Parere su “Progetto nazionale di sperimentazione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 275/1999” Adunanza CNPI del 15/16 settembre 2005
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE dopo ampio e approfondito dibattito ESPRIME il proprio parere nei seguenti termini: PREMESSO CHE IL CNPI: condivide, come in tutte le precedenti occasioni, il ricorso all’art. 11 del DPR 275/99 –“iniziative finalizzate all’innovazione” che rappresenta uno strumento di valorizzazione dell’autonomia scolastica; ritiene che l’avvio di un percorso di sperimentazione, opportunamente attivato e gestito, possa contribuire alla definizione dei processi di innovazione, portando il contributo dell’esperienza concreta della scuola “reale”; nel merito dei contenuti sia della legge 53/2003 sia della bozza di decreto attuativo relativo al secondo ciclo rimanda alle proprie pronunce rispettivamente nelle sedute del 10 aprile 2002 e del 22 giugno 2005, che si allegano al presente parere e ne costituiscono parte integrante; nel corso della fase istruttoria ha acquisito sia lo schema di Decreto Ministeriale con il quale dovrebbe essere attivato il progetto di sperimentazione sia risposta scritta a numerosi quesiti e problematiche che hanno contribuito a meglio definire i contorni, i contenuti e la fattibilità dello stesso. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche e a tutte le componenti coinvolte nell’ipotesi di sperimentazione di poter acquisire il massimo di consapevolezza e di conoscenza possibile si allega il carteggio intercorso che evidenzia una serie di impegni che la stessa amministrazione ha assunto ai fini della attuazione dell’azione di sperimentazione; considera, comunque, il progetto di sperimentazione in esame pur sempre una opportunità offerta alle scuole e alle famiglie, perché possano valutare la praticabilità dei percorsi attinenti la riforma degli ordinamenti scolastici relativi alla istruzione secondaria di secondo grado, prima ancora che essi vadano a regime. Il testo del D.M. proposto garantisce pienamente la libera scelta delle scuole e delle famiglie consentendo di aderire o meno, in toto o in parte; ritiene necessario ricondurre a pieno l’iniziativa ministeriale entro i canoni istituzionali e le prerogative ordinamentali delle sperimentazioni attuate a norma dell’art. 11 del DPR 275/99. NEL MERITO IL CNPI: evidenzia i seguenti nodi problematici: 1. il problema dei tempi: si ripropone, purtroppo, un problema che il consiglio ha già evidenziato in precedenti occasioni, quello del mancato rispetto di tempi adeguati per consentire le riunioni degli organi collegiali della scuola, collegio dei docenti in primis, al fine di deliberare l’adesione o meno al progetto anche in relazione alla circostanza che si opera, di fatto, ad anno scolastico già iniziato. Si deve poi tener conto che, in caso di adesione, l’adeguamento del POF comporta necessariamente l’adesione delle famiglie e degli studenti; 2. il problema della terminalità: è necessario puntualizzare non solo la possibilità di uscita verso i percorsi IFTS dopo il quarto anno di studi, ma anche la garanzia di accesso a qualsiasi facoltà universitaria al termine del quinquennio, e il valore del titolo di studio conseguito dopo la maturità quinquennale ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; 3. il problema del monitoraggio: il processo di sperimentazione può essere tanto più utile quanto è possibile effettuare un monitoraggio corretto ed oggettivo in modo da far emergere le positività, le problematicità e gli elementi da rivedere; è necessario, però, che il numero delle istituzioni scolastiche coinvolte sia contenuto al fine di poterle seguire e supportare in itinere nonché per portare a sintesi le osservazioni. Si deve evitare il rischio di attivare diverse e disparate iniziative che non sia poi possibile ricondurre ad una oggettiva ed unitaria interpretazione; al riguardo sarebbe utile ed opportuno fissare l’ambito di osservazione, chiedendo alle istituzioni scolastiche autonome che avessero deciso di aderire alla sperimentazione di attenersi alle linee progettuali definite e di attrezzarsi per una azione di monitoraggio articolata e strutturata in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
4.
il problema delle risorse umane ed economiche: desta
perplessità che il progetto di sperimentazione proposto faccia
dipendere l’azione sperimentale dalle risorse economiche e
professionali già esistenti nelle scuole e non privilegi, invece, gli
obiettivi da raggiungere.
ELEMENTI PREGIUDIZIALI ALL’ATTIVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE: 1. deve essere garantito che alla iniziativa sperimentale possano aderire tutte le tipologie di istituzioni scolastiche attualmente esistenti, seppure in coerenza con i percorsi attualmente attivati da ciascuna di esse per mantenere l’attuale distribuzione dell’offerta formativa sul territorio, di competenza regionale. Ciò è necessario per garantire fin d’ora e in prospettiva l’unitarietà del sistema, seppure nelle opportune articolazioni, nonchè la “pari dignità” di tutte le istituzioni scolastiche autonome; 2. deve essere consentito ai collegi dei docenti, qualora intendano aderire all’iniziativa sperimentale, di operare scelte autonome e flessibili in sede di progettazione, seppur nell’ambito delle indicazioni nazionali allegate che, al pari degli OSA, non rivestono carattere di prescrittività; 3. deve essere coniugata la qualità del servizio e la necessaria tutela del personale. La scelta condivisa di riconoscere al Collegio dei Docenti la competenza ad attribuire i nuovi insegnamenti alle vigenti classi di concorso garantisce il livello e la qualità delle competenze richieste nonchè la piena utilizzazione di tutti i docenti in servizio nella scuola. Va esclusa, comunque, qualsiasi situazione di esubero anche parziale. Il monitoraggio delle scelte effettuate al riguardo dai collegi dei docenti dovrà essere assunto dall’amministrazione come un contributo fondamentale nel percorso di definizione delle nuove classi di concorso; 4. deve essere garantita la continuità del percorso sperimentale agli allievi che si iscrivano alla prima classe per l’intero quinquennio.
CONCLUSIONI Il CNPI: nel rispetto delle distinzioni, di forma e di sostanza, tra le valutazioni di natura tecnica che, ai sensi del dettato di cui all’art. 11 del DPR 275/99, spettano a questo consiglio e le valutazioni di merito che, stante l’art. 3 del DPR 275/99, spettano al collegio dei docenti, fermo restando il diritto delle famiglie ad aderire o meno alla sperimentazione; tenuto conto di tutte le precisazioni fornite dall’amministrazione in risposta a puntuali richieste avanzate nella fase istruttoria, ed in particolare alla previsione di azioni di sostegno della sperimentazione non contemplate nella fase iniziale, vedasi ad esempio la possibilità di istituire classi in deroga e la messa a disposizione di ulteriori finanziamenti; acquisita la disponibilità dell’amministrazione a realizzare gli interventi di sostegno che si rendessero necessari; confermando le proprie posizioni già espresse in relazione ai contenuti della legge 53/2003 e dello schema di decreto attuativo per il secondo ciclo; CHIEDE AL MINISTRO: 1. di rinviare l’avvio della sperimentazione; 2. di riconsiderare il progetto in esame, modificando lo schema di D.M. negli aspetti sopra evidenziati, previo accoglimento integrale degli elementi pregiudiziali. |