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Il sistema
dell’istruzione pubblica in Italia è organizzato in scuole autonome,
coordinate a livello nazionale dal Ministero della Pubblica
Istruzione, dell’Università e delle Ricerca. Le scuole autonome sono
gestite democraticamente da organi di gestione di carattere didattico,
Collegi dei Docenti, e di carattere organizzativo, Consigli di Scuola.
È fatta salva l’autonomia dell’Università, regolata da leggi
specifiche.
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Il ruolo dei
docenti è unico, per la scuola d’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado. È ammessa una differenziazione salariale non
superiore al 10% per gli insegnanti della scuola secondaria. Gli orari
di insegnamento sono di 22 ore settimanali e 2 di coordinamento
didattico per gli insegnanti della scuola d’infanzia e primaria, 18
ore d’insegnamento e 4 di coordinamento didattico e preparazione dei
compiti per gli insegnanti della secondaria. Le ore di preparazione e
correzione dei compiti sono forfettizzate nella misura di 3
settimanali.
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Le scuole sono
organizzate secondo un orario settimanale dalle 28 alle 40 ore
settimanali, con un massimo di 34 ore per la secondaria. La scuola
d’infanzia è organizzata su un orario da 36 a 40 ore settimanali, per
39 settimane l’anno. La scuola primaria è organizzata su un orario da
32 a 40 ore settimanali, per 35 settimane l’anno. La scuola secondaria
è organizzata su un orario da 28 a 34 ore settimanali per 35 settimane
l’anno.
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Ad ogni sezione
di scuola d’infanzia sono assegnati due insegnanti. Ad ogni coppia di
classi di scuola elementare sono assegnati 3 insegnanti, salvi i casi
indicati dall’articolo successivo. Ad ogni classe di scuola secondaria
è assegnato il numero di insegnanti risultante dalla tabella elaborata
dal Collegio docenti ed approvata dal Consiglio di Circolo,
all’interno dei criteri minimi e massimi elaborati dal Ministero,
sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, e del
rispetto del numero minimo di alunni per insegnante, indicato dagli
stessi criteri.
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Laddove in un
Circolo di scuola primaria più di 15 genitori richiedano l’istituzione
di una classe prima a tempo pieno sono assegnati per quella classe 2
insegnanti. Sono assegnati due insegnanti anche laddove prosegua
un’esperienza di tempo pieno in una classe successiva alla prima.
L’orario settimanale delle classi a tempo pieno è fissato in un minimo
di 38 e in un massimo di 40 ore settimanali. La scuola può, con mezzi
propri, con l’apporto degli enti locali o con il contributo delle
famiglie disporre attività di accoglienza anticipata o posticipata per
un massimo di 2 ore giornaliere complessive.
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I criteri di cui
all’articolo precedente si applicano per l’istituzione di classi a
tempo prolungato nella scuola media, dove l’orario può svolgersi dalle
30 alle 34 ore settimanali, anche prevedendo attività su base
opzionale (ma queste ultime per un orario non superiore a 2 ore
settimanali).
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Nelle scuole
d’infanzia o primarie di minore dimensione possono essere adottati
criteri organizzativi di unione di più classi in determinati orari,
tali da consentire l’assegnazione di un numero di docenti inferiore a
3 per 2 classi (o 2 per una classe se a tempo pieno o 2 per una
sezione se di scuola d’infanzia). Tali soluzioni devono essere
attivate in classi inferiori a 15 alunni, o in scuole aventi una media
per classe inferiore a 13 alunni.
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La classe è
organizzata con un numero minimo di 10 alunni, salve deroghe speciali
decise dal Ministero.
Il numero massimo è di 20 alunni nella scuola primaria, 24 nella
scuola d’infanzia e secondaria.
In presenza di alunni portatori di handicap, il numero massimo si
riduce di 4 unità.
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Ad ogni due
alunni portatori di handicap è assegnato un docente di sostegno.
Deroghe in meno o in più sono disposte dal Ministero. È assicurata in
ogni ordine di scuola l’integrazione degli alunni con handicap nelle
classi ordinarie, mediante programmazioni specifiche redatte dal
gruppo docente comprendente anche l’insegnante di sostegno.
Specifici supporti sono forniti, per particolari difficoltà, dagli
enti locali.
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L’intervento
educativo specializzato nell’ambito delle classi ordinarie è svolto
anche per gli alunni con difficoltà socio-ambientali e culturali e per
gli alunni stranieri che non parlano ancora la lingua italiana. Il
Ministero dispone l’assegnazione di specifiche risorse alle scuole. Le
programmazioni specifiche individualizzate sono redatte dal gruppo
docente, comprendente eventualmente gli insegnanti appositamente
assegnati.
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La scuola è
obbligatoria dal sesto al diciottesimo anno di età. L’obbligo è
assolto con il conseguimento del diploma della scuola secondaria di
secondo grado.
Tutti gli ordini e gradi di scuola sono gratuiti.
I libri di testo sono gratuiti nella scuola primaria per tutti gli
alunni, e le scuole hanno diritto di scelta fra libri di testo e
biblioteca alternativa.
Nella scuola secondaria i libri di testo sono gratuiti per le famiglie
il cui reddito non supera quello medio nazionale, aumentato del 20%
per i lavoratori dipendenti.
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In tutte le
scuole di ogni ordine e grado sono favorite le attività fondate sulla
metodologia della ricerca, anche mediante l’organizzazione di
laboratori e di attività di piccolo gruppo, impiegando quando
possibile le contemporaneità orarie. Gli obiettivi generali
dell’attività didattica, per ciascun anno di studi, sono stabiliti con
legge dello Stato, sulla base di una proposta redatta dal Ministero,
sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
I Collegi Docenti, in autonomia, deliberano sulle specifiche
programmazioni valide per ciascun gruppo docente, per ciascuna classe,
per ciascun laboratorio, per l’insieme delle classi di un plesso o di
un’istituzione scolastica. Ciascun gruppo docente definisce un proprio
piano d’intervento, anche articolato per gruppi di alunni o riferito
in specifico ai singoli alunni.
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Il Piano
dell’Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica è definito
dal Collegio Docenti, e ratificato poi dal Consiglio di Scuola che può
rimandarlo al Collegio con l’invito ad apportare modifiche.
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Il Consiglio di
Scuola ha parere deliberante in materia di orari di funzionamento
della scuola, bilanci, utilizzo degli spazi, attività in rapporto con
gli enti locali, visite e viaggi d’istruzione.
Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza paritetica di genitori ed
insegnanti, con la presidenza di un genitore e la partecipazione del
Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi. Nella scuola secondaria di secondo grado metà dei
rappresentanti dei genitori sono sostituiti da rappresentanti eletti
dagli studenti.
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I docenti e gli
altri operatori scolastici devono godere di uno stipendio che consenta
loro una vita dignitosa. A tale scopo, fatti salvi i diritti della
contrattazione sindacale, un’apposita commissione presso il Ministero
verifica semestralmente che lo stipendio degli insegnanti garantisca
un potere d’acquisto pari a quello medio degli insegnanti dei paesi
d’Europa. Parametri analoghi devono essere applicati agli altri
operatori scolastici.
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Le scuole si
fanno protagoniste di progetti di educazione alla pace e di
solidarietà, anche a livello internazionale; valorizzano il
riconoscimento dei diritti dei bambini, contribuendo in modo
particolare con gli enti locali al disegno degli spazi abitativi,
sociali, culturali, sportivi nelle città ed alla regolazione del
traffico ed alla lotta all’inquinamento.
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Particolari
disposizioni riguardano le scuole delle aree bilingui.
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Le scuole
secondarie di secondo grado si articolano in cinque anni di corso,
suddivise fra loro secondo una tabella approvata dal Parlamento.
Il primo biennio è organizzato in forma unitaria.
È sempre possibile il passaggio dall’uno all’altro corso, mediante
appositi programmi approvati dal Collegio Docenti della scuola
entrante.