Decreto

sul diritto dovere all'istruzione

e alla formazione:

il testo approvato e commento.

dalla CGIL scuola, 1/4/2005

 

Altro che obbligo scolastico elevato! Basta leggere il testo del decreto legislativo sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 marzo scorso, per rendersi conto che questa volta il Ministro l’ha sparata davvero grossa!

Schema di Decreto Legislativo

il Comunicato MIUR

Infatti:

contenuto

commento

art.1

comma 2:

“l’obbligo scolastico, di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo, di cui all’art.68 della legge 144/99, sono ridefiniti ed ampliati . . . come diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere”.

 

Come risulta dal testo, l’obbligo viene sostituito dal diritto dovere.

Del resto:

  • se davvero indicassero esattamente la stessa cosa (in termini giuridico formali e sostanziali) non si capisce perché si sia voluto sostituire l’uno con l’altro.

comma 3:

“…tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo….anche attraverso l’apprendistato di cui all’art.48 del decreto legislativo 276/03”

  • Che non si tratti più di obbligo scolastico è confermato nel comma 3, che prevede che il diritto si realizza anche nel sistema di istruzione e formazione professionale e nell’apprendistato, per il quale non è previsto alcun obbligo alla formazione esterna all’azienda. Insomma diventa scuola, a parole, qualsiasi attività (o studio, o addestramento professionale, o lavoro) che i ragazzi in uscita dal ciclo primario realizzeranno…

comma 6:

“ la fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione . . . costituisce . . . un dovere sociale ai sensi dell’articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall’articolo 7 del presente decreto.

  • si tratta di una modifica della Costituzione che, fra l’altro, “implicherebbe” ben altra procedura che un decreto legislativo. Ne è prova il fatto che, come scritto al comma sesto,l’obbligo, di cui all’art. 34 della Cost., viene sostituito dal dovere sociale, definito dall’art. 4 cost.: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Come è evidente, questo dovere sociale è cosa del tutto diversa dall’obbligo scolastico. Fra l’altro sfugge alla nostra comprensione comesi possa sanzionare il mancato adempimento di un dovere sociale.

  • gli aggettivi “scolastico e formativo”scompaiono dal nostro ordinamento,

  • l’espressione “obbligo” rimane solo nei comunicati stampa del Miur: evidentemente la necessità della propaganda richiedeva il sacrificio della verità.

Art.2

Comma 1: Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

 

E’ una precisazione persino inquietante, che evoca scenari che oggi e nell’immediato non siamo in grado né di immaginare né di valutare: il diritto dovere sostituisce l’obbligo di istruzione a partire dalla prima classe della scuola primaria. Siamo proprio in un altro sistema: che cosa ne deriverà per il futuro non lo sappiamo ma è un’incertezza che non lascia tranquilli…

Che sia fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia non migliora la prospettiva, ma anzi pare escludere persino l’ipotesi di un impegno serio della Repubblica alla sua generalizzazione.

Comma 2: Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati

Si comprime la scuola media inferiore,la cui finalità è sempre più schiacciata verso ciò che i ragazzi dovranno fare dopo. Un ulteriore anticipo delle scelte, che divide i ragazzi già in questa fascia di età, sulla base di percorsi personalizzati costruiti su caratteristiche e attitudini tutte ancora da formare.

Comma 5: All’attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, ……..

E’ la conferma che il diritto dovere è tutt’altra cosa dall’obbligo scolastico sbandierato dal Ministro: della sua attuazione, infatti, sono responsabili non solo le istituzioni scolastiche, ma anche quelle formative e i datori di lavoro, presso i quali si formano o lavorano i ragazzi, usciti dal primo ciclo, che non frequenteranno la scuola.

Art.3

Istituzione del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

 

Si istituisce un’anagrafe nazionale, che dovrebbe presiedere all’adempimento del diritto dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Nutriamo più di un dubbio che sia questo lo strumento idoneo al controllo del rispetto dell’ adempimento del diritto dovere, essendo noto il ritardo con cui il Miur riesce a raccogliere e a disporre di dati. Sospettiamo che quando essi saranno disponibili, in un intreccio complicato di anagrafi che, secondo il testo dovrebbero“ definire l’insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi”, i ragazzi non adempienti siano ormai , anagraficamente , fuori da qualunque vincolo.

Sfugge il significato dell’espressione “tracciabilità”:fatto il tracciato, cosa accade?

Art.4

Comma 1: Il Ministro dell’Istruzione, . . .  adotta, previa intesa con la Conferenza unificata . . . . , linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l’orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realiz-zazione del diritto-dovere all’istru-zione e alla formazione, nel rispetto delle competenze attribui-te alla Regione e agli Enti locali per tali attività e per la programma-zione dei servizi scolastici e forma-tivi.

 

L’abbandono scolastico è un fenomeno complesso, le cui cause sono molto differenziate, anche per via delle diverse situazioni territoriali. Non sono certo linee guida nazionali quelle di cui si sente il bisogno per prevenire e recuperare gli abbandoni, quanto piuttosto di iniziative progettate e realizzate nelle specifiche si-tuazioni, utilizzando gli spazi previsti dall’ autonomia delle singole istituzioni scolasti-che, penalizzata pesantemente invece dai tagli operati da questo governo.

Art. 5

Comma 3: In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applica-no a carico dei responsabili le san-zioni relative al mancato assolvi-mento dell’obbligo scolastico previ-sto dalle norme previdenti.

 

Ribadiamo le nostre forti perplessità sulla sanzionabilità del dovere sociale di cui all’art. 4 della Costituzione. Oltrettutto le norme attualmente in vigore si riferiscono al mancato adempimento dell’obbligo di istruzione per la scuola elementare, estese alla scuola media inferiore dal 1962 e non più aggiornate.

 Art. 6

Comma 1: In attesa dell’emanazione dei decreti legisla-tivi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e forma-zione professionale, dall’anno sco-lastico 2005-2006, l’iscrizione e la frequenza gratuite di cui all’arti-colo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secon-dari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e forma-zione professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Confe-renza unificata del 19 giugno 2003.

 

Ancora una conferma dell’inattendibilità delle rasssicurazioni verbali di questo Governo: quando venne sottoscritto l’accordo del 19 giugno, il Miur garantì che si trattava di vere sperimentazioni, da adottare per far fronte ad un’emergenza e che in nessun caso i modelli previsti e realizzati a seguito di quell’accordo avrebbero costituito riferimento per l’attuazione del diritto dovere. Siamo ora alla smentita ufficiale di quelle affermazioni e alla conferma che per questo Ministero le sperimentazioni hanno un unico significato: anticipare le sue riforme, realizzandole amministrativamente prima che siano emanate le norme relative. Insomma prima si determina il fatto, unilateralmente e non rispettando alcuna procedura, poi si dice che le norme lo devono assumere,in quanto già realizzato.

Roma, 1 aprile 2005