Parere del CNPI sulla bozza di decreto su diritto-dovere

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Segreteria del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione

  

Prot. n. 11673                                                                                              Roma, 15 luglio 2004

 

All’On.le MINISTRO - S E D E

  

Oggetto: Parere su “Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

 

Adunanza del 15 luglio 2004

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Vista

la nota prot. n. 38/Segr. del 18.5.2004 (D.G. per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio I) con la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del CNPI in merito all’argomento in oggetto;

Visti

gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;

Vista

la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

Dopo

ampio ed approfondimento dibattito;

  

E S P R I M E

 Il proprio parere nei seguenti termini:

 La legge 53/03 all’art. 2, comma 1, lettera c) definisce il principio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, o fino al conseguimento di una qualifica triennale, rinviando ambiti e modalità di esercizio del diritto-dovere medesimo al decreto legislativo in esame.

 Prima di analizzare e valutare analiticamente, con riferimento ai vari articoli, i contenuti e gli effetti del decreto, il C.N.P.I. ritiene opportuno segnalare, preliminarmente, alcune questioni generali che andrebbero tenute presenti nella stesura del testo definitivo, al fine di evitare che la sua interpretazione sia difforme sul territorio nazionale e di rendere effettivo l’obbligo di istruzione sancito dall’articolo 34 della Costituzione.

L’esercizio del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione deve essere inteso come impegno imprescindibile delle istituzioni al fine di assicurare la piena realizzazione della persona nei termini e nei modi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Pertanto, nella formulazione del testo, a parere del C.N.P.I., dovranno essere chiaramente esplicitati i seguenti principi:

  •  garantire l’unitarietà del sistema formativo, anche attraverso l’individuazione di standard culturali e professionali da definirsi contestualmente con la decretazione attuativa in raccordo con i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 della Costituzione;

  • assicurare pari opportunità ed esiti formativi a ciascuno ed a tutti su tutto il territorio nazionale;

  • collegare il principio del diritto-dovere al ruolo imprescindibile della scuola dell’autonomia;

  • richiamare nella stesura definitiva del testo il ruolo fondamentale e le competenze delle istituzioni scolastiche autonome con particolare riferimento alla progettazione delle attività e alla valutazione e conseguente riconoscimento dei crediti. Ad esempio, non pare condivisibile negli articoli 1, comma 2, e 4 non fare esplicito richiamo al dPR 275/99 e all’articolo 5, comma 3, non prevedere in modo inequivocabile che la valutazione dei crediti certificati è di competenza delle istituzioni scolastiche o formative presso cui se ne chiede il riconoscimento;

  • garantire la generalizzazione della scuola dell’infanzia che, a parere del C.N.P.I., è da considerare presupposto e integrazione del diritto-dovere. La mancata esplicita formulazione di detto principio si potrebbe leggere come una marginalizzazione dal percorso scolastico di questo segmento che, invece, ne fa parte a pieno titolo.

 

Il C.N.P.I. fa notare inoltre che:

  1.  la mancata conoscenza del piano attuativo dell’impianto del secondo ciclo pone serie difficoltà di valutazione dell’impatto del decreto in esame. Per di più, le varie tematiche sono affrontate con una serie di provvedimenti non contestuali e non sempre coerenti pienamente tra loro;

  2. il testo proposto contraddice, a parere del C.N.P.I., quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lett. g, della legge 53/2003 che recita. “.....il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola - lavoro o attraverso l’apprendistato; ......”, nella parte in cui individua come “sistemi” l’alternanza scuola - lavoro e l’apprendistato; infatti la legge delega individua questi percorsi come “modalità di conseguimento di diplomi e qualifiche”. Pare, altresì, non coerente alla delega il riferimento all’istruzione professionale regionale. Il testo, anche sul piano della stesura formale, deve essere chiaro e esplicito per evitare che, consegnato senza chiarezza alle varie Regioni, apra uno scenario preoccupante e non uniforme su tutto il territorio;

  3. è necessario uniformare e chiarire i riferimenti al secondo ciclo in relazione al quale il testo usa terminologie non uniformi che potrebbero aprire la strada a molti equivoci. Si potrebbe usare sistematicamente in tutti gli articoli il riferimento alle terminologie della legge delega, e, quindi, a seconda dei vari casi, al “sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge 53/2003, articolo 2” e/o al “primo ciclo di istruzione di cui alla legge 53/2003, articolo 2, comma 1, lettera f ” e/o “al secondo ciclo di cui alla legge 53/2003, articolo 2, comma 1, lettera g” eventualmente precisando, ove necessario,” costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale”;

  4. la previsione di far discendere la sanzionabilità del mancato assolvimento del diritto-dovere dall’art. 4 della Costituzione appare al C.N.P.I. difficilmente sostenibile. Tale norma della Carta Costituzionale parla, infatti, di un dovere civico e morale, quello di concorrere allo sviluppo della società, sulla cui sanzionabilità si espresse in senso contrario proprio l’Assemblea Costituente. In questa logica deve essere emendato il comma 3 dell’articolo 7;

  5.  dal momento che l’apprendistato è previsto come contratto triennale dalle norme attuative della legge 30/2003 e non può iniziare prima dei 15 anni di età, il C.N.P.I. ritiene indispensabile prevedere forme istituzionali di frequenza all’interno del secondo ciclo per gli allievi che terminano il primo ciclo di istruzione con età inferiore ai 15 anni. Diversamente non si realizzerebbe il diritto-dovere all’istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica triennale;

  6.  le modalità di valutazione dei crediti, previste all’articolo 6, comma 2, debbano essere definite anche con il contributo ed il concorso di rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome; una soluzione praticabile potrebbe essere l’inserimento del parere del CNPI;

  7. deve essere garantita la gratuità del percorso scolastico e formativo a tutti gli allievi indipendentemente dai percorsi seguiti, con l’ovvia esclusione delle scuole paritarie. Si propone di riformulare in tal senso l’articolo 1, comma 4;

  8. la fase transitoria prevista dall’articolato non è, a parere del C.N.P.I., compatibile con gli attuali percorsi scolastici e formativi; è necessario modificare il comma 1 dell’articolo 8 prevedendo la garanzia di prosecuzione dei percorsi già attivati ai sensi delle normative vigenti fino al completamento del loro percorso e la non riattivazione di classi iniziali di tali percorsi dopo la emanazione dei provvedimenti attuativi relativi ai percorsi del secondo ciclo della legge 53/2003;

  9. le soluzioni proposte paiono mancanti delle necessarie risorse economiche e quindi sono minate a priori sul piano della fattibilità; l’affermazione trae origine da una attenta lettura della relazione tecnica con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 1. In particolare, a parere del C.N.P.I., non pare proponibile né credibile parlare di “azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni” (art. 4) o di “passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione” (art. 6) senza prevedere adeguati incrementi di risorse sia umane sia economiche. Si chiede, conseguentemente, l’integrazione delle risorse economiche previste all’articolo 10.

  

Il C.N.P.I. auspica che le osservazioni e le conseguenti richieste di modifica siano recepite in sede di emanazione dell’atto definitivo.

  

IL SEGRETARIO                                           IL VICE PRESIDENTE

        M.R. Cocca                                                          M. Guglietti