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Centro Studi Gilda |
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Gli Organi Collegiali oggi e domani.
Appunti “professionali” e “tecnici”.
di Ezio Toffano, dal
Centro Studi della Gilda del
17/1/2005
Il Consiglio d’Istituto/Consiglio
della Scuola
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Attualmente |
Testo unificato (15/12/04) |
Note |
Denominazione |
Consiglio d’Istituto |
Consiglio della Scuola |
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Composizione |
dirigente scolastico
6-8 docenti
6-8 genitori (1° ciclo)
3-4 genitori / 3-4 studenti (2°
ciclo)
1-2 ata |
dirigente scolastico
direttore servizi generali amm.
rappresentante locale
4 docenti
4 genitori (1° ciclo)
2 genitori/2 studenti (2° ciclo)
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Si passa da 14-19 a 11 membri e il
“peso” dei docenti scende.
Il regolamento interno può prevedere
l’ampliamento fino a 6 docenti e 6 tra genitori e studenti. In
questo modo la componente docenti si stabilizzerebbe circa al
40%. Nell’ipotesi in cui la proposta passi mantenendo inalterato
questo punto, il CdI, deputato a deliberare il futuro
regolamento, dovrà senz’altro approfittare di tale possibilità
(vedasi anche modalità di convocazione).
In ogni caso, il rapporto
docenti/genitori/studenti non muta rispetto alla situazione
attuale (mentre con la precedente proposta C1186 ci sarebbero
stati 3 docenti, 3 genitori e 2 allievi, con docenti ridotti al
27% !). |
Attribuzioni |
Vedasi Dlgs. 297/94 (che in molte
istituzioni scolastiche è disatteso; molte delle “rogne” che
nascono nelle scuole potrebbero anche essere risolte in questa
sede). |
Ha “compiti di indirizzo e
programmazione delle attività dell’istituzione scolastica, nel
rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei
Docenti…” (Testo unif., art. 4).
Il Dlgs 297/94 rimane in vigore per
quanto non incompatibile con le nuove disposizioni. |
Sostanzialmente, rimane l’impianto
definito dal Dlgs. 297/94 con le attribuzioni specifiche di ds e
dsga di cui al Decreto Interministeriale 44/2001 (regolamento
contabilità).
Si temeva un’ulteriore deriva
dirigistica, che a quanto pare per ora non c’è.
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Membri di diritto |
dirigente scolastico |
dirigente scolastico
direttore servizi generali
amministrativi |
2 membri di diritto su 11 non è una
proposta equilibrata, visto anche quanto riportato più avanti
circa le modalità di convocazione.
Inoltre non si capisce perché il dsga
debba avere quasi sempre il diritto di voto, visto che anche la
proposta del testo unificato dice “… il consiglio della scuola ha
compiti di indirizzo e programmazione…”. Il dsga dovrebbe
limitarsi a fare il verbale (mansione prevista dalla proposta) e
fornire chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo. Non
dovrebbe avere diritto di voto (tanto più nel momento in cui
sparisce la rappresentanza del personale ata, curiosamente
delegata al superiore gerarchico senza nessun passaggio elettivo),
e quindi neppure essere conteggiato nel quorum per numero legale e
modalità di convocazione.
La proposta del testo unificato non
consente al dsga diritto di voto solo nelle delibere riguardanti
bilancio e conto consuntivo (laddove controllato e controllore si
sovrapporrebbero troppo palesemente!) E tutto il resto? In base a
quale competenza didattica specifica può influire
sull’approvazione di una gita o la partecipazione ad un cineforum
? Stabilire i criteri organizzativi dei corsi di recupero o
assegnare le sanzioni disciplinari collettive ? Adottare il POF o
aderire ad una rete a finalità didattiche ? |
Membri di nomina
esterna |
nessuno |
Rappresentante dell’ente tenuto per
legge alla fornitura dei locali della scuola (ad esempio,
l’Amministrazione Provinciale).
Il CdS può decidere che alle sue
sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni
“scelti in ambito sportivo, culturale, sociale ed economico”. |
Per il rappresentante dell’ente
locale vale quanto detto per il dsga. Non si capisce perché debba
avere diritto di voto su tutto. Il suo intervento dovrebbe
limitarsi a quanto attiene alle amministrazioni di appartenenza
(arredi, fabbricati, relative riparazioni e manutenzioni). |
Limitazioni |
Gli allievi minorenni non possono
esprimere il loro voto per le delibere riguardanti bilancio e
conto consuntivo. |
Il dsga e gli allievi minorenni non
possono esprimere il loro voto per le delibere riguardanti
bilancio e conto consuntivo.
I soggetti esterni non hanno diritto
di voto. |
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Presidente |
eletto dal CdI tra i genitori |
eletto dal CdI tra i genitori |
E’ l’unico organismo non presieduto
dal dirigente scolastico.
La precedente proposta C1186 (ora
cassata) dava la presidenza al dirigente, prevedendo al contempo
che un genitore fosse il “garante dell’utenza” e potesse chiedere
la convocazione del Consiglio. |
Segretario |
Eletto tra i membri del CdI,
presidente escluso. |
dsga |
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Convocazione |
disposta dal presidente su richiesta
di:
- dirigente scolastico
- maggioranza assoluta dei
componenti, qualora il regolamento non disponga diversamente |
Disposta dal presidente su sua
iniziativa. Il presidente fissa l’odg.
Il consiglio si riunisce anche su
richiesta di 2/3 dei suoi componenti. |
In precedenza il presidente era un
notaio: il ds. o la maggioranza dei componenti lo “costringevano”
a convocare il consiglio ed a porre i punti all’ordine del giorno.
Ora il dirigente scolastico da solo
non può più imporre nulla.
Qui la proposta di legge incappa in
un limite: teoricamente un presidente potrebbe non convocare CdI
indispensabili, tipo quelli per l’approvazione del programma
annuale (ex bilancio) o per l’adozione del POF.
A meno che non venga fissato un
numero minimo di sedute (cosa di cui ora non si parla), in caso di
mancata convocazione, il dirigente dovrebbe accordarsi con gli
altri membri per raggiungere i 2/3 ora previsti; in caso
contrario si arriverebbe automaticamente allo scioglimento del
Consiglio della Scuola da parte della Direzione Regionale, ed al
successivo commissariamento.
Oggettivamente, sarebbe più serio
mantenere la disposizione secondo la quale il presidente – se
diverso dal ds - è obbligato a convocare il CdI su richiesta del
dirigente stesso. Si tratta, in ogni caso, di un’incongruenza che
altri non mancheranno di rilevare!
Per l’ ”auto-convocazione” vale il
ragionamento opposto.
Attualmente la maggioranza assoluta
dei consiglieri la può proporre. E’ una percentuale più alta
rispetto a quella prevista per il Collegio dei Docenti (1/3 dei
membri) o, per fare esempi esterni, per i Consigli Comunali
(anche qui 1/3 dei consiglieri). Teoricamente, la maggioranza
assoluta ha un senso: auto-convocare il consiglio d’Istituto ha
una logica se poi si riesce a garantire il numero legale.
Prevedere una maggioranza dei 2/3,
con due membri di diritto e con un delegato dell’ente locale,
significa però nello specifico impedire possibili
auto-convocazioni. Servirebbero infatti ben 8 firmatari, ossia
tutti i membri elettivi (altro che 2/3, è indispensabile il 100% !
), incluso il presidente che, come tale, può anche convocare da
solo. È evidente il fine che l’imposizione di tale quorum vuole
raggiungere: impedire qualunque eventuale proposta “divergente”del
Consiglio della Scuola! Un’innovazione potenzialmente molto
pericolosa, anche perché decisamente subdola…E questo a maggior
ragione in quanto il quorum, che attualmente può essere
modificato dal regolamento d’Istituto, viene fissato rigidamente
per legge! Regolamentare per legge che l’auto-convocazione possa
essere effettuata solo dietro richiesta del 100% dei membri
elettivi, richiama i tempi antecedenti la caduta del muro
nell’Europa orientale.
A questo pericolo si può ovviare
solo, eventualmente, attivandosi affinché i Consigli uscenti, nei
quali i docenti sono il 42% dei componenti, adottino prima della
naturale scadenza, l’estensione del Consiglio della scuola ad
altri 2 docenti, 1 genitore ed 1 allievo (o un ulteriore genitore
nel 1° ciclo). In questo modo il quorum dei 2/3 si otterrebbe con
10 membri, e tra docenti, allievi e genitori, ci sarebbero 12
persone a cui chiedere la firma. |
Modalità di
effettuazione delle sedute |
Possono assistervi tutti gli
appartenenti al corpo elettorale (docenti, genitori, ata ed alunni
della scuola). Non si tratta quindi di sedute “pubbliche”. |
La proposta di legge non ne fa
menzione. |
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Giunta |
Ne fanno parte ds, dsga e 4 membri
eletti dal CdI (1 per ogni componente) |
Scompare |
Già ora è un organismo abbastanza
inutile. In teoria dovrebbe preparare l’attività del Consiglio. In
pratica, gli atti preliminari sono predisposti dal dirigente
scolastico e dal suo entourage. Si verifica così che di fatto la
Giunta vanifichi il Consiglio.
L’unico compito specifico
(attualmente) della Giunta è la definizione dell’organico del
personale assistente tecnico ata (passerà .al Consiglio della
Scuola o alle RSU?). |
Modalità di
elezione |
Metodo proporzionale D’Hont tra liste
concorrenti, all’interno di ogni categoria (docenti, ata,
genitori, allievi) |
Le modalità di elezione sono
stabilite dal regolamento interno. |
Sembra strano che il metodo
elettorale possa essere diverso da scuola a scuola.
Presumibilmente verrà confermato il proporzionale D’Hont. Non è
escluso che si passi al proporzionale puro, già adottato
nell’elezione RSU (ma qui i confederali e lo Snals hanno tutto
l’interesse ad abbassare i quorum per le elezioni, per garantirsi
rappresentanze in tutti gli istituti). Il maggioritario secco
sarebbe, con ogni probabilità, preferibile. Con il proporzionale
D’Hont, ad esempio, una lista con 50 voti ha 3 eletti ed una lista
con 13 prende il 4°. Immaginiamo che la lista con 13 voti sia
quella vicina alla presidenza (queste liste rappresentano sempre
non meno di un quarto dell’elettorato): in tal caso l’eletto in
questa lista potrebbe da solo impedire l’auto-convocazione.
Democraticamente!!! |
Compensi |
Nessuno |
Nessuno |
È espressamente previsto che non vi
siano gettoni di presenza o compensi. Questo può essere positivo.
La monetizzazione del lavoro accessorio - la rincorsa, cioè, per
tanti versi comprensibile, a compensi aggiuntivi - ha
oggettivamente comportato un certo degrado nella deontologia
professionale dei docenti. E ha notevolmente svilito la
funzione.
Resta il fatto che al direttore dei
servizi e al dirigente le sedute vengono riconosciute, i
genitori godono dell’indennizzo chilometrico e… i docenti ???
I docenti sono sollecitati solo –
paradossalmente – nel caso in cui il loro interesse primario non
sia didattico ma personale. E mirato ad una eventuale, ipotetica,
carriera verso la dirigenza scolastica. |
Il Collegio dei Docenti
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Attualmente |
Proposta del testo unificato 15/12/04 |
Composizione |
Tutti i docenti in servizio, più il
dirigente. |
Tutti i docenti in servizio, il ds. e
i docenti a contratto, nonché gli esperti che svolgono incarichi
per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali. |
Articolazione
interna |
Commissioni, dipartimenti e quant’altro
il Cd stesso ritiene necessario |
Sono rimesse all’autonomia del Cd le
forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento
dei propri compiti. |
Presidenza |
Ds |
Ds |
Convocazione |
Ds o 1/3 dei componenti |
Ds o 1/3 dei componenti |
Segretario |
Un collaboratore del ds. |
La proposta di legge non ne fa
menzione. |
Vicepresidente |
Non esiste |
Viene scelto dal ds tra i docenti di
ruolo. Il ds. (e non il collegio !) gli può delegare specifici
compiti.. |
Attribuzioni |
Vedasi Dlgs 297/94 |
Ha “compiti di indirizzo,
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività
didattiche ed educative”. In particolare, provvede
all’elaborazione del POF, comprensivo delle attività educative e
didattiche sia obbligatorie che facoltative/opzionali, sulla base
di quanto previsto dalla legge 53/2003.
Il Dlgs 297/94 rimane in vigore per
quanto non incompatibile con le nuove disposizioni. |
Organi di valutazione collegiale degli
alunni
La proposta di legge dice testualmente.
“i docenti, nell’esercizio della propria responsabilità professionale,
valutano gli alunni periodicamente ed alla fine dell’anno scolastico,
in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i
percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della
scuola”.
Qui è impossibile fare confronti tra lo
stato attuale e quanto la proposta di legge prevede, proprio per la
genericità della proposta stessa.
Nucleo di valutazione del funzionamento
d’Istituto
Attualmente non è previsto.
Meglio, non è previsto nella forma
indicata dalla proposta di legge. Esiste (per disposizione
legislativa) il solo comitato di valutazione dei docenti in servizio,
composto da un certo numero di docenti suddivisi in membri effettivi e
supplenti, eletti dal collegio docenti, nonché dal ds.
In diverse scuole esistono però
commissioni e/o referenti per la qualità e l’autovalutazione.
Composizione:
-
dirigente scolastico
–presidente-
-
un genitore –eletto dal CdS
tra i genitori che non ne fanno parte-
-
un docente –eletto dal CdS
tra i docenti che non ne fanno parte-
-
un soggetto esterno
–nominato dal CdS-
Attribuzioni
“Opera tenendo conto delle finalità
fissate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta formativa;
su indicazione del CdS si collega in rete con i nuclei di valutazione
di altri Istituti”
Nota: il comitato di valutazione del
servizio dei docenti rimane (art. 10) ma la proposta di legge non
stabilisce composizione e modalità di elezione, che dovrebbero quindi
rimanere quelle attuali. Variano le attribuzioni: “…anche ai fini
della valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base
degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti dalla
53/2003…”.
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