Obbligo «scolastico – formativo». di Salvatore Ravidà da AetnaNet del 14 aprile 2005
Il 24 marzo 2005 sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri due decreti legislativi in attuazione della Riforma del sistema scolastico e formativo: il nuovo obbligo scolastico - formativo e l'alternanza scuola-lavoro. Con riferimento all'obbligo scolastico e formativo si esplicita : L'obbligo scolastico è regolato dall'articolo 34 della Costituzione
"Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."
Legge n. 9 del 20/01/1999 ha modificato la durata portandolo da otto a nove anni .
La Costituzione obbliga i genitori di educare i figli:
"Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità."
L'obbligo formativo è stato introdotto dalla Legge n. 144 del 1999 art. 68 , quale requisito indispensabile per accedere al mondo del lavoro ed è regolato dal DPR n. 257/2000. Pertanto, prima del cit. provvedimento sul nuovo obbligo scolastico e formativo, la situazione era questa :
L'obbligo scolastico si intende assolto con la frequenza in scuole pubbliche, paritarie, parificate, private : · scuola elementare quinquennale; · scuola media inferiore triennale (Fine primo ciclo); · scuola media superiore: il primo anno (Inizio secondo ciclo). Obbligo formativo si intende assolto con la frequenza ad attività formative, fino al diciottesimo anno di età, presso: 1. istruzione scolastica; 2. formazione professionale di competenza regionale; 3.con contratto di lavoro di apprendistato, introdotto dalla Legge Biagi.
Con il cit. provvedimento sul nuovo obbligo scolastico e formativo la situazione resta invariata ma è integrata da : · I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli. · La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. · Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto (comma precedente) non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza. · I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri. (Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni) 1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. 2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono: a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b. il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; c. la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124. 3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti . Le sanzioni per l' inadempienza del diritto-dovere ricadono sui genitori e i loro sostituti legali, ai Comuni, ai Dirigenti scolastici, alle Province (attraverso i servizi per l'impiego) e coloro che assumeranno i ragazzi con contratto di apprendistato. Le sanzioni vigenti sono quelle previste dalle norme previgenti, ad esse si aggiungono, a carico dei rappresentanti dell' Amministrazione pubblica, le eventuali conseguenze disciplinari.
In sostanza, dopo il nuovo esame di Stato del primo ciclo, occorre iscriversi c/o Licei o Formazione professionale . Questo non significa che si dovrà restare tutto il tempo dietro un banco di scuola. Compiuti 15 anni si può scegliere di proseguire il percorso in alternanza scuola lavoro, alternando cioè momenti di studio a periodi di tirocinio, per fare pratica direttamente in azienda. Se proprio si vuole abbandonare la scuola, sempre a 15 anni, si può andare a lavorare grazie al contratto di apprendistato. Anche in questo caso però , si deve svolgere (durante l'orario di lavoro) un certo numero di ore di formazione. Le informazioni li forniscono i Centri per l'impiego, che sono pubblici, o i Centri per il lavoro che sono agenzie autorizzate gestite da privati . Infine se si desiderasse lavorare mentre si continuano gli studi, ci sono i tirocini introdotti dalla riforma Biagi . Si fanno durante le vacanze estive e durano al massimo tre mesi. Si può usufruire di una borsa di studio di 600 euro al mese. |