Si agli alunni di 2 anni e mezzo solo se il Comune è d’accordo. Scuola dell’infanzia, le regole per l’anticipo. (Intesa Anci-Coordinamento politiche dell’infanzia 13.9.2005). da Cittadino Lex del 16/9/2005
Classi meno numerose nella scuola dell’infanzia se vi sono alunni di due anni e mezzo. E’ questa una delle condizioni pattuite tra l’Associazione nazionale dei comuni italiani e le organizzazioni sindacali e professionali riunite nel Coordinamento nazionale per le politiche dell’infanzia e della sua scuola. L’intesa è stata stipulata il 13 settembre 2005, con l’intento di garantire un’offerta formativa di qualità anche ai bambini che andaranno a scuola prima di compiere i tre anni. L’accordo fissa, però, una serie di vincoli per consentire l’accesso in anticipo alla prima classe della scuola dell’infanzia. Tra questi, anche l’esaurimento delle liste di attesa. Vale a dire, degli elenchi dove vengono collocati i bambini che, pur avendo compiuto 3 anni, non possono essere ammessi a scuola per mancanza di posti. L’Anci e il Coordinamento per le politiche dell’infanzia hanno stabilito, inoltre, che nelle classi dove vi saranno bambini di due anni e mezzo, i piccoli alunni non potranno essere più di due. E che il loro inserimento comporterà una riduzione del numero degli alunni per classe. Il numero complessivo potrà arrivare a 15 e scenderà ulteriormente, se nella classi saranno presenti alunni diversamente abili. L’anticipo potrà essere consentito solo se l’ente locale darà il proprio consenso e se vi saranno risorse disponibili per fare fronte alle necessità di accoglienza: locali adatti, personale adeguatamente formato, servizi attrezzati, spazi per il gioco e personale a sufficienza. (16 settembre 2005)
Intesa tra il Coordinamento Nazionale
Intesa tra il Coordinamento Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e della suaScuola [1] e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per concordare le modalità di accoglimento dei bambini di due anni e mezzo alla scuola dell’infanzia per l’attuazione della sperimentazione di cui all’art. 7 Legge53/2003 [2]. La seguente INTESA viene stipulata con l’intento di definire i livelli di concorrenza e gli impegni comuni finalizzati a garantire una offerta formativa ed educativa di qualità a tutti i bambini della scuola dell’infanzia, attraverso azioni ed intenti condivisi e nel rispetto delle responsabilità di ciascuno. L'intesa si propone di regolamentare le azioni e gli impegni delle parti, ciascuno per la propria responsabilità e competenze, fermo restando che potrà essere seguita da Intese locali che a determinate condizioni, coinvolgano le Direzioni scolastiche regionali; premesso che: · l’Anci [3] ha da tempo evidenziato quali debbano essere le condizioni per l’accoglimento dei bambini anticipatari alla scuola dell’infanzia, come risulta dall’allegato 1, parte integrante del presente documento; · tali condizioni sono state condivise dal Miur [4]e inserite nella normativa di riferimento; · infatti la L.53/03 e il Decreto 59/04 [4]prevedono l’istituto dell’anticipo subordinandolo, tra l’altro, alla definizione di condizioni quali nuove professionalità e modalità organizzative; · la Circolare 29/04 prevede il rispetto dell’art. 43/CCNL [5] in materia di profili professionali e organizzazione del lavoro; · la Circolare 2/04 richiama la necessità di Intese locali per regolare e regolamentare l’anticipo; · la circolare 90/04 conferma, in materia di anticipi, tutte le condizioni già previste nella suddetta C.M.2/04 e, pur consentendo l’iscrizione dei bambini di due anni e mezzo, precisa che la frequenza degli stessi è subordinata alla sussistenza delle Intese e delle condizioni di fattibilità; · l’art 43 del CCNL 16 maggio 2003 rinvia ad una successiva disciplina da definire in sede pattizia le modifiche che si renderanno necessarie in relazione all'entrata in vigore della legge 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative; · le materie che riguardano il personale scolastico coinvolto nell’anticipo (funzioni, compiti e profili professionali dei docenti e del personale ATA) sono di competenza esclusiva del CCNL; considerato che: · ai fini della qualificazione dei progetti educativi per l’accoglimento di bambini di due anni e mezzo occorre incrementare gli organici del personale docente e assicurare una adeguata presenza dei collaboratori scolastici, nel rispetto delle attuali rispettive funzioni e profili professionali; · l’eliminazione delle liste d’attesa costituisce la condizione per la concreta attuazione della generalizzazione della scuola dell’infanzia; rilevata inoltre la necessità che il MIUR per le proprie competenze assicuri adeguate risorse di organico e finanziarie in particolare per l’edilizia scolastica; LE PARTI intendendo concorrere nei diversi livelli di responsabilità e di competenza a garantire a tutti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia la qualità educativa e formativa di cui hanno pienamente diritto, concordano sulla necessità di: · attivare le forme di monitoraggio anche attraverso i Comuni per acquisire il numero di bambini suddivisi per fasce di età; · valutare la possibilità di organizzare il coordinamento delle liste d’attesa sul territorio comunale e/o di quartiere per conoscerne la reale consistenza; · consentire la frequenza dei bambini di due anni e mezzo esclusivamente in presenza di alcune condizioni preliminari: - parere favorevole dell’ente locale; - disponibilità dell’organico necessario; - delibera del Collegio dei docenti, che assume il progetto didattico educativo adeguato alle particolari esigenze educative dei bambini più piccoli e l’ indicazione delle risorse da destinare a tale progetto; - garanzia di opportunità e condizioni per la formazione del personale docente e ATA coinvolto; - impegno da parte dell'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi, di tener prioritariamente in considerazione le esigenze del progetto educativo specifico, in modo da sostenere l'indispensabile collaborazione con il personale insegnante impegnato in sezioni con bambini di due anni e mezzo. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE si impegnano a convenire con la Direzione Scolastica Regionale accordi locali che prevedano l’adozione del progetto pedagogico sull’anticipo da parte delle Istituzioni Scolastiche, un incremento dell’organico docente necessario all’inserimento di bambini anticipatari, nonché una presenza dei collaboratori scolastici nel rispetto delle attuali funzioni, tesa a garantire la qualità e funzionalità complessiva dei servizi nelle Istituzioni Scolastiche coinvolte. Per quanto concerne i parametri da adottare per la costituzione delle sezioni si prende atto che le organizzazioni sindacali intendono fare riferimento allo schema allegato 2 del presente documento che unitamente alle premesse ne diventa parte integrante. L’ANCI si impegna a: favorire l’attivazione di Intese locali (Istituzioni Scolastiche-Comuni) nelle quali, a seguito della verifica della possibilità di inserimento dei bambini più piccoli da parte del Comune, sulla base delle delibere del Collegio dei docenti, finalizzate all’accoglimento dei bambini di due anni e mezzo, se ne esplicitino le condizioni necessarie, sulla base dei parametri di seguito individuati: · strutture edilizie, servizi e arredi adeguati ai bambini di due anni e mezzo; · spazi funzionali al movimento e al riposo dei piccoli; · servizio mensa con riguardo ad una alimentazione appropriata per bambini più piccoli; · risorse finalizzate al miglioramento della qualità educativa; Le parti si impegnano altresì a favorire la creazione di reti tra Istituzioni Scolastiche, Enti Locali e parti firmatarie della presente Intesa, finalizzate ad assicurare il confronto e la formazione tra il personale scolastico sugli aspetti pedagogici, didattici, organizzativi ed educativi relativi all’accoglienza di bambini di due anni e mezzo con particolare riferimento al contesto educativo, logistico e strutturale in un ambiente che è stato pensato ed organizzato per altre età dell’infanzia, attuando così un costante monitoraggio dell’esperienza.
Allegato 1: Requisiti di qualità per la sperimentazione dell'ingresso degli alunni tra i 2 e mezzo e i 3 anni nella scuola dell'infanzia: - Possibilità di formare sezioni con età omogenea compresa tra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo, con un rapporto bambini educatori che tenga conto della legislazione regionale per i servizi alla prima infanzia (0-3 anni); - Presenza di locali, servizi ausiliari e servizi igienici idonei; - Assenza di liste d'attesa, in presenza delle quali gli incrementi di organico dovranno prioritariamente soddisfare tale domanda; - Interventi di formazione, anche in itinere, per il personale insegnante e ausiliario (materiale, rapporti con la famiglia, etc.); - Rielaborazione del Piano dell'Offerta Formativa in relazione alle caratteristiche dello sviluppo psicofisico dei bambini più piccoli; - Definizione del profilo professionale dei docenti; - Progettazione e trasformazione ambientale degli spazi (per renderli non solo capienti ma anche funzionali e confortevoli); - Adeguamento del servizio mensa ai parametri nutrizionali legati all'età; - Attivazione del sostegno ai disabili; - Studio, sperimentazione e attuazione di un diverso modello organizzativo. La sperimentazione incide direttamente nella organizzazione di due servizi fondamentali per i comuni: asili nido e materne, pertanto solo in presenza delle suesposte condizioni, che dovranno confluire nel previsto accordo nella sede della Conferenza Unificata, l'ANCI ritiene che si possa instaurare un costruttivo dialogo tra istituzioni.
Allegato 2: · inserimento di non più di tre bambini di due anni e mezzo in sezioni con un massimo di 19 bambini; · qualora l’Istituzione Scolastica preveda l’organizzazione di sezioni omogenee per età, la sezione dei treenni che accoglie anche i bambini di due anni e mezzo potrà avere un numero massimo di 15 bambini; · in ogni caso, l’ulteriore inserimento di un bambino inferiore a tre anni d’età, comporterà la riduzione di altri tre bambini per sezione; · particolare attenzione sarà posta nella costituzione delle sezioni accoglienti bambini di due anni e mezzo, qualora vi sia la presenza di bambini diversamente abili. In tal caso potrà essere prevista una ulteriore riduzione; · l’ assicurazione di risorse finalizzate all’attivazione di una formazione che sostenga gli insegnanti impegnati nel progetto educativo sull’anticipo; · l’acquisizione della delibera del collegio dei docenti dalla quale si evinca la nuova organizzazione per l’accoglimento dei bambini di due anni e mezzo. ************ NOTA A VERBALE FLC Cgil, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL con la presente nota precisano: · L’Intesa sottoscritta rappresenta uno strumento importante per definire condizioni qualitative di accoglienza per gli alunni anticipatari della scuola dell'infanzia, ha validità per l'anno 2005-06 e la sua conferma sarà subordinata all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n°279 del 7 luglio 2005, in cui si sancisce che per l'attuazione degli anticipi il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca dovrà sentire la Conferenza Unificata Stato – Regioni. Le organizzazioni sindacali sottolineano che: · l’intesa si colloca tra le iniziative di salvaguardia della qualità dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia per i bambini dai tre ai se anni. Detta Intesa intende fornire strumenti di urgente regolamentazione dell’anticipo fissato dalla legge 53/03 a tutela dei bambini, del personale e della stessa qualità dell’offerta; - tale fenomeno dovrà essere gestito nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze del Collegio dei Docenti nell’ambito di attività definito dall’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, secondo quanto previsto dal DPR 275/1999, con particolare riferimento alla elaborazione di progetti educativi ad hoc da recepire all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa; - ogni attività progettata in tal ottica, che prefiguri interventi o modifiche degli impegni e delle funzioni a carico dei profili professionali del personale docente e ATA, impegnato nei progetti va sviluppato nel quadro della vigente normativa sulla contrattazione di scuola. - Le organizzazioni sindacali ribadiscono infine che ogni intervento in materia di funzioni, compiti, profili professionali dei docenti e del personale ATA costituiscono istituti contrattuali di natura pattizia di competenza esclusiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola.
NOTE [1] il Coordinamento Nazionale per le politiche dell’infanzia e della sua scuola è formato da: FLC Cgil – CISL Scuola – UIL Scuola – CONFSAL-SNALS – AIMC – ANDIS – CIDI – FNISM – MCE e ha come finalità il sostegno alla generalizzazione e allo sviluppo della scuola dell’infanzia attraverso l’individuazione di fattori e di parametri di qualità, anche per quanto riguarda l’accoglienza di bambini di due anni e mezzo come risulta dall’allegato 2 delpresente documento. [2] La legge 53 è la legge delega per la riforma della scuola. L’articolo 7 prevede, tra le altre cose, anche l’introduzione graduale dell’anticipo, concedendo l’ammissione al primo anno della scuola dell’infanzia ai bambini che compiono 3 anni entro il 28 febbraio. [3] La sigla sta per: Associazione nazionale comuni italiani. [4] Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. [5] E’ il decreto attuativo della legge 53, per la scuola dell’infanzia. [6] L’articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola è una cosiddetta norma di rinvio. Dispone, infatti, che il contratto sia suscettibile di modifiche, nel caso in cui l’attuazione della riforma dovesse rendere necessari ulteriori passaggi al tavolo negoziale per regolare il rapporto di lavoro di docenti e non docenti. |