Le proposte dei D.S. per la scuola.
Analogie e differenze nella riforma della
scuola. Le proposte dei D.S. (Commissione Nazionale per il Progetto
2005, Proposte per il programma).
di Bruno Telleschi
dal
Centro
di Coordinamento degli Studi della Gilda,
11/12/2005
Le competenze dello stato e delle regioni
Al Governo nazionale spetterà di fissare i
livelli essenziali, gli obiettivi fondamentali che il sistema deve
raggiungere, le norme generali che devono regolare l’insieme del
sistema e quello di affrontare, con adeguate risorse finanziarie,
il dislivello di risorse a disposizione fra le istituzioni
formative del Nord e quelle del Sud, determinato proprio dalle
diverse capacità delle Amministrazioni locali e dei territori di
concorrere al bilancio delle scuole e delle Università
dell’autonomia. (p.3) |
Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale.
(legge 28.3.2003 n.53) |
L’identità della nazione
L'istruzione rappresenta una risorsa
decisiva per lo sviluppo della persona, per la qualità della sua
vita e per lo sviluppo sociale, civile ed economico delle realtà
locali e della nazione. (p.7)
|
i piani di studio personalizzati, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono
un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia
la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una
quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
(legge 28.3.2003 n.53 art.2 comma 1 sub l) |
La centralità del sapere nell’arco della vita
il prolungamento del periodo dell'istruzione
obbligatoria fino ai 16 anni, nel quadro di un processo di
affermazione del diritto all'educazione per tutti sino a 18 anni -
in modo da assicurare a tutti il "tempo della scuola": per la
formazione culturale, da consolidare e rendere persistente e
stabile; per l'acquisizione delle competenze culturali di base in
grado di sostenere la capacità di apprendere per tutta la vita -
attraverso l'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino al
biennio della scuola secondaria superiore, non unico ma unitario,
strutturato in modo da contemperare le esigenze del completamento
della formazione culturale di base, del potenziamento delle
capacità di scelta e della propedeuticità ai percorsi successivi,
rispettosi delle diverse forme di intelligenza e dei diversi stili
di apprendimento e respingendo qualsiasi ipotesi di articolazione
in canali separati di percorsi del II ciclo; (p.7) |
è promosso l'apprendimento in tutto l'arco
della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità
e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
europea;
(legge 28.3.2003 n.53 art.2 comma 1 sub a) |
Il sistema scolastico
È necessario definire puntualmente
l’identità della formazione professionale come sistema distinto da
quello scolastico, con sue caratteristiche che ne costituiscono la
ricchezza e l’originalità: (p.15).
Una presenza più radicata e pervasi-va della
formazione professionale, all’interno del più complessivo sistema
dell’education,
richiede di accelerarne il processo di evoluzione, per svilup-pare
alcune caratteristiche qualifi-canti: (p.16) |
il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
(legge 28.3.2003 n.53 art.2 sub d) |
La personalizzazione degli studi
la formazione professionale ha accu-mulato
una cultura formativa sua propria attenta alla
personalizzazione dei percorsi forma-tivi,
attraverso metodologie didat-tiche basate sull’accoglienza, il
bilan-cio delle competenze, il tutorato, i progetti formativi; (p.15)
|
Allo scopo di realizzare il profilo
educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 1 comma 5
le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
a) la personalizzazione, per fornire allo
studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione
sull’operare responsabile e produttivo, gli stru-menti culturali e
le competenze professionali per l’inserimento attivo nella
società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
(dlgs 17.10.2005 n.226 art.18 comma 1) |
L’integrazione nei poli formativi
L’integrazione tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro dovrebbe trovare una sede
elettiva all’interno dei Poli formativi, da intendere non solo
come strutture fisiche ma piuttosto come spazi virtuali uniti
dalle potenzialità della nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, che dovrebbero diventare delle sedi di
riferimento, per ogni genere di attività formativa, in stretto
raccordo con il mondo del lavoro” (p.16)
|
I percorsi del sistema dei licei e quelli
del sistema di istruzione e formazione professionale possono
essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite
convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative
interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha
una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei
licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi
di cui all’articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi
di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un
centro polivalente denominato “Campus” o “Polo formativo”.
(dlgs 17.10.2005 n. 226 art. 1 comma 15) |
Il sistema dei crediti scolastici
la predisposizione delle condizioni per
rendere effettivo e qualificato l'obbligo formativo fino ai 18
anni, creando i presupposti per un effettivo riconoscimento dei
crediti maturati al fine del passaggio da un percorso all'altro (p.7)
La certificazione delle competenze e il
riconoscimento dei crediti rappre-sentano la condizione necessaria
per rendere certe, classificate e ricono-sciute in modo condiviso
dai diversi sistemi, le competenze acquisite dal cittadino. (p.8)
|
è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di
passare dal sistema dei licei al sistema dell' istruzione e della
formazione profes-sionale, e viceversa, mediante appo-site
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la fre-quenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisi-zione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini
della ripresa degli studi eventualmente in-terrotti, nei passaggi
tra i diversi per-corsi di cui alle lettere g) e h);
(legge 28.3.2003 n. 53 art. 2 comma 1sub i) |
La valutazione interna ed esterna
In tale quadro essenziale è la valutazione
interna ai soggetti autonomi e quella di soggetti esterni (authority
o altro), elemento che sostanzia ed indirizza l’esercizio
dell’autonomia e della conseguente responsabilità da parte delle
scuole, delle università e dei soggetti della ricerca. (p.5)
Se in un sistema centralizzato il controllo
del rispetto delle procedure poteva essere ritenuto strumento
sufficiente a garantire una certa omogeneità dell’offerta
scolastica; in un sistema con una forte respon-sabilità locale è
necessario istituire un serio sistema di valutazione dei processi
e dei risultati, con il duplice obiettivo di aiutare la scuola a
migliorare la qualità dei suoi processi e promuovere la
rendicontazione all’esterno dei risultati ottenuti.
Il Servizio di valutazione deve innal-zare
il livello qualitativo del sistema e aiutare le singole scuole a
verificare i risultati raggiunti.
Sono dunque due le modalità della
valutazione:
- l’autovalutazione, per una co-stante
revisione dei risultati raggiunti nella propria attività;
- la valutazione esterna, per gover-nare
in modo efficace un sistema scolastico basato sulle autono-mie,
evitare la crescita di più ampie divaricazioni all’interno del
sistema, sostenere i punti deboli e valorizzare le eccellenze. (p.10)
|
Con i decreti di cui all'articolo 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli
studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale,
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi
docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini
del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni
e la struttura del predetto Istituto;
(legge 28.3.2003 n.53 art.3 comma 1) |
La valorizzazione della professione
Raggiungere gli obiettivi indicati richiede
la ripresa degli investimenti per l'istruzione, la formazione e la
ricerca, con scelte in grado di eliminare il fenomeno del
precariato, dannoso per la qualità e l'autonomia della scuola
oltre che per il personale interessato, e con la valorizzazione
della professione docente. (p.8) |
Per la realizzazione delle finalità della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca predispone […] un piano programmatico di interventi
finanziari […] a sostegno: […] e) della valorizzazione
professionale del personale docente;
(legge 28.3.2003 n.53 art.1 comma 3) |
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