TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA SCOLASTICO Labirinto normativo o autoritarismo del governo? di Chiara Profumo
1. La riforma dell’autonomia delle scuole Una grande riforma del sistema scolastico italiano è stata quella dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che ha ridisegnato il sistema delle responsabilità e dei poteri decisionali degli enti che offrono istruzione. Essa comporta una innovazione radicale e richiede tempi di comprensione, elaborazione ed attuazione ben più lunghi dei tempi richiesti al cambiamento dei nomi delle realtà amministrative che operano nel sistema (istituzioni scolastiche, ex provveditorati oggi centri per i servizi amministrativi, il ministero e le sue articolazioni). Iniziata nel 1997 con la legge del 15 marzo 1997, n. 59 (art. 21) e con il regolamento dell’autonomia dell’8 marzo 1999 n. 275, si è poi inserita nella trasformazione del Titolo Quinto della Costituzione Italiana (artt. 117 e seguenti), ed ha comportato la trasformazione dei compiti degli organi collegiali delle scuole, della dirigenza scolastica, del Ministero stesso e degli enti territoriali, Comuni, Province e Regioni.
2. La riforma dei cicli L’altra grande riforma è quella dell’articolazione del percorso di istruzione degli studenti. Riguarda una nuova definizione dei diversi cicli dell’istruzione, i tipi e gli indirizzi di studio, i percorsi obbligatori e quelli facoltativi, gli obiettivi formativi generali e quelli specifici di apprendimento che tutte le scuole italiane dovranno perseguire con le modalità organizzative, didattiche, di ricerca e di sperimentazione che nella loro autonomia stabiliranno. Questa seconda parte della riforma, da attuare coerentemente con la prima, in quattro anni ha visto la emanazione di due leggi, la Legge n. 30 del 2000 abrogata dal governo di centrodestra, e la Legge n. 53 del 2003. Quest’ultima legge contiene un insieme di scelte non condivisibili da noi che vogliamo un sistema scolastico italiano e ciascuna scuola come luogo di democrazia, accogliente, inclusivo, pluralista
3. Le scelte politiche della riforma dei cicli elaborata dal governo di centrodestra Il parlamento ha emanato nel marzo 2003 la legge n.53 con la quale delega il governo a definire attraverso ulteriori decreti legislativi l’attuazione di nuovi percorsi di istruzione, nuove modalità di reclutamento degli insegnanti e nuove procedure per la valutazione del sistema scolastico. Questa legge opera scelte politiche nette, contrapposte alle nostre idee e alle nostre attese:
Molti altri aspetti della legge sono oggetto di preoccupazione ma quelli elencati comportano un radicale cambiamento di direzione del sistema scolastico che non risulta più improntato ai valori della costituzione e assume come metodo per organizzare il lavoro pedagogico e didattico la certificazione delle differenze sociali e culturali tra gli allievi (evidente nella divisione dei ragazzi a 13 anni e mezzo tra “liceali” e “avviati alla “formazione professionale regionale” ma onnipresente attraverso il piano di studio personalizzato, peraltro citato una sola volta nel testo della legge, in riferimento alla quota regionale dei “piani di studio personalizzati”).
L’ispirazione di destra della legge n.53 fa sì che l’opposizione politica sia altrettanto chiara. Ma è altrettanto chiaro che l’amministrazione scolastica, e quindi anche ciascuna scuola, deve eseguire le leggi dello Stato, anche quelle non condivise. Si può sempre parlare di obiezione di coscienza, ma non è ciò che si è verificato nello scorso anno scolastico. La legge n. 53, infatti, implica per diventare pienamente operativa la definizione dei decreti delegati. Le scuole dell’infanzia, elementari e medie hanno vissuto una esperienza inquietante in merito: i decreti sono stati emanati senza seguire l’iter definito dalla legge n. 53 stessa e in evidente contraddizione rispetto al regolamento dell’autonomia.
4. I decreti attuativi per le scuole dell’infanzia elementari e medie “E’ obbligatorio fare così… ormai è legge… non potete fare diversamente… “ La tensione che da due anni vivono le scuole dell’infanzia ed elementari, da uno la scuola media e probabilmente vivrà il prossimo anno la scuola superiore nasce dalla contraddizione tra il Regolamento dell’autonomia delle scuole e i decreti attuativi della legge di riforma voluta dal governo Berlusconi. In particolare il decreto che riguarda la scuola dell’infanzia, elementare e media, (il DL n. 59 del 2004) contrasta radicalmente con la logica, i vincoli e le procedure previsti dalla restante legislazione scolastica, inclusa la stessa legge n. 53. Nel corso dell’anno, sono state diffuse nelle scuole pressanti informazioni:
E’ difficile capire per quali ragioni si parli molto nelle scuole di “…obblighi, modalità organizzative obbligatorie, scelte obbligatorie per i Collegi Docenti, per ciascun insegnante…” In realtà gli argomenti sopra elencati sono oggetto di “decisioni autonome” di ciascuna scuola, non sono quindi oggetto di “obblighi”, ma necessitano di “vincoli e risorse”.
risorse. In questo documento non sono al centro della riflessione, le risorse costituiscono l’oggetto centrale dell’attività sindacale. Il sindacato è impegnato nella “battaglia per gli organici”, perché con poco personale la scuola funzionerà sempre peggio. E nella battaglia per l’incremento delle retribuzioni e il riconoscimento delle professionalità, perché ciò costituisce la condizione di una scuola di qualità. Però nel momento in cui lo spazio di decisione di ciascuna scuola viene limitato ponendo vincoli non previsti dalla normativa vigente, diventa necessario ripercorrere la struttura dei vincoli esistenti, ed è quanto ci accingiamo a fare.
vincoli. La Legge n. 53/2003, art.7 comma1a, delega il governo a stabilire “… le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, gli orari e i limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline…” . Dati quei vincoli normativi, e con le risorse assegnate ossia il personale a disposizione e i finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa, ogni scuola potrà determinare autonomamente il proprio Piano dell’Offerta Formativa.
5. Quali vincoli dunque? I vincoli posti dalla Legge n. 53 riguardano l’articolazione dei cicli e cioè i monoenni e i bienni lì determinati. Questi danno una scansione in merito alle procedure di valutazione, ma per quel che riguarda i “contenuti” dell’insegnamento si è in attesa di determinazione conforme alle disposizioni di legge. E riguardano l’introduzione di una lingua dell’Unione Europea nella scuola elementare e della seconda lingua comunitaria nella scuola media. Le scuole possono cogliere l’occasione per riprendere nelle scuole un serio lavoro sul curricolo da 3 a 14 (16) anni e sulla progettualità educativa.
In attesa di indicazioni non-transitorie non ci si deve fermare alle sole indicazioni transitorie: c’è ancora molto da scavare nella miniera dei programmi del ’79, dell’85, negli orientamenti del ’91, nel documento di sintesi della commissione del “saggi” del 1997, nelle indicazioni curricolari del 2001, nella storia di ricerca delle stesse scuole. (dal documento delle Associazioni professionali sulla libertà di scelta dei libri di testo). L’episodio “Darwin” ha spinto il Ministro a ribadire quanto già scritto nella Circolare n.29, in merito alla consapevole e partecipata adozione delle indicazioni nazionali i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, e al ruolo centrale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che possono “… anticipare l’introduzione di unità di apprendimento collocate in anni scolastici successivi, senza trascurare ogni opportuna valutazione circa il possesso da parte degli alunni di conoscenze ed abilità preliminari tali da consentire un corretto approccio con i contenuti di insegnamento proposti.” (interrogazione parlamentare n. 4-06468)
6. Settembre 2004: definizione del POF, programmazione e valutazione. Come ogni anno, la sequenza di queste operazioni varia molto da scuola a scuola, ma sostanzialmente vede lo sforzo dell’istituzione scolastica per garantire ai propri studenti il massimo di qualità possibile nel contesto operativo effettivamente dato. Quali obiettivi perseguire? Quali temi, quali problemi, quali argomenti sviluppare nelle diverse aree disciplinari e nelle diverse discipline? La risposta a queste domande e’ affidata alle istituzioni scolastiche, nel contesto normativo vigente. Le iscrizioni si sono concluse il 31 gennaio 2004 e non sono state riaperte dalla circolare n. 29. Il dialogo con i genitori sulle ragioni delle scelte pedagogiche e organizzative è aspetto costitutivo dell’autonomia delle scuole e conosce una fase deliberativa da parte del Consiglio di Circolo e di Istituto che definisce gli indirizzi generali per il POF. Queste modalità secondo noi costituiscono un valore e non sono state abrogate.
7. Gli allegati transitori dal punto di vista disciplinare, pedagogico e didattico Docenti universitari, ricercatori, formatori e insegnanti delle scuole italiane delle diverse aree disciplinari hanno espresso le loro preoccupazioni in merito alle proposte formulate negli allegati al decreto legislativo n. 59/2004:
8. Libri di testo: normativa e spazi di decisione nei Collegi Docenti Le preoccupazioni elencate nel paragrafo precedente sono tali da generare in ciascun Collegio Docenti un dibattito approfondito sulle scelte da operare per il prossimo anno scolastico. L’esito di tale discussione, e le scelte operative che ne conseguono, non possono trovare ostacoli di tipo meramente materiale, per esempio l’assenza dal mercato di alcuni testi, in quanto l’argomento costituisce la ragion d’essere costitutiva del servizio di istruzione. La normativa in vigore conferma la piena responsabilità del Collegio Docenti nella scelta degli strumenti e dei libri al fine di agevolare il conseguimento egli obiettivi educativi contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa.
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