Requiem per il tutor.
di Rino Di Meglio dal SAM Gilda, aprile 2005
Il lungo tempo trascorso dalla sospensione delle trattative conseguenti all’art. 43 del contratto, quelle trattative che dovevano dare attuazione agli istituti previsti dalla riforma che incidono sul rapporto di lavoro, ed il fatto che l’Aran abbia preso ufficialmente atto, lo scorso 2 febbraio, della sostanziale inapplicabilità giuridica di tutta la parte di riforma devoluta alla contrattazione, costituiscono fatti il cui grande rilievo e le conseguenze non sono state forse apprese e ben comprese da tutti i docenti. Lo stato di confusione in cui versano tante scuole è dovuto soprattutto agli atteggiamenti contraddittori del ministero: da una parte ha cercato per mesi di applicare, anche con illegittimi colpi di mano, una riforma che modificava non solo l’ordinamento scolastico, ma anche la stessa professionalità degli insegnanti, dall’altra non è riuscito a trovare le risorse economiche senza le quali nessuno può essere obbligato a svolgere mansioni più onerose e diverse rispetto a quanto sancito nel CCNL vigente. Ai sensi del D.lvo n. 29 del 1993 (ora contenuto nel T.U. varato con D.lvo 165/2001) il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è stato “contrattualizzato” significa cioè che per essi, esattamente come per i lavoratori nel settore privato, gli obblighi lavorativi sono esclusivamente quelli previsti dal contratto di lavoro. La conseguenza, non ancora ben chiara a molti, è che gli atti amministrativi dalle autorità scolastiche o governative (decreti, ordinanze, circolari), contrariamente a quanto succedeva prima, non possono stabilire nulla, assolutamente nulla circa gli obblighi dei dipendenti che non sia contenuto nei contratti di lavoro. Per fare un esempio semplice oggi nessun dirigente scolastico può sognarsi di dire legittimamente che la partecipazione a una tal commissione, gruppo di lavoro o altra attività sia obbligatoria in quanto prevista da qualche legge, ordinanza o circolare che sia. Il discorso è chiaro: secondo la legge il rapporto di lavoro si regola esclusivamente in base al contratto, dunque se nel contratto non è scritto che cosa sia il tutor, quante ore debba essere impegnato e con quali soldi retribuito, la funzione di fatto non esiste. Lo stesso discorso vale per il port-folio, certo previsto dalla legge, la cui redazione, però, compete al tutor, dunque: niente tutor = niente port-folio. La conferma, sia pure indiretta, è stata data dallo stesso ministero nella CM 85/04 riferita alla valutazione, che, nel citare il port-folio (com’è noto suddiviso in due sezioni quella valutativa e quella orientativa) ha testualmente scritto: “In questa fase di avvio del processo di riforma l’attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti valutativi”, non ignorando che il port-folio nella sua interezza non è al momento realizzabile mancando il docente responsabile dello stesso. Ovviamente il discorso vale anche per altre due parti della riforma che, in mancanza di contrattazione, non sono applicabili: le iscrizioni anticipate alla Scuola dell’Infanzia, in quanto mancano le nuove figure professionali previste dalla legge e la trasformazione della mobilità da annuale a pluriennale, in quanto il contratto vigente prevede che essa sia annuale.
Rino Di Meglio Segretario nazionale SAM Gilda |