Sentenza TAR di Lecce sul morattiano tutor. dalla CGIL scuola del 4/2/2005
Il tribunale amministrativo di Lecce ha prodotto una significativa sentenza affrontando un ricorso che chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, delle delibere adottate dal Collegio dei Docenti di una scuola elementare pugliese. Il Tar ha valutato come”manifestamente fondato” il ricorso intrapreso dai genitori degli alunni delle classi successive alla prima che ritenevano illegittima per i propri figli l’applicazione del decreto 59 e l’introduzione del tutor,sconvolgendo il modello didattico-organizzativo con cui avevano intrapreso il percorso scolastico. In particolare il TAR rileva:
Roma, 4 febbraio 2004
REPUBBLICA
ITALIANA SECONDA SEZIONE
Registro Decis: 252/05
SENTENZA Visto il ricorso 2029/2004……………….per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, - delle delibere adottate dal Collegio dei Docenti della Scuola Elementare - II Circolo Didattico Statale di Francavilla Fontana, nelle sedute dell’1-2-3 - 13.9.2004 e risultanti dalle copie dei verbali distinti rispettivamente con i numeri 77, 78, 79, 80 nonché della nota di riscontro datata 15.10.2004 prot.n.2311/B 18 a firma del Dirigente Scolastico del predetto circolo, atti tutti conosciuti dopo la data del 18 settembre e 15.10.2004, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso;
CENTRO SERVIZI
AMMINISTRATIVI BRINDISI Udito nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005 il relatore Cons. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Filomeno e Colangelo; Considerato che nel ricorso son dedotti i seguenti motivi:
Considerato che il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi dell’art.21 comma 9 L.1034/71 (come novellato dall’art.3.1 L.205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art.26 L.1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e cio’ anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n.650); sentiti sul punto i difensori delle parti; rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato nei sensi di cui appresso; che, per vero, non appare dubitabile che la riforma scolastica (scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) introdotta dal d.lgs 19 febbraio 2004 n.59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni di esse iscritti; che a far velo ad una tale applicazione estensiva è la stessa lettera della citata fonte normativa, che all’art.19 espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle sezioni e delle classi; che tra le disposizioni di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di perseguire l’obiettivo della continuità scolastica, vi è appunto- come dedotto dai ricorrenti- l’art.128 commi 3 e 4 del citato Tu 297/94 il quale, in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell’ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce; che tale principio, dunque, da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe (ed.tutor) di cui all’art.7 comma 5 del d.Lgs 19 febbraio 2004 n.59, deve rimanere fermo per quelle classi (cui appartengono tutti gli alunni in nome dei quali agiscono i ricorrenti genitori) funzionanti ancora secondo le regole proprie del precedente ordinamento; che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, illegittimamente il Collegio dei docenti ha ritenuto , a mezzo delle gravate delibere, di poter anticipare la integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato art. 28 in materia di programmazione e organizzazione didattica; che, pertanto, per quanto si è detto in ordine alla prevista abrogazione ad effetto parzialmente differito di significative disposizioni della. vecchia disciplina dell'ordinamento scolastico ed al connesso gradualismo attuativo della riforma, il gravame merita di essere accolto, con assorbimento dei restanti profili di censura articolati nell'ambito dei medesimo motivo di ricorso inerente la immediata introduzione della figura del tutor con funzioni di primazia sul restante corpo dei docenti; considerato, per altro verso, che non potrebbe allo stesso modo accogliersi l'ulteriore profilo di lagnanza in ordine alla strutturazione delle attività facoltative (art. 7 comma 2 D.gs. 19.2.2004, n. 59), se solo si considera: 1) il coinvolgimento delle famiglie nella indicazione delle preferenze per ciò che attiene le attività facoltative e opzionali pur se nella. specie non attuato ex ante, come prescritto dalla. legge, e cioè all’atto della iscrizione degli alunni, è comunque intervenuto successivamente, come risulta dalle schede allegate dalla autorità scolastica, la quale ha altresì rappresentato la oggettiva difficoltà di altra soluzione, alla luce dell'insuperabile rilievo dell'essere stata l'entrata in vigore della riforma successiva alla chiusura delle iscrizioni scolastiche; 2) in ogni caso, si tratta di attività aggiuntive rispetto al monte?ore annuale (art. 7 cit. 1° comma), la cui frequenza per gli allievi assume carattere gratuito, onde non appare, ravvisabile sotto tale profilo neppure un interesse apprezzabile, attuale e concreto, da parte dei genitori ricorrenti, ad ottenere. la rimozione di tali previsioni programmatiche inerenti l'attività didattica già in corso degli allievi, in carenza peraltro di neppur prospettate soluzioni alternative; considerato quindi che in definitiva il ricorso, va accolto in parte qua nei sensi dianzi indicati, e va respinto per il resto; considerato, sulle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione, P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce. Definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe (r.g.2029/04), in parte lo accoglie ed in parte lo respinge nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005. Antonio Cavallai-Presidente Giulio Castrista Scanderbeg-estensore |