SCHEDA SUL CAMPUS (DM n. 775 del 31 gennaio 2006). di Antonio Gasperi, Venezia 14/2/2006.
NATURA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO: regolamento ministeriale (fonte secondaria del diritto) che utilizza due norme approvate nella precedente legislatura di centro-sinistra: nello specifico si tratta dell’ art. 11 del D.P.R. n. 275/99 (c.d regolamento per l’autonomia scolastica), e della L. n. 440/97 che ha istituito il fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa. In base alla prima norma gli otto licei previsti dalla Riforma vengono definiti "progetti innovativi", mentre la seconda norma dovrebbe disporne gli eventuali finanziamenti aggiuntivi, "semprechè le risorse professionali e strumentali disponibili consentano l'attivazione dei piani di studio personalizzati". In pratica il regolamento riesce ad avviare la riforma già nel prossimo anno scolastico, aggirando il limite posto dal decreto legislativo n. 226/95 (fonte primaria del diritto) che la aveva rinviata all'a.s. 2007/08. Va ricordato che anche Berlinguer aveva utilizzato ampiamente i regolamenti governativi (come il già accennato D.P.R. 275) e ministeriali per fare la sua riforma.
FILOSOFIA DEL CAMPUS: questo "raccordo logistico ed organizzativo" (!?!) fra scuole che attivano licei economici o tecnologici, istituti professionali statali e strutture accreditate dalle Regioni (i vecchi CFP) per costituire insieme un centro polivalente denominato "campus" o "polo formativo" sembra avere lo scopo principale di garantire la flessibilità dei piani di studio individuali, visto che il decreto auspica "la realizzazione di iniziative finalizzate ai passaggi fra i diversi percorsi di istruzione e formazione". Il campus quindi riguarda potenzialmente i 2/3 di tutti gli istituti superiori italiani, ma non va dimenticato che in molte regioni la formazione professionale è molto carente se non del tutto assente: ciò significa che difficilmente tale progetto potrà essere attivato nelle regioni in cui il mercato del lavoro legale è fiacco (e le imprese utilizzeranno piuttosto la nuova legge sull'apprendistato), mentre il campus appare adatto alle realtà territoriali ove il mercato del lavoro non chiede più figure specialistiche che durano l'intero arco della vita lavorativa, quanto soggetti disponibili a riconvertire velocemente la propria professionalità.
CORNICE ISTITUZIONALE: i progetti innovativi denominati campus - oltre alla trafila burocratica a cui sarà sottoposta l'attivazione degli altri licei - dovranno essere oggetto anche di apposite intese fra i competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni interessate, nella cornice degli accordi territoriali stipulati fra gli enti medesimi. In altre parole si conferma anche dal punto di vista procedurale la centralità delle regioni, come soggetti promotori di questi progetti. Appare evidente che il decreto è pensato per inserirsi nel quadro della cosiddetta devolution, che, in base al testo dell'art. 117 quarto comma, assegna alle regioni potestà legislativa esclusiva su organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ed alla lettera e) prevede che tale potestà si estenda – sempre in via esclusiva - ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Resta sottinteso che solo le Regioni che hanno iniziativa e risorse possono legiferare in queste altre nuove materie… Non a caso, allo stato attuale capofila di questa inedita collaborazione fra enti territoriali e burocrazia scolastica nel predisporre un sistema integrato istruzione-formazione professionale è la Provincia Autonoma di Trento (per la quale non c'è nulla di inedito, avendo essa ampia autonomia in materia scolastica fin dal 1948) , mentre l'esperienza lombarda dei Politecnici Territoriali sembra al momento in una fase di ripensamento. Da quanto risulta a chi scrive le altre regioni stanno attualmente alla finestra. Infatti - se la riforma Costituzionale che come è noto contiene ben altre modifiche non verrà confermata dal voto popolare - il testo dell'art. 117 resterà quello attualmente in vigore (come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), che lascia alle regioni competenza esclusiva solo per l'istruzione e formazione professionale. |