Il Tutor può essere rifiutato?

Ragioni da vendere.

 

Le tre ragioni del costituzionalista.

 

  di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 27/8/2004

 

Enrico Grosso, ordinario di diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza del Piemonte orientale, in un intervento apparso nel maggio scorso su alcuni siti internet, ha dimostrato come non ci sia alcun obbligo per il collegio dei docenti di individuare i criteri generali né per il dirigente scolastico di procedere alla nomina del docente tutor.

La prima delle tre ragioni messe in campo del professor Grosso è inerente al rapporto tra la fonte legislativa (art. 395 decreto legislativo 297/94) e quella contrattuale (commi 2 e 3 art. 27 CCNL). Come lo stesso Ministro è stato costretto ad ammettere nell’incontro con le OOSS del 6.5.2004, l’introduzione del tutor e l’attribuzione a tale figura di specifici e differenziati compiti didattici incide direttamente sullo status individuale del docente che deve essere individuato esclusivamente dalla fonte contrattuale. In sintesi la funzione tutoriale attiene al profilo professionale di ogni singolo docente che non può essere modificato da una disposizione autoritativa in contrasto con il contratto di lavoro.

La seconda ragione da cui è possibile dedurre che l’introduzione del tutor non è obbligatoria, è desumibile dal fatto che tale figura non è stata oggetto di delega da parte della Legge 53/2003; in pratica ci troviamo di fronte ad un chiaro esempio di eccesso di delega. Ogni singola disposizione del decreto legislativo che non risulta conforme ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge delega è costituzionalmente illegittima, pertanto secondo il costituzionalista il comma 5 dell’art. 7 del decreto legislativo, che introduce la figura del tutor, è incostituzionale.

La terza ed ultima ragione, che consente al collegio di rifiutare l’adozione dei criteri sulla base dei quali il dirigente scolastico dovrebbe indicare i singoli tutor, discende per il prof Grasso dallo stesso principio dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 277/1999 articoli 3,4,5,6. Le istituzioni scolastiche sono ormai autonome nella definizione dei tempi d’insegnamento, nello svolgimento delle singole discipline e attività, nell’impiego dei docenti e nell’organizzazione della didattica. Una specifica copertura costituzionale, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, oggi protegge l’autonomia delle scuole da qualsiasi “invasione” ad opera della potestà legislativa tanto dello Stato quanto delle Regioni. Sono i collegi dei docenti ad avere l’esclusivo potere di determinare l’offerta formativa e le modalità organizzative, pertanto si potrà decidere di mantenere l’attuale modalità organizzativa e didattica coerente con il POF in vigore, fondata sulla contitolarità e sulla conduzione prioritaria delle classi, attribuendo collegialmente e collettivamente a tutti gli insegnanti la funzione tutoriale.

 

Le ragioni dei collegi dei docenti.

Non pochi collegi dei docenti, in relazione all’attuazione del decreto legislativo sulla definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, hanno prodotto lo scorso anno scolastico mozioni e documenti, spesso osteggiati dai dirigenti scolastici, che hanno respinto la figura del tutor introdotta dal decreto legislativo.

Ecco, dopo le tre ragioni del costituzionalista, il catalogo delle ragioni sostenute dai professionisti dell’istruzione.

Ribadendo quanto già sottolineato dal prof. Enrico Grosso, nei documenti collegiali si sottolinea spesso come le funzioni tutoriali, affidate ad un unico docente, siano in contraddizione con il principio dell’autonomia didattica ed organizzativa.

Si ricorda come il docente incaricato di funzioni tutoriali debba essere in possesso di specifica formazione non ancora attivata dal Ministero.

Si fa presente che le funzioni affidate al tutor rientrano tout court nel profilo professionale del docente come stabilito dal contratto di lavoro e pertanto non si può istituire una nuova figura professionale.

Si sottolineano i rischi connessi al determinarsi di un inevitabile rapporto di sovraordinazione del tutor sugli altri docenti.

Si respinge infine l’istituzione dell’insegnante tutor poiché finirebbe per compromettere lo stesso principio della collegialità e corresponsabilità e rischierebbe di innescare pericolose conseguenze di frammentazione e deresponsabilizzazione del corpo docente.

Pertanto i collegi dei docenti a settembre possono rifiutare il tutor, come si è detto, ci sono ragioni da vendere!