Centro Studi Gilda

 

Gli Organi Collegiali  oggi e domani.

Appunti “professionali” e “tecnici”.

 di Ezio Toffano, dal Centro Studi della Gilda del 17/1/2005

 

 

Il Consiglio d’Istituto/Consiglio della Scuola

 

Attualmente

Testo unificato (15/12/04)

Note

Denominazione

Consiglio d’Istituto

Consiglio della Scuola

 

Composizione

dirigente scolastico

6-8 docenti

6-8 genitori (1° ciclo)

3-4 genitori / 3-4 studenti (2° ciclo)

1-2 ata

dirigente scolastico

direttore servizi generali amm.

rappresentante locale

4 docenti

4 genitori (1° ciclo)

2 genitori/2 studenti (2° ciclo)

 

Si passa da 14-19 a 11 membri e il “peso” dei docenti scende.

Il regolamento interno può prevedere l’ampliamento fino a 6 docenti e 6 tra genitori e studenti. In questo modo la componente docenti si stabilizzerebbe  circa al 40%. Nell’ipotesi in cui la proposta passi mantenendo inalterato questo punto, il CdI, deputato a deliberare il futuro regolamento,  dovrà senz’altro approfittare di tale possibilità (vedasi anche  modalità di convocazione).

In ogni caso, il rapporto docenti/genitori/studenti non muta rispetto alla situazione attuale (mentre con la precedente proposta C1186 ci sarebbero stati 3 docenti, 3 genitori e 2 allievi, con docenti ridotti al 27% !).

Attribuzioni

Vedasi Dlgs. 297/94 (che in molte istituzioni scolastiche è disatteso; molte delle “rogne” che nascono nelle scuole potrebbero anche essere risolte in questa sede).

Ha “compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti…” (Testo unif., art. 4).

Il Dlgs 297/94 rimane in vigore per quanto non incompatibile con le nuove disposizioni.

Sostanzialmente, rimane l’impianto definito dal Dlgs. 297/94 con le attribuzioni specifiche di ds e dsga di cui al Decreto Interministeriale 44/2001 (regolamento contabilità).

Si temeva un’ulteriore deriva dirigistica, che a quanto pare per ora non c’è.

 

Membri di diritto

dirigente scolastico

dirigente scolastico

direttore servizi generali amministrativi

2 membri di diritto su 11 non è una proposta equilibrata, visto anche quanto riportato più avanti circa le modalità di convocazione.

Inoltre non si capisce perché il dsga debba avere quasi sempre il diritto di voto, visto che anche la proposta del testo unificato dice “… il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e programmazione…”. Il dsga dovrebbe limitarsi a fare il verbale (mansione prevista dalla proposta) e fornire chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo. Non dovrebbe avere diritto di voto (tanto più nel momento in cui sparisce la rappresentanza del personale ata, curiosamente delegata al superiore gerarchico senza nessun passaggio elettivo), e quindi neppure essere conteggiato nel quorum per numero legale e modalità di convocazione.

La proposta del testo unificato non consente al dsga diritto di voto solo nelle delibere riguardanti bilancio e conto consuntivo (laddove controllato e controllore si sovrapporrebbero troppo palesemente!)  E tutto il resto? In base a quale competenza didattica specifica può influire sull’approvazione di una gita o la partecipazione ad un cineforum ?  Stabilire i criteri organizzativi dei corsi di recupero o assegnare le sanzioni disciplinari collettive ? Adottare il POF o aderire ad una rete a finalità didattiche ?

Membri di nomina esterna

nessuno

Rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola (ad esempio, l’Amministrazione Provinciale).

Il CdS può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni “scelti in ambito sportivo, culturale, sociale ed economico”.

Per il rappresentante dell’ente locale vale quanto detto per il dsga. Non si capisce perché debba avere diritto di voto su tutto. Il suo intervento dovrebbe limitarsi a quanto attiene alle amministrazioni di appartenenza (arredi, fabbricati, relative riparazioni e manutenzioni).

Limitazioni

Gli allievi minorenni non possono esprimere il loro voto per le delibere riguardanti bilancio e conto consuntivo.

Il dsga e gli allievi minorenni non possono esprimere il loro voto per le delibere riguardanti bilancio e conto consuntivo.

I soggetti esterni non hanno diritto di voto.

 

Presidente

eletto dal CdI tra i genitori

eletto dal CdI tra i genitori

E’ l’unico organismo non presieduto dal dirigente scolastico.

La precedente proposta C1186 (ora cassata) dava la presidenza al dirigente, prevedendo al contempo che un genitore fosse il “garante dell’utenza” e potesse chiedere la convocazione del Consiglio.

Segretario

Eletto tra i membri del CdI, presidente escluso.

dsga

 

Convocazione

disposta dal presidente su richiesta di:

- dirigente scolastico

- maggioranza assoluta dei componenti, qualora il regolamento non disponga diversamente

Disposta dal presidente su sua iniziativa. Il presidente fissa l’odg.

Il consiglio si riunisce anche su richiesta di 2/3 dei suoi componenti.

In precedenza il presidente era un notaio: il ds. o la maggioranza dei componenti lo “costringevano” a convocare il consiglio ed a porre i punti all’ordine del giorno.

Ora il dirigente scolastico da solo non può più imporre nulla.

Qui la proposta di legge incappa in un limite: teoricamente un presidente potrebbe non convocare CdI indispensabili, tipo quelli per l’approvazione del programma annuale (ex bilancio) o  per l’adozione del POF.

A meno che non venga  fissato un numero minimo di sedute (cosa di cui ora non si parla), in caso di mancata convocazione, il dirigente dovrebbe  accordarsi con gli altri membri per raggiungere i 2/3  ora previsti; in caso contrario si arriverebbe automaticamente allo scioglimento del Consiglio della Scuola da parte della Direzione Regionale, ed al successivo commissariamento.

Oggettivamente, sarebbe più serio mantenere la disposizione secondo la quale il presidente – se diverso dal ds - è obbligato a convocare il CdI su richiesta del dirigente stesso.  Si tratta, in ogni caso, di un’incongruenza che altri non mancheranno di rilevare!

Per l’ ”auto-convocazione” vale il ragionamento opposto.

Attualmente la maggioranza assoluta dei consiglieri la può proporre. E’ una percentuale più alta rispetto a quella prevista per il Collegio dei Docenti (1/3 dei membri) o, per fare esempi esterni,  per i Consigli Comunali (anche qui 1/3 dei consiglieri). Teoricamente, la maggioranza assoluta ha un senso: auto-convocare il consiglio d’Istituto ha una logica se poi si riesce a garantire il numero legale.

Prevedere una maggioranza dei 2/3, con due membri di diritto e con un delegato dell’ente locale, significa però nello specifico  impedire possibili auto-convocazioni. Servirebbero infatti ben 8 firmatari, ossia tutti i membri elettivi (altro che 2/3, è indispensabile il 100% ! ), incluso il presidente che, come tale, può anche convocare da solo. È evidente il fine che l’imposizione di tale quorum vuole raggiungere: impedire qualunque eventuale proposta “divergente”del Consiglio della Scuola! Un’innovazione potenzialmente molto pericolosa, anche perché decisamente subdola…E questo a maggior ragione in quanto  il quorum, che attualmente può essere modificato dal regolamento d’Istituto, viene fissato rigidamente per legge! Regolamentare per legge che l’auto-convocazione possa essere effettuata solo dietro richiesta del 100% dei  membri elettivi, richiama i tempi antecedenti la caduta del muro nell’Europa orientale.

A questo pericolo si può ovviare solo, eventualmente, attivandosi affinché  i Consigli uscenti, nei quali i docenti sono il 42% dei componenti, adottino prima della naturale scadenza, l’estensione del Consiglio della scuola ad altri 2 docenti, 1 genitore ed 1 allievo (o un ulteriore genitore nel 1° ciclo). In questo modo il quorum dei 2/3 si otterrebbe con 10 membri, e tra docenti, allievi e genitori, ci sarebbero 12 persone  a cui chiedere la firma.

Modalità di effettuazione delle sedute

Possono assistervi tutti gli appartenenti al corpo elettorale (docenti, genitori, ata ed alunni della scuola). Non si tratta quindi di sedute “pubbliche”.

La proposta di legge non ne fa menzione.

 

Giunta

Ne fanno parte ds, dsga e 4 membri eletti dal CdI (1 per ogni componente)

Scompare

Già ora è un organismo abbastanza inutile. In teoria dovrebbe preparare l’attività del Consiglio. In pratica, gli atti preliminari sono predisposti dal dirigente scolastico e dal suo entourage. Si verifica così che  di fatto la Giunta vanifichi il Consiglio.

L’unico compito specifico (attualmente) della Giunta è la definizione dell’organico del personale assistente tecnico ata  (passerà .al Consiglio della Scuola o alle RSU?).

Modalità di elezione

Metodo proporzionale D’Hont tra liste concorrenti, all’interno di ogni categoria (docenti, ata, genitori, allievi)

Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento interno.

Sembra strano che il metodo elettorale possa essere diverso da scuola a scuola. Presumibilmente verrà confermato il proporzionale D’Hont. Non è escluso che si passi al proporzionale puro, già adottato nell’elezione RSU (ma qui i confederali e lo Snals hanno tutto l’interesse ad abbassare i quorum per le elezioni, per garantirsi rappresentanze in tutti gli istituti). Il maggioritario secco sarebbe, con ogni probabilità, preferibile. Con il  proporzionale D’Hont, ad esempio, una lista con 50 voti ha 3 eletti ed una lista con 13 prende il 4°. Immaginiamo che la lista con 13 voti sia quella vicina alla presidenza (queste liste  rappresentano sempre non meno di un quarto dell’elettorato): in tal caso l’eletto in questa lista potrebbe da solo impedire l’auto-convocazione. Democraticamente!!!

Compensi

Nessuno

Nessuno

È espressamente previsto che non vi siano gettoni di presenza o compensi. Questo può essere positivo. La monetizzazione del lavoro accessorio  - la rincorsa, cioè, per tanti versi comprensibile,  a compensi aggiuntivi -  ha oggettivamente comportato un certo degrado nella deontologia professionale dei docenti.  E  ha notevolmente svilito la funzione.

Resta il fatto che al direttore dei servizi e  al  dirigente le sedute vengono riconosciute, i genitori godono dell’indennizzo chilometrico e… i docenti ???

I docenti sono sollecitati solo – paradossalmente – nel caso in cui il loro interesse primario  non sia didattico ma personale. E mirato ad una eventuale, ipotetica, carriera verso la dirigenza scolastica.

 

Il Collegio dei Docenti

 

Attualmente

Proposta del testo unificato 15/12/04

Composizione

Tutti i docenti in servizio, più il dirigente.

Tutti i docenti in servizio, il ds. e i docenti a contratto, nonché  gli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali.

Articolazione

interna

Commissioni, dipartimenti e quant’altro il Cd stesso ritiene necessario

Sono rimesse all’autonomia del Cd le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti.

Presidenza

Ds

Ds

Convocazione

Ds o 1/3 dei componenti

Ds o 1/3 dei componenti

Segretario

Un collaboratore del ds.

La proposta di legge non ne fa menzione.

Vicepresidente

Non esiste

Viene scelto dal ds tra i docenti di ruolo. Il ds. (e non il collegio !) gli può delegare specifici compiti..

Attribuzioni

Vedasi Dlgs 297/94

Ha “compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative”. In particolare, provvede all’elaborazione del POF, comprensivo delle attività educative e didattiche sia obbligatorie che facoltative/opzionali, sulla base di quanto previsto dalla legge 53/2003.

Il Dlgs 297/94 rimane in vigore per quanto non incompatibile con le nuove disposizioni.

 

Organi di valutazione collegiale degli alunni

La proposta di legge dice testualmente. “i docenti, nell’esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni periodicamente ed alla fine dell’anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola”.

Qui è impossibile fare confronti tra lo stato attuale e quanto la proposta di legge prevede, proprio per la genericità della proposta stessa.

 

Nucleo di valutazione del funzionamento d’Istituto

Attualmente non è previsto.

Meglio, non è previsto nella forma indicata dalla proposta di legge. Esiste (per disposizione legislativa) il solo comitato di valutazione dei docenti in servizio, composto da un certo numero di docenti suddivisi in membri effettivi e supplenti, eletti dal collegio docenti, nonché dal ds.

In diverse scuole esistono  però commissioni e/o referenti per la qualità e l’autovalutazione.

Composizione:

-         dirigente scolastico –presidente-

-         un genitore –eletto dal CdS tra i genitori che non ne fanno parte-

-         un docente –eletto dal CdS tra i docenti che non ne fanno parte-

-         un soggetto esterno –nominato dal CdS-

Attribuzioni

“Opera tenendo conto delle finalità fissate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta formativa; su indicazione del CdS si collega in rete con i nuclei di valutazione di altri Istituti”

 

Nota: il comitato di valutazione del servizio dei docenti rimane (art. 10) ma la proposta di legge non stabilisce composizione  e modalità di elezione, che dovrebbero quindi rimanere quelle attuali. Variano le attribuzioni: “…anche ai fini della valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti dalla 53/2003…”.