Schema di delibera del Collegio dei Docenti

sulla figura del tutor

(dalla Gilda di Bologna)

 

Premesso 

1 .      che il D. Lgs 59/04, istituisce e delinea la funzione di "tutor";

2 .     che il combinato dell'art 117 della Costituzione, degli artt.  dell'art. 7 del D. Lgs 297/1994, dell'art. 21 della L. 59/1997, dell'art. 3 del D.P.R. 275/1999, assegna al Collegio docenti, nell'ambito dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche preminenti compiti di organizzazione delle attivitą didattiche;

3 .     che con l'art. 2, commi 2 e 3  del D. Lgs 165/2001 demanda al codice civile ed alle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa, e quindi al contratto collettivo di lavoro, la determinazione degli obblighi di servizio dei pubblici dipendenti e quindi anche dei docenti delle scuole statali;

4 .     che gli obblighi di lavoro dei docenti sono previsti dagli artt. 24-27 del CCNL 2003, vigente, e che tali norme non prevedono alcun obbligo in materia di esercizio della funzione di tutor, nč della  formazione cui il tutor deve invece sottostare, nč di limitazioni alla mobilitą territoriale e professionale, anch'essa prevista per il tutor, mentre il profilo professionale di ogni docente comprende gią,  anche a prescindere dai nuovi ordinamenti funzioni di tipo tutorale;

5 .   Che l'Art. 43 del CCNL vigente prevede la definizione contrattuale  degli altri istituti previsti dalla L. 53/2003 e quindi anche della funzione tutoriale che abbiano rilievo sulla regolazione del rapporto di lavoro dei docenti e che tale trattativa, gią avviata si č presto interrotta e non se ne conosce alcun termine entro il quale essa sarą ripresa;

6 .     Che in tale quadro normativo manca quindi ogni riferimento  idoneo a che

a)      il Collegio dei Docenti possa indicare altro criterio che quello della volontarietą dell'esercizio della funzione di tutor ma che tale criterio appare evidentemente irragionevole, poco dignitoso per la funzione docente e di dubbia funzionalitą e praticabilitą

b)      il Collegio debba porre in essere atti che necessariamente attribuiscano ad alcuni docenti soltanto l'esercizio di una specifica funzione tutoriale.

In considerazione di quanto ai precedenti 1, 2, 3, 4, 5, 6,

 

Il Collegio dispone il rinvio di ogni delibera in materia di determinazione dei criteri per l'organizzazione e l'attribuzione della funzione tutoriale ad altra seduta, successiva all'accordo previsto dall'art 43 del CCNL, comparto scuola attualmente vigente.