FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 1/10/2004
Normativa di riferimento:
Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa, cioè in relazione alle concrete esigenze del POF e non più in riferimento ad aree astrattamente precostituite come accadeva in passato con le funzioni-obiettivo. Il collegio dei docenti definisce criteri di attribuzione, il numero e i destinatari delle funzioni strumentali, nel numero, svincolato da ogni indicazione ufficiale, non rientra il collaboratore vicario. Le operazioni relative alle funzioni strumentali, dalla loro identificazione, alla definizione dei criteri e del numero, all’individuazione delle figure sono contestualizzate in un unico procedimento formale che si conclude con l’elezione dei docenti affidatari degli incarichi funzionali a seguito di votazione a scrutinio segreto sempre obbligatoria allorquando si fa riferimento a persone (cfr. D.Lgs. 16.4.2004 n. 297 art. 37 punto 4). Si veda altresì il parere del Consiglio di Stato ( Adunanza Sez. II 22.11.2000, n. 1356/2000, in d.p.r. 26.04.2001) che dichiara accoglibile il ricorso straordinario al presidente della Repubblica di un docente contro la procedura di assegnazione di funzioni senza indicazioni del numero dei voti riportati dai singoli candidati. Le risorse economiche utilizzabili per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti nell’a.s. 2002/2003, sulla base dell’applica-zione dell’art. 37 del CCNI del 31.8.1999 e sono annualmente assegnate dal MIUR. (Si veda la circolare ministeriale del 30.10.2003 applicativa dell’art. 30 del CCNL del 24.7.2003). Il compenso aggiuntivo per ciascuna funzione strumentale va caso per caso quantificato nella contrattazione integrativa d’istituto di cui all’art. 6 del CCNL 24.7.2003(comma 2 art. 30), tenendo conto delle risorse complessive assegnate a tale scopo, del numero delle funzioni attivate dal Collegio dei docenti nonché dell’impegno richiesto per ciascuna di esse. Nel caso no si attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, le istituzioni scolastiche possono utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo con le stesse finalità (comma 4 art. 30). Per il monitoraggio,le scuole invieranno tempestivamente al Direttore Regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti. Si ricorda che per le funzioni strumentali, rispetto alle precedenti funzioni obiettivo: scompare il numero predeterminato correlato alla tipologia dell’istituto, sono superate le modalità di assegnazione, prima previste dal contratto integrativo del 31.8.1999, non si fa più riferimento ai corsi di formazione mirati, esse non sono legate a una futura carriera dirigenziale e non c’è più alcun vincolo temporale per la loro identificazione.
Limitazioni previste dal contratto. 1. L’esercizio di una funzione strumentale non può comportare l’esonero totale dall’insegnamento. (comma 2 art. 30). 2. Il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa non è cumulabile con il compenso di collaboratore del dirigente scolastico. ( art. 86 comma 2 lettera e del CCNL del 24.7.2003.
Accredito delle risorse per le funzioni strumentali Il contratto vigente CCNL 24.7.2003 non stabilisce più il numero delle funzioni ma, in funzione di liberalizzare maggiormente le scelte autonome delle singole scuole, assegna le risorse corrispondenti al costo unitario di 1.549,37 euro. L’accreditamento delle risorse viene effettuato sulla base dei parametri noti:
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