Il Tutor può essere rifiutato?
Ragioni da vendere.
Le tre ragioni del costituzionalista.
di
Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 27/8/2004
Enrico Grosso,
ordinario di diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza del
Piemonte orientale, in un intervento apparso nel maggio scorso su
alcuni siti internet, ha dimostrato come non ci sia alcun obbligo per
il collegio dei docenti di individuare i criteri generali né per il
dirigente scolastico di procedere alla nomina del docente tutor.
La prima delle tre ragioni messe in campo del professor Grosso è
inerente al rapporto tra la fonte legislativa (art. 395 decreto
legislativo 297/94) e quella contrattuale (commi 2 e 3 art. 27 CCNL).
Come lo stesso Ministro è stato costretto ad ammettere nell’incontro
con le OOSS del 6.5.2004, l’introduzione del tutor e l’attribuzione a
tale figura di specifici e differenziati compiti didattici incide
direttamente sullo status individuale del docente che deve essere
individuato esclusivamente dalla fonte contrattuale. In sintesi la
funzione tutoriale attiene al profilo professionale di ogni singolo
docente che non può essere modificato da una disposizione autoritativa
in contrasto con il contratto di lavoro.
La seconda ragione da cui è possibile dedurre che l’introduzione del
tutor non è obbligatoria, è desumibile dal fatto che tale figura non è
stata oggetto di delega da parte della Legge 53/2003; in pratica ci
troviamo di fronte ad un chiaro esempio di eccesso di delega. Ogni
singola disposizione del decreto legislativo che non risulta conforme
ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge delega è
costituzionalmente illegittima, pertanto secondo il costituzionalista
il comma 5 dell’art. 7 del decreto legislativo, che introduce la
figura del tutor, è incostituzionale.
La terza ed ultima ragione, che consente al collegio di rifiutare
l’adozione dei criteri sulla base dei quali il dirigente scolastico
dovrebbe indicare i singoli tutor, discende per il prof Grasso dallo
stesso principio dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 277/1999
articoli 3,4,5,6. Le istituzioni scolastiche sono ormai autonome nella
definizione dei tempi d’insegnamento, nello svolgimento delle singole
discipline e attività, nell’impiego dei docenti e nell’organizzazione
della didattica. Una specifica copertura costituzionale, a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, oggi
protegge l’autonomia delle scuole da qualsiasi “invasione” ad opera
della potestà legislativa tanto dello Stato quanto delle Regioni. Sono
i collegi dei docenti ad avere l’esclusivo potere di determinare
l’offerta formativa e le modalità organizzative, pertanto si potrà
decidere di mantenere l’attuale modalità organizzativa e didattica
coerente con il POF in vigore, fondata sulla contitolarità e sulla
conduzione prioritaria delle classi, attribuendo collegialmente e
collettivamente a tutti gli insegnanti la funzione tutoriale.
Le ragioni dei collegi dei docenti.
Non pochi collegi dei docenti, in relazione
all’attuazione del decreto legislativo sulla definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo
dell’istruzione, hanno prodotto lo scorso anno scolastico mozioni e
documenti, spesso osteggiati dai dirigenti scolastici, che hanno
respinto la figura del tutor introdotta dal decreto legislativo.
Ecco, dopo le tre ragioni del costituzionalista, il catalogo delle
ragioni sostenute dai professionisti dell’istruzione.
Ribadendo quanto già sottolineato dal prof. Enrico Grosso, nei
documenti collegiali si sottolinea spesso come le funzioni tutoriali,
affidate ad un unico docente, siano in contraddizione con il principio
dell’autonomia didattica ed organizzativa.
Si ricorda come il docente incaricato di funzioni tutoriali debba
essere in possesso di specifica formazione non ancora attivata dal
Ministero.
Si fa presente che le funzioni affidate al tutor rientrano tout court
nel profilo professionale del docente come stabilito dal contratto di
lavoro e pertanto non si può istituire una nuova figura professionale.
Si sottolineano i rischi connessi al determinarsi di un inevitabile
rapporto di sovraordinazione del tutor sugli altri docenti.
Si respinge infine l’istituzione dell’insegnante tutor poiché
finirebbe per compromettere lo stesso principio della collegialità e
corresponsabilità e rischierebbe di innescare pericolose conseguenze
di frammentazione e deresponsabilizzazione del corpo docente.
Pertanto i collegi dei docenti a settembre possono rifiutare il tutor,
come si è detto, ci sono ragioni da vendere!