCIPLINATA DA NORME DI DIRITTO PUBBLICO E DA ATTI AUTORITATIVI, E CARATTERIZZATA DALLA FORMAZIONE E DALLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DELLA P.A. O DAL SUO SVOLGERSI PER MEZZO DI POTERI AUTORITATIVI O CERTIFICATIVI
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La qualifica di pubblico ufficiale
deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi (Cass. Sez. Un., 11-7-1992; Cass. VI, 13-1-1999).


Si prescinde, ai fini della individuazione della qualifica di pubblico ufficiale dal fatto che il soggetto intrattenga un rapporto con un ente avente natura pubblicistica, essendo necessaria
e sufficiente l’esercizio di una pubblica funzione. (Cass. VI, 5-10-1992).

Per pubblica funzione si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che, si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.


E' assolutamente fuor di dubbio che
ogni Dirigente Scolastico riveste il ruolo di pubblico ufficiale con potere di legalizzazione ed autentica delle firme dei propri dipendenti.

Circa i modi previsti dalla legge per l’autenticazione delle firme vige oltre alla disciplina codicistica sopra citata, in primo luogo, l’articolo 15 della legge 15/68 a mente del quale per quanto concerne la “Legalizzazione di firme”  si intende l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.


Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

 “Tale ultima norma risulta recepita dall’articolo 1, comma 1, lett. l) del D.P.R. 445/2000 che reca la definizione di legalizzazione (ovvero di autentica della firma): “l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;”

e dall’articolo 30 del D.P.R. medesimo che così dispone:
“1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio”.

Tanto per correttezza e dovere informativo della inequivocabile regolarità delle liste Gilda Unams di cui dovesse richiedersi la regolarizzazione di autentica, ove la stessa fosse stata effettuata dal Dirigente scolastico della scuola dove il presentatore di lista presta servizio.


F.to il Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia
prof. Bartolo DANZi