Parere del CNPI sulla bozza di decreto su diritto-dovere
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
Segreteria del Consiglio Nazionale Pubblica
Istruzione
Prot. n.
11673
Roma, 15 luglio 2004
All’On.le MINISTRO
- S E D E
Oggetto: |
Parere su
“Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”. |
Adunanza del 15 luglio 2004
IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista |
la nota prot.
n. 38/Segr. del 18.5.2004 (D.G. per gli Ordinamenti Scolastici –
Ufficio I) con la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il
parere del CNPI in merito all’argomento in oggetto; |
Visti |
gli artt. 24 e
25 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994; |
Vista |
la relazione
della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame
istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine
all’argomento in oggetto specificato; |
Dopo |
ampio ed
approfondimento dibattito; |
E S P R I M E
Il proprio parere
nei seguenti termini:
La
legge 53/03 all’art. 2, comma 1, lettera c) definisce il principio del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12
anni, o fino al conseguimento di una qualifica triennale, rinviando
ambiti e modalità di esercizio del diritto-dovere medesimo al
decreto legislativo in esame.
Prima di
analizzare e valutare analiticamente, con riferimento ai vari
articoli, i contenuti e gli effetti del decreto, il C.N.P.I. ritiene
opportuno segnalare, preliminarmente, alcune questioni generali che
andrebbero tenute presenti nella stesura del testo definitivo, al fine
di evitare che la sua interpretazione sia difforme sul territorio
nazionale e di rendere effettivo l’obbligo di istruzione sancito
dall’articolo 34 della Costituzione.
L’esercizio del diritto-dovere
all’istruzione ed alla formazione deve essere inteso come impegno
imprescindibile delle istituzioni al fine di assicurare la piena
realizzazione della persona nei termini e nei modi di cui agli artt. 2
e 3 della Costituzione. Pertanto, nella formulazione del testo, a
parere del C.N.P.I., dovranno essere chiaramente esplicitati i
seguenti principi:
-
garantire
l’unitarietà del sistema formativo, anche attraverso
l’individuazione di standard culturali e professionali da definirsi
contestualmente con la decretazione attuativa in raccordo con i
livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 della
Costituzione;
-
assicurare pari
opportunità ed esiti formativi a ciascuno ed a tutti su tutto il
territorio nazionale;
-
collegare il
principio del diritto-dovere al ruolo imprescindibile della
scuola dell’autonomia;
-
richiamare nella
stesura definitiva del testo il ruolo fondamentale e le competenze
delle istituzioni scolastiche autonome con particolare riferimento
alla progettazione delle attività e alla valutazione e conseguente
riconoscimento dei crediti. Ad esempio, non pare condivisibile negli
articoli 1, comma 2, e 4 non fare esplicito richiamo al dPR 275/99 e
all’articolo 5, comma 3, non prevedere in modo inequivocabile che la
valutazione dei crediti certificati è di competenza delle
istituzioni scolastiche o formative presso cui se ne chiede il
riconoscimento;
-
garantire la
generalizzazione della scuola dell’infanzia che, a parere del
C.N.P.I., è da considerare presupposto e integrazione del
diritto-dovere. La mancata esplicita formulazione di detto
principio si potrebbe leggere come una marginalizzazione dal
percorso scolastico di questo segmento che, invece, ne fa parte a
pieno titolo.
Il C.N.P.I. fa
notare inoltre che:
-
la
mancata conoscenza del piano attuativo dell’impianto del secondo
ciclo pone serie difficoltà di valutazione dell’impatto del decreto
in esame. Per di più, le varie tematiche sono affrontate con una
serie di provvedimenti non contestuali e non sempre coerenti
pienamente tra loro;
-
il testo
proposto contraddice, a parere del C.N.P.I., quanto previsto
all’articolo 2, comma 1, lett. g, della legge 53/2003 che recita.
“.....il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola - lavoro o attraverso
l’apprendistato; ......”, nella parte in cui individua come
“sistemi” l’alternanza scuola - lavoro e l’apprendistato;
infatti la legge delega individua questi percorsi come “modalità
di conseguimento di diplomi e qualifiche”. Pare, altresì, non
coerente alla delega il riferimento all’istruzione professionale
regionale. Il testo, anche sul piano della stesura formale, deve
essere chiaro e esplicito per evitare che, consegnato senza
chiarezza alle varie Regioni, apra uno scenario preoccupante e non
uniforme su tutto il territorio;
-
è necessario
uniformare e chiarire i riferimenti al secondo ciclo in relazione al
quale il testo usa terminologie non uniformi che potrebbero aprire
la strada a molti equivoci. Si potrebbe usare sistematicamente in
tutti gli articoli il riferimento alle terminologie della legge
delega, e, quindi, a seconda dei vari casi, al “sistema educativo
di istruzione e formazione di cui alla legge 53/2003, articolo 2”
e/o al “primo ciclo di istruzione di cui alla legge 53/2003,
articolo 2, comma 1, lettera f ” e/o “al secondo ciclo di cui
alla legge 53/2003, articolo 2, comma 1, lettera g”
eventualmente precisando, ove necessario,” costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione
professionale”;
-
la previsione di
far discendere la sanzionabilità del mancato assolvimento del
diritto-dovere dall’art. 4 della Costituzione appare al C.N.P.I.
difficilmente sostenibile. Tale norma della Carta Costituzionale
parla, infatti, di un dovere civico e morale, quello di concorrere
allo sviluppo della società, sulla cui sanzionabilità si espresse in
senso contrario proprio l’Assemblea Costituente. In questa logica
deve essere emendato il comma 3 dell’articolo 7;
-
dal momento che
l’apprendistato è previsto come contratto triennale dalle norme
attuative della legge 30/2003 e non può iniziare prima dei 15 anni
di età, il C.N.P.I. ritiene indispensabile prevedere forme
istituzionali di frequenza all’interno del secondo ciclo per gli
allievi che terminano il primo ciclo di istruzione con età inferiore
ai 15 anni. Diversamente non si realizzerebbe il diritto-dovere
all’istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di
una qualifica triennale;
-
le modalità di
valutazione dei crediti, previste all’articolo 6, comma 2, debbano
essere definite anche con il contributo ed il concorso di
rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome; una soluzione
praticabile potrebbe essere l’inserimento del parere del CNPI;
-
deve essere
garantita la gratuità del percorso scolastico e formativo a tutti
gli allievi indipendentemente dai percorsi seguiti, con l’ovvia
esclusione delle scuole paritarie. Si propone di riformulare in tal
senso l’articolo 1, comma 4;
-
la fase
transitoria prevista dall’articolato non è, a parere del C.N.P.I.,
compatibile con gli attuali percorsi scolastici e formativi; è
necessario modificare il comma 1 dell’articolo 8 prevedendo la
garanzia di prosecuzione dei percorsi già attivati ai sensi delle
normative vigenti fino al completamento del loro percorso e la non
riattivazione di classi iniziali di tali percorsi dopo la emanazione
dei provvedimenti attuativi relativi ai percorsi del secondo ciclo
della legge 53/2003;
-
le soluzioni
proposte paiono mancanti delle necessarie risorse economiche e
quindi sono minate a priori sul piano della fattibilità;
l’affermazione trae origine da una attenta lettura della relazione
tecnica con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2,
all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 1. In particolare, a parere
del C.N.P.I., non pare proponibile né credibile parlare di
“azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni”
(art. 4) o di “passaggi tra i percorsi del sistema educativo
di istruzione e di formazione” (art. 6) senza prevedere adeguati
incrementi di risorse sia umane sia economiche. Si chiede,
conseguentemente, l’integrazione delle risorse economiche previste
all’articolo 10.
Il C.N.P.I. auspica che le
osservazioni e le conseguenti richieste di modifica siano recepite in
sede di emanazione dell’atto definitivo.
IL SEGRETARIO IL VICE
PRESIDENTE
M.R. Cocca
M. Guglietti
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