Imprescindibile il ruolo della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Anche le Regioni decidano sulla scuola d'infanzia.

(Corte costituzionale 279/2005).

 da Cittadino Lex del del 26 agosto 2005

 

Davvero utile, e tale da diverse prospettive, la pronuncia della Corte, che si è trovata ad esprimere motivazioni chiarificatrici sul D. Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto la “definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003”. In primo luogo, sollecitata dai ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, la Consulta ha ribadito il carattere di normazione “generale” del Decreto Legislativo impugnato, precisando la prerogativa dello Stato in tal senso, nel rispetto di quelle “esigenze unitarie” della disciplina, che valgono a superare talune ipotesi di concorrenza vantate dal Legislatore regionale. In secondo luogo, la Consulta ha negato alle Ricorrenti la possibilità di eccepire, in merito alla legislazione contestata, un eccesso attuativo del Governo - rispetto alla legge di delega parlamentare – senza che la questione si proponga nel concreto di una vertenza ove la Regione interessata si trovi coinvolta. In terzo e ultimo luogo, ha confermato il ruolo imprescindibile della Conferenza unificata Stato-Regioni, nell’ambito del più esteso principio di leale collaborazione istituzionale, come strumento più che consultivo, di vero coinvolgimento della struttura amministrativa regionale, nella pratica realizzazione degli indirizzi normativi statali. A tale Conferenza (e non ad altro) dovrà farsi riferimento perciò in tema di anticipazione dell’età di accesso alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, e in tema di incremento dei posti lavorativi per le attività di tempo pieno e prolungato. Di conseguenza, sentenza di incostituzionalità per l’art. 12 c.1, ultimo periodo; per l’art. 13, c. 1, secondo periodo; e per l’art. 15, c. 1, secondo periodo, del D. Lgs. N. 59/2004. Con salvezza, al momento, di ogni altro criterio innovativo, contenuto nel testo in vigore. (26 agosto 2005)

 

Sentenza della Corte costituzionale N. 279 dell’anno 2005