formazione degli insegnanti
lo schema del decreto
dal blog di Max Bruschi, 10.9.2010
IL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(…)
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
ART. 1
(Oggetto del regolamento)
Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 416,
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo
di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti,
collegato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 64,
comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i
requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni
di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell’istruzione
dell’ università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.
ART. 2
(Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)
1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è
finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente
attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari,
psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di
apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.
2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti
l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al
sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i
principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento
dell’unitarietà della funzione docente.
ART. 3
(Percorsi formativi)
1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di
abilitazione all’insegnamento, all’acquisizione delle competenze di
cui all’articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati:
a. per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico
in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire
dal secondo anno di corso;
b. per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno
di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle
discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria
di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e
dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si
articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel
successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto
prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
a. l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di
livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o
la certificazione di dette competenze costituisce requisito
essenziale per conseguire l’abilitazione;
b. l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di
utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la
comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti
digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei
laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche
agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali
devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano
l’accessibilità;
c. l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto
disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso
della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello
periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del
sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell’elenco di cui
all’articolo 12.
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è
incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
a. corsi di dottorato di ricerca;
b. qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti
formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da
qualsiasi ente organizzati;
7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto
di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi anche
dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell’Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e
dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI)
ART. 4
(Corsi di laurea magistrale)
1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al
presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in
deroga al numero minimo di crediti di cui all’articolo 10, commi 2 e
4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere
professionalizzante.
2. L’istituzione e l’attivazione dei corsi di cui al comma 1 è
subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270.
3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il
concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base
di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più
atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle
università e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano
all’istituzione del corso, indica la facoltà o l’istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede
amministrativa dello stesso, e definisce l’apporto di personale
docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di
risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per
il funzionamento dei corsi.
5. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle competenze
psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione
dalle università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonché le risorse economiche e organizzative,
le stesse università e istituzioni possono istituire ed attivare
strutture di servizi comuni o Centri interateneo o
interistituzionali di interesse regionale o interregionale che
assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché
coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di
diploma accademico e alle attività formative previste per il
tirocinio formativo attivo.
6. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea
magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti
dalle facoltà di riferimento, dalle università e dalle istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.
7. Dall’attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 5
(Programmazione degli accessi)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli
accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per
l’accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione
regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali
ed è deliberato ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, previo parere del ministero dell’economia e delle
finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al
fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo
conto dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio
eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli
articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
ART. 6
(Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)
1. Il corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria di cui all’articolo 3, comma
2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso
è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso
altre facoltà autorizzate dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
2. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo.
3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1
allegata al presente decreto.
4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600
ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel
secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da
assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti
formativi universitari fino all’ultimo anno.
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e
della relazione finale di tirocinio che costituiscono,
unitariamente, esame avente anche valore abilitante all’insegnamento
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la
commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è
integrata da due docenti tutor di cui all’articolo 11 e da un
rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale.
ART. 7
(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)
1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b),
per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado,
comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con
prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo
dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10.
2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto,
individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e
previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a. i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera
a);
b. la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale
di cui al comma 1, lettera b).
ART. 8
(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo
grado)
1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b),
per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado,
comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con
prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo
dell’esame con valore abilitante disciplinati dall’articolo 10.
2. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, in relazione alle modifiche di
ordinamento conseguenti all’attuazione dell’articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, sono
definiti
a. le tabelle che individuano:
i. i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera
a);
ii. le lauree magistrali necessarie per accedere al tirocinio
annuale di cui al comma 1, lettera b).
b. i percorsi finalizzati alla formazione e all’abilitazione degli
insegnanti tecnico-pratici
ART. 9
(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e
coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado)
1. I percorsi formativi per l’insegnamento di materie artistiche,
musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo
grado comprendono:
a. il conseguimento del diploma accademico di II livello ad
indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al
relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo
dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per
ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a. i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera
a);
b. i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio
annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, in relazione alle modifiche di
ordinamento conseguenti all’attuazione dell’articolo 64, comma 4,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni,
sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo
grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al
tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.
4. Per l’utilizzazione dei docenti tutor si applicano le
disposizioni dell’articolo 11, con gli adattamenti resi necessari
dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le
funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite ai
consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo
e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al
presente decreto.
ART. 10
(Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)
1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1
lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) è un corso
di preparazione all’insegnamento riservato ai soggetti che abbiano
conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8
comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del
tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale,
si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione
previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di
secondo grado, sino all’adozione del regolamento di cui all’articolo
64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in
una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio
corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella
11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di
riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi
amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in
collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra
facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di
attività:
a. insegnamenti di scienze dell’educazione;
b. un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti
formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida
di un tutor secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, in
collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma
6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio,
che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento
attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di
integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto
tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze
didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità.
c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto
di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra
l’approccio disciplinare e l’approccio didattico;
d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e
al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di
tirocinio.
4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è
affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito:
a. nelle università, dai tutor coordinatori di cui all’articoli 11
comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso
ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o
coordinatori didattici, designati dall’ufficio scolastico regionale
tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle
istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un
rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del
consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo
mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
b. negli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, dai tutor coordinatori di cui all’articolo 11 comma 2,
dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi
didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici,
designati dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti
scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche
che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti
tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i
docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola
volta.
5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l’integrazione tra le
attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici
disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le
modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor
coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
6. L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura
da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in
collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività.
Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente
universitario o delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica che ha svolto attività nel corso di tirocinio e
correlatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di
tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che,
oltre all’esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve
evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato
livello culturale e scientifico le competenze acquisite
nell’attività svolta in classe e le conoscenze in materia
psico-pedagogica con le competenze acquisite nell’ambito della
didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di
laboratorio.
7. La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è
obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione è subordinato alla
verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al
comma 3 lettere a), ad almeno l’80% delle attività di cui al comma 3
lettera b), ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3
lettera c) e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3
lettera d). .
8. Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di
abilitazione all’insegnamento che ne costituisce parte integrante e
che consiste:
a. nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;
b. nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto
dalla commissione;
c. nella discussione della relazione finale di tirocinio.
9. La commissione d’esame, nominata dalla competente autorità
accademica, è composta:
a. nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto
attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da
un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è
presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di
riferimento;
b. nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto
attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori,
da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed
è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato
dall’istituzione di riferimento.
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti
all’attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30
punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di
10 punti alla relazione finale di tirocinio. L’esame di tirocinio è
superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a
50/70.
11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio
risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di
profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo
livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di
tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo,
espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione
secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce,
unitariamente, esame avente valore abilitante all’insegnamento e che
dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.
ART. 11
(Docenti tutor)
1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di
riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in
servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in
qualità di:
a) tutor coordinatori;
c) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli
studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di
tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le
attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di
documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e
indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in
classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli
studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della
scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare
e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei
processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti
chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai
coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle
scuole iscritte nell’elenco di cui all’articolo 12, tra i docenti in
servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime
istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all’articolo 6 si avvalgono
altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le
istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei
tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio
scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività
di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente
di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario
per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la
loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i
criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base
dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad
esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all’indizione
ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede
all’affidamento dell’incarico tutoriale, che ha una durata massima
di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile. L’incarico è
soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7, ed è
prorogabile solo per un ulteriore anno. Il suo svolgimento comporta,
per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall’insegnamento e,
per i tutor organizzatori, l’esonero totale dall’insegnamento
stesso.
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello
svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.
7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla
revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base
dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso
formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti
ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l’istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti,
questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i cui risultati
sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle
elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.
ART. 12
(Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate)
1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi
compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui
all’articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal
fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna
annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i
tirocinanti nei percorsi di cui all’articolo 3, comma 5, e agli
articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni
istituzione scolastica i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato
disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo
curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di inserimento nell’attività della
scuola delle attività di tirocinio attivo;
c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari
attivi;
e) eventuale partecipazione dell’istituzione scolastica alle
rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle
internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla
valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I criteri per l’accreditamento sono stabiliti con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da
parte delle istituzioni scolastiche inserite nell’elenco, delle
convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni
previste per l’inserimento nell’elenco. Nel caso di mancato rispetto
della convenzione o del venir meno delle predette condizioni
l’istituzione scolastica interessata è espunta dall’elenco.
ART. 13
(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)
1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione
e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di
formazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le
università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere
l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere
almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari
e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel
regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti
il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali
competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere
gli insegnanti abilitati.
2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici
insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in
possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle
didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del
sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di
una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito
favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione
per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l’iscrizione negli
elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.
ART. 14
(Corsi di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera)
1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono
disciplinare corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi
accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze
certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del “Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal
Consiglio d’Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la
scuola secondaria di secondo grado e prevedono l’acquisizione di
almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno
300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si
adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentito il
Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito
favorevole l’esame finale è rilasciato il certificato attestante le
acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera.
ART. 15
(Norme transitorie e finali)
1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo
tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10:
a. coloro che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che,
secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca del 26 luglio 2007, è corrispondente ad una delle lauree
specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.
22
b. coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei
percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera
a).
c. per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del
diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica
(ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione
fisica.
2. I decreti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera a) e all’articolo
9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli
insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola
secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di
insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui
all’articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida
emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei
Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva
ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 29 luglio
2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un
massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del
tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla
tabella 11 ai fini dell’integrazione e del rafforzamento delle
relative competenze disciplinari.
3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono
la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle
graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del
tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono
integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi
di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio
1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono
a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali
adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo
attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La
prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative
alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione,
si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una
prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul
territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è
predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo
di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova
orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere
attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo
le modalità indicate nel comma 13.
6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le
modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è
fissata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta
chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a
verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi.
Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande
pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la
risposta non data o errata vale 0 punti.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve
conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica,
consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto
di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di
classi di concorso per l’insegnamento delle lingue classiche sono
previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per
l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova di analisi dei
testi.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire
una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il
candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova
è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di
laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento delle
lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua
straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale
può essere sostituita da una prova pratica.
12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile
per l’accesso al tirocinio formativo attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e
alle pubblicazioni sono così suddivisi:
a. servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale
dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe
di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di
concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la
selezione:
i. 360 giorni: 4 punti
ii. da 361 a 540 giorni: 6 punti
iii. da 541 a 720 giorni: 8 punti
iv. da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei
crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettera b) e 9
dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c)
e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano
attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12,
comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi
prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo
articolo , in modo da consentire l’effettivo svolgimento del
tirocinio senza interrompere la predetta attività.
b. titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici
contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6
punti
c. attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo
determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni,
anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti
disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo
che lo impedisca l’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali,
i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo
attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione
di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione
della stessa.;
d. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di
profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio
ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un
massimo di 4 punti;
e. votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di
vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello,
per un massimo di 4 punti;
f. pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai
contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi
di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un
massimo di 4 punt
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è
formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con
votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a
21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova
orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei
titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio,
prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio
nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di
candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più
giovane.
15. Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui all’articolo 10,
comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli
esami di profitto della laurea magistrale o della laurea
specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di
vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al
tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel
corso dell’anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui
ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio
complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione
all’insegnamento.
16. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono attivare
percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento
dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola
primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L’ammissione al
percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta
secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei
punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il
conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento
delle competenze di cui all’articolo 2. Il percorso si conclude con
un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e
nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un
docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale
pregressa con le competenze acquisite. La commissione di
abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un
rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Il
punteggio è espresso in centesimi.
17. Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti
e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono
l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata
effettuata l’iscrizione attraverso il compimento dell tirocinio
formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere
l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali
crediti acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli
studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione
primaria al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, gli
insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo
parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi
durante l’anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere
confermati nell’incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione
primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro
dell’università e della ricerca n.137 del 28 settembre 2007, entro
la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro
validità ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo
e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di
riferimento.
21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo
didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto
del ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007 n.
137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente
all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore del
presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale
abilitante per l’accesso all’insegnamento, limitatamente alle
relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono
stati ammessi.
22. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui agli
articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dell’abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori
scientifico disciplinari di scienze dell’educazione della tabella 11
sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12,
le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema
nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici
regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza
sulle attività di tirocinio.
24. Con successivo decreto il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca definisce le procedure e i percorsi
finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per
l’inserimento nelle graduatorie di istituto.
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione
Val d’Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di
Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole
delle località ladine si provvede con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa
rispettivamente con la Regione Val d’Aosta, con la Regione Friuli
Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al
fine dell’adattamento delle disposizioni contenute nel presente
decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto
degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli
altri Stati.
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il
coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e
le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente
relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti
scolastici ed al sistema universitario e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle
disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i
relativi corsi siano attivati a partire dall’anno accademico
2011/2012.
ART. 16
(Norma finanziaria)
I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università
e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
ART. 17
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
TABELLA 1
(Articolo 6)
Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM
-85 bis)
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis
devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti
disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel
modo più adeguato al livello scolastico, all’età e alla cultura di
appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo
scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti
nei diversi campi disciplinari siano fin dall’inizio del percorso
strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di
progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno
possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare
l’integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.
In particolare devono:
a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di
insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche
e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori).
b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in
funzione dei diversi livelli scolastici e dell’età dei bambini e
dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione
c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la
progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al
livello dei diversi alunni;
d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli
strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale,
discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di
gruppo, nuove tecnologie);
e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il
lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la
convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole
di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di
responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia.
f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della
scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella
progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed
esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui
opera la scuola.
In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale
prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o più
laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli
studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso
in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di
tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle
attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e
diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600
ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi
ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e
devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è
seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e
tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno
presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di
lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia
pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal
secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell’infanzia.
La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate
all’insegnamento che possono avere relazione con l’attività di
tirocinio.
Al termine del percorso i laureati della classe conseguono
l’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria. Il
conseguimento del titolo è l’esito di una valutazione complessiva
del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di
tirocinio da parte di una commissione composta da docenti
universitari integrati da due tutor e da un rappresentante
ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.
Il profilo dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:
1) matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e
cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra;
elementi di calcolo delle probabilità; i temi della matematica
applicata.
2) fisica: misure e unità di misura; densità e principio di
Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di
meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di
elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura;
fenomenologie di termodinamica; il suono.
3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica.
4) biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale;
elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra.
5) letteratura italiana: testi e problemi della letteratura italiana
dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea.
6) linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana;
didattica della lingua italiana per stranieri.
7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese.
8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e
contemporanea.
9) geografia: elementi di geografia fisica e umana.
10) attività motorie: metodi e didattiche delle attività motorie.
11) arte: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di
didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle
diverse aree artistiche; educazione all’immagine; calligrafia.
12) musica: elementi di cultura musicale.
13) letteratura per l’infanzia: testi e percorsi di letteratura per
l’infanzia.
14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale;
pedagogia dell’infanzia.
15) storia della pedagogia: storia dell’educazione; storia della
scuola.
16) didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco;
didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il
gruppo nella didattica.
17) pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.
18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di
valutazione.
19) psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e
dell’educazione; psicologia della disabilità e dell’integrazione.
20) sociologia: elementi di sociologia dell’educazione.
21) antropologia: elementi di antropologia culturale.
22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione
scolastica.
23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria
infantile.
24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo.
25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed
alimentare.
Si precisa che:
a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso
professionale;
b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa
una parte di didattica della disciplina stessa;
c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo
numero di ore di esercitazione;
d) è necessario che nell’insegnamento delle discipline si tenga
conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita.
Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere
pensati e previsti sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola
primaria;
e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere
suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli
studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE: PSICOPEDAGOGICHE E
METODOLOGICO-DIDATTICHE
Ambiti disciplinari Settori scientifico –disciplinari Crediti
assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno +
indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati
dalla Classe alle attività di base
Pedagogia generale e sociale M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
16 + 1
Storia della pedagogia M-PED/02 Storia della pedagogia
8
Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia
speciale
20 + 4
di cui almeno 4 di Tecnologie didattiche
Pedagogia sperimentale M-PED/04 Pedagogia sperimentale 12 + 1
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 8
Discipline sociologiche e antropologiche SPS/08 Sociologia
dell’educazione o
M-DEA/01 Antropologia 8
Totale 78CFU
ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI
Area 1: I saperi della scuola
Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Crediti
assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno +
indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati
dalla Classe alle attività caratterizzanti dell’Area 1
Discipline matematiche MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/06 Probabilità e statistica matematica 20 + 2
Discipline letterarie L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 12 + 1
Linguistica L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
12 + 1
Discipline biologiche ed ecologiche BIO/ 01 Botanica generale
BIO/03 botanica ambientale e applicata,
BIO/05 Zoologia,
BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia,
BIO/07 Ecologia,
BIO/09 Fisiologia, 12 +1
Discipline fisiche FIS/01 Fisica sperimentale,
FIS/05 Astronomia e astrofisica,
FIS/08 Didattica e storia della fisica 8 + 1
Discipline chimiche CHIM/03 Chimica generale e inorganica;
CHIM/06 Chimica organica 4
Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/01 Metodi e
didattiche delle attività motorie
M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive 8 + 1
Discipline storiche L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medioevale,
M-STO/ 02 Storia moderna,
M-STO/ 04 Storia contemporanea 16
Discipline geografiche M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
8 + 1
Discipline delle arti ICAR/17 Disegno,
L-ART/02 Storia dell’arte moderna,
L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea,
L-ART/ 06 cinema, fotografia e televisione 8 + 1
Musicologia e storia della musica L-ART/07 Musicologia e storia
della musica 8 + 1
Letteratura per l’infanzia M-PED/02 Letteratura per l’infanzia 8 + 1
Totale 135 CFU
ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI
Area 2: Insegnamenti per l’accoglienza di studenti disabili
Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Crediti
assegnati dalla Classe agli ambiti (Il numero che segue il segno +
indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati
dalla Classe alle attività caratterizzanti dell’Area 2
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 8 + 1
Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia
speciale 8 + 2
Psicologia clinica e discipline igienico-sanitarie MED/39
Neuropsichiatria infantile
M-PSI/08 Psicologia clinica 8
Discipline giuridiche e igienico-sanitarie MED/42 Igiene generale e
applicata
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/19 Diritto amministrativo 4
Totale 31 CFU
ALTRE ATTIVITA’
Tipologia Crediti assegnati dalla Classe
Attività a scelta dello studente 8 CFU
Attività di tirocinio 24 CFU
Laboratorio di tecnologie didattiche 3 CFU
Laboratori di lingua inglese 10 CFU
Prova/Idoneità di lingua inglese di livello B2 2 CFU
Attività formative per la Prova Finale 9 CFU
TABELLA 2
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A043 – Italiano, storia e geografia nella
scuola secondaria di I grado
1) Requisito di accesso alla prova di cui all’articolo 7 comma 2
lettera a):
L’acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di
seguito elencati:
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04 SCIENZA POLITICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA
I 102 CFU comprendono:
- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e
L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno
12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia
moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01
Glottologia e linguistica;
- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
2) M-GRR/01 Geografia.
- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;
2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all’articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe
LM-14 – Filologia moderna, all’interno della quale i cfu sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Area disciplinare • Letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana contemporanea L-FIL-LET/11
• Linguistica italiana L-FIL-LET/12
• Geografia M-GGR/01
• Storia medievale M-STO/01; Storia moderna M-STO/02; Storia
contemporanea M-STO/04
• IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
75 CFU : tra questi, 18/24 di didattiche disciplinari nei SSD
L-FIL-LET, M-STO e M-GGR
Tra i restanti 51/57 CFU:
1) almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12
(con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio);
2) almeno 12 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO-02, M-STO/04 (con almeno 6
CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio)
3) almeno 6 CFU in M-GGR/01
Totale 75 CFU
Scienze dell’educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
M-PED/02 Storia della pedagogia;
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
M-PSI/05 Psicologia sociale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02 18 CFU
Laboratori,
Esami a scelta
Tesi di laurea Tra laboratori, esami a scelta e tesi di laurea lo
studente deve conseguire 27 CFU 27 CFU
TOTALE COMPLESSIVO
120 CFU
TABELLA 3
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A045 – Lingua inglese e seconda lingua
straniera
1) Requisito di accesso alla prova di cui all’articolo 7 comma 2
lettera a):l’acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei
seguenti SSD:
a. almeno 18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi
eventuali crediti nel SSD L-LIN 11);
b. almeno 12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si
intende conseguire l’abilitazione;
c. almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature
per complessivi 24 CFU;
d. almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana,
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14
Critica letteraria e letterature comparate;
e. almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e
linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12
Linguistica italiana;
2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all’articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe
LM-37 – Lingua straniera, all’interno della quale i cfu sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Lingue e Letterature
moderne
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 – Lingua e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 – Slavistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne 54/72
Di cui almeno 18 in didattiche disciplinari; almeno 18 nei SSD
relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel SSD
L-LIN 11) e almeno 12 nei SSD relativi alla seconda lingua
comunitaria per la quale si intende conseguire l’abilitazione.
Discipline di contesto L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e
letterature comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LETT/15 Filologia germanica 6/18
Scienze dell’educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
M-PED/02 Storia della pedagogia;
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
M-PSI/05 Psicologia sociale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 18
Di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
Laboratori, esami a scelta, tesi di laurea 24-27
TOTALE COMPLESSIVO CFU 120
TABELLA 4
(Articolo 7)
LM-95
Classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola
secondaria di I grado
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona
padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della
matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare
rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con
particolare riferimento ai contenuti dell’insegnamento nella scuola
secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona
padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche,
chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell’informatica e
della statistica, con particolare riferimento ai contenuti
dell’insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- possiedono una buona conoscenza dello sviluppo storico delle
discipline predette;
- possiedono una buona capacità di collegare le conoscenze
scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni
pratiche
- hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di laboratorio,
nell’uso degli strumenti, nella tecniche di misura,
nell’organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte
di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di conoscenza
degli ascoltatori, anche mediante l’uso di tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali
utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico
matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con
funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre
allo specifico profilo professionale della laurea posseduta,
richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale,
con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una
buona capacità di comunicare.
In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della
classe si potranno inserire, si indicano:
- l’industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l’informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso
enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
- prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla
conoscenza di metodiche sperimentali, all’uso di strumenti e
tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all’elaborazione
statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso
laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende,
strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene
discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di
un relatore.
Per ciascuno studente è previsto un piano di studio individuale
obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello
studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti
almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO,
INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS: 6
in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01.
Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all’articolo 7
comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90
CFU così articolati:
a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico
Disciplinari):
MAT/01 LOGICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MAT/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA
b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L’AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL’ATMOSFERA
BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISIOLOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
INF/01 INFORMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
SECS-S/01 STATISTICA.
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori
scientifico-disciplinari CFU Tot CFU
Caratterizzanti Fondamenti di matematica e di fisica MAT/01, MAT/02,
MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09
FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/05, FIS/06, FIS/07,
FIS/08
di cui almeno 12 CFU nei SSD MAT sopra elencati e almeno 6 nei SSD
FIS sopra elencati
24
Discipline integrative matematiche, fisiche, biologiche, chimiche e
di scienze della terra a) A scelta in tutti i SSD FIS, CHIM, GEO,
BIO per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU
nei SSD MAT.
b) A scelta in tutti i SSD MAT e FIS con almeno 6 CFU nei SSD MAT,
per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei
SSD CHIM, GEO e BIO.
c) A scelta in tutti i SSD MAT, CHIM, GEO e BIO, con almeno 6 CFU
nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello
almeno 30 CFU nei SSD FIS.
d) 6 CFU nei SSD MAT; 6 CFU nei cfu FIS, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01;
6 CFU nei SSD CHIM, GEO, BIO nel caso in cui i CFU acquisiti nella
laurea di primo livello siano 30 nei SSD MAT, 30 nei SSD FIS e 30
nei SSD CHIM, GEO, BIO
e) Chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD MAT che FIS può
scegliere tra le opzioni a) e c); chi abbia acquisito più di 30 CFU
sia nei SSD MAT che BIO, CHIM GEO assieme considerati può scegliere
tra le opzioni a) e b); chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei
SSD FIS che BIO, CHIM GEO può scegliere tra le opzioni b) e c) 18
Didattiche disciplinari MAT/04, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03,
CHIM/06, GEO/01, BIO/06,
MED/02 Storia della medicina
M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 18
Scienze della educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
M-PED/02 Storia della pedagogia;
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
M-PSI/05 Psicologia sociale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 18 CFU
di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
Laboratori didattici 18
Discipline a scelta Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO
e inoltre
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
SECS-S/01 Statistica
MED/02 Storia della medicina
M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 12
Tesi di laurea 12
120
TABELLA 5
(Art. 7)
Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive
1) Requisito di accesso alla prova di cui all’articolo 7 comma 2
lettera a): Laurea nella classe L-22 – Scienze delle attività
motorie e sportive; diploma rilasciato dagli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.
136.
2) Laurea magistrale nella classe LM-67 – Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 –
Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.
I laureati nel corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella
Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive devono
essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali,
metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:
a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività
motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo
sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell’attività di
preparazione fisica ed atletica e delle attività sportive per
disabili.
c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata
all’agonismo individuale e di squadra.
I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed
approfondite nel campo delle attività motorie e sportive con
attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell’ambito del
concetto di tutela della salute psico-fisica dell’allievo, alle
differenze legate all’età, al genere, al contesto socio-culturale di
appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla
presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere competenze
specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte
a promuovere l’educazione allo sport attraverso lo sport a livello
scolastico.
Devono conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese.
Ai fini indicati, i laureati dovranno:
- conoscere le basi biologiche dell’adattamento all’esercizio fisico
finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in
funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione
atteso, delle condizioni ambientali, dell’età e del genere del
praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e
padroneggiare i metodi di insegnamento delle attività motorie nel
contesto delle attività della scuola secondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie
per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni
positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli
altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello
scolastico;
- possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e
culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell’agonismo
sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione
articolata e centrata sull’allievo, capace di promuovere
l’educazione alla salute e al rispetto della persona, e l’adozione
di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi
dello sport e della vita sociale;
- possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attività
motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo
dell’educazione presente nella scuola e quello dello sport
agonistico e promozionale;
- possedere le conoscenze sull’organizzazione del sistema scolastico
e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo
sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini;
- essere capaci di interagire con i docenti di altre discipline al
fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo le attività
motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della
persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie dell’allenamento nei
vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con
capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età,
genere e abilità dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività
motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti
discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze
adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle
specificità di genere, all’età, alla presenza di disabilità, al
contesto socio-culturale di riferimento, nonché agli obiettivi
individuali e di gruppo;
- conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale
applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al
fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e
servizi impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e
sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione
delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età,
presenza di disabilità e degli obbiettivi della pratica sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati
all’attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione
individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno
alla salute, essere in grado di prevenire l’incidenza di infortuni
legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze
negative e favorire il pieno recupero dell’atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla
prestazione sportiva anche in relazione alla specificità
dell’allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati dall’uso di pratiche di
potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate
illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa
normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per
prevenire, combattere ed eliminare l’uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi
realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i
destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività
motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria,
mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;
- possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni
dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di
sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del
gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione
interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla
gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le
famiglie;
- conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le
normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle
istituzione e agli enti coinvolti nelle attività sportive.
A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi
specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie
per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi
sotto la diretta responsabilità degli Atenei.
Attività formative
Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Assegnati
CFU
Totali
assegnati
Caratterizzanti Discipline motorie e sportive M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle
attività motorie(24 CFU)
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive (12 CFU) 36
72
Biomedico BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 – Biochimica
BIO/16 - Anatomia Umana
MED/09 - Medicina interna
MED/13 – Endocrinologia
MED/33 - Malattie apparato locomotore
MED/38 – Pediatria generale e Specialistica
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
18
Sociologico
Psicologico Pedagogico M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturalie comunicativi
18
Affini e integrative (art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270,
lettera b) BIO/11 Biologia molecolare
BIO/13 Biologia applicata
BIO/14 Farmacologia
MED/42 – Igiene generale e applicata
IUS/01 - Diritto privato
IUS/10 – Diritto costituzionale
8 8
A scelta dello studente 8 8
Per la prova finale 12 12
Tirocini ed attività pratiche 20 20
Totale 120
TABELLA 6
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A032 – Musica
1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all’articolo 7
comma 2 lettera a): l’acquisizione nel corso di laurea di almeno 72
CFU nei seguenti SSD:
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA
I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei
SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di
SSD:
a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia
L-ART/08;
b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10
oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e
alle lingue e letterature straniere (L LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05,
L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01
oppure M STO/02 oppure M-STO/04);
e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure
M-DEA/01);
f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo
(L-ART/05-06).
2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 7
comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 –
Musicologia e beni musicali, all’interno della quale i cfu sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Area disciplinare • Musicologia e Storia della musica L ART/07;
Etnomusicologia L ART/08
• discipline relative alla letteratura italiana L FIL LET/10 12
• discipline storiche M STO/01, M STO/02, M STO/04
• discipline delle arti e dello spettacolo L ART/01 06
72 CFU
Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L ART/07.
Tra i restanti 48-54 CFU:
- almeno 30 CFU nei SSD L ART/07-08;
- almeno 6 CFU in almeno uno dei seguenti gruppi di SSD:
(1) L FIL LET/10, L FIL LET/11, L FIL LET/12;
(2) M STO/01, M STO/02, M STO/04;
(3) L ART/01 06
(4) FIS/01, FIS/07, INF/01, ING-INF/05
Totale 72 CFU
Scienze dell’educazione e discipline antropologiche M-PED/01
Pedagogia generale e sociale;
M-PED/02 Storia della pedagogia;
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
M-PSI/05 Psicologia sociale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02 18 CFU
Laboratori,
Esami a scelta Tra laboratori ed esami a scelta 18 CFU 18 CFU
Tesi di laurea 12 CFU
TOTALE COMPLESSIVO
120 CFU
TABELLA 7
(Articolo 7)
LM-96
Classe di abilitazione A033 – Tecnologia
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di base nell’area delle
scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una
padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un
adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in
cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai
contenuti dell’insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi
sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli
strumenti dell’informatica, dell’elettronicaì e della sistemica.
- conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle
tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che
si riconducono ai settori dell’ingegneria civile, industriale e
dell’informazione;
- possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra
sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le
problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di
laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di
trattare i dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte
di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi livelli di
conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l’uso di tecnologie
informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali
utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico
matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con
funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre
allo specifico profilo professionale della laurea posseduta,
richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale,
con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una
buona capacità di comunicare.
In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della
classe si potranno inserire, si indicano:
- l’industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l’informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso
enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
- prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla
conoscenza di metodiche sperimentali, all’uso di strumenti e
tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all’elaborazione
statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso
laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende,
strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene
discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di
un relatore.
!) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all’articolo 7
comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90
CFU così articolati:
MAT/01 LOGICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MA/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA
INF/01 INFORMATICA
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L’AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL’ATMOSFERA
BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISIOLOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
AGR/07 GENETICA AGRARIA?
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
AGR/09 MECCANICA AGRARIA
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
AGR/13 CHIMICA AGRARIA
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
ICAR/01 IDRAULICA
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA?
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE?
ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI?
ICAR/05 TRASPORTI?
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA?
ICAR/07 GEOTECNICA?
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI?
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI?
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA?
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA?
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO?
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
ICAR/17 DISEGNO
ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA
ICAR/19 RESTAURO
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21 URBANISTICA
ICAR/22 ESTIMO
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA ?
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI:
Attività formative Ambiti disciplinari CFU Tot CFU
Caratterizzanti Discipline matematiche a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01,
MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08
b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01
12
Discipline fisiche e chimiche a) 6 CFU da scegliere tra FIS/01,
FIS/02, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03,
CHIM/06, CHIM/08, CHIM/10, CHIM/12
b) 6 CFU da scegliere tra FIS/03, FIS/04, FIS/07
c) 6 CFU da scegliere tra CHIM/04, CHIM/05, CHIM/07, CHIM/09, CHIM/11
18
Discipline di Ingegneria civile A scelta tra ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03,
ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11,
ICAR/12, ICAR/13, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/20 6
Discipline di Ingegneria industriale A scelta entro tutti i SSD
ING-IND (da ING-IND/01 a ING-IND/35) 12
Discipline di Ingegneria dell’informazione A scelta entro tutti i
SSD ING-INF (da ING-INF/01 a ING-INF/07) 12
Laboratori
Didattici 18
Scienze della educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
M-PED/02 Storia della pedagogia;
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
M-PSI/05 Psicologia sociale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 18
di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
Discipline a scelta Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO
e inoltre
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
SECS-S/01 Statistica
MED/02 Storia della medicina
M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 12
Tesi di laurea 12
120
TABELLA 8
(Articolo 9, comma 2)
Classe di abilitazione A032 – Musica
1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I
livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un
diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21
CFA nei settori artistico-disciplinari dell’area di Didattica della
musica (da CODD/01 a CODD07); diploma di conservatorio o istituto
musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 bis della legge 21
dicembre 1999 n. 508.
2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo
livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I
grado nella classe di abilitazione di musica (A032)
ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE (area comune) ( 1 )
Pedagogia generale
Psicologia generale e dell’età evolutiva
Didattica e pedagogia speciale;
Didattica generale
Legislazione e organizzazione scolastica
( 1 ) Le discipline contenute in quest’area «possono essere attivate
dalle singole istituzioni in convenzione con l’Università» (cfr.
tabella B, nota 1 D.M. 137/07). 12 CFA
ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE (area musicale) ( 2 )
CODD/04 Pedagogia musicale
CODD/04 Psicologia musicale
CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della
musica
CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione
CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica
CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale
CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica
CODD/06 Metodologia d’indagine storico-musicale
CODD/06 Elementi di semiologia musicale
CODD/06 Elementi di sociologia musicale
CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica
della musica
CODD/05 Pratica dell’accompagnamento estemporaneo
CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte
36 CFA
ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI ( 2 )
CODD/04 Metodologia dell’educazione musicale
CODD/02 Didattica dell’improvvisazione (per l’educazione musicale)
CODD/02 Didattica della composizione (per l’educazione musicale)
CODD/01 Repertorio corale
CODD/01 Didattica del canto corale
CODD/06 Didattica dell’ascolto
CODD/06 Didattica della storia della musica
CODD/03 Pratiche di musiche d’insieme
CODM/02 Antropologia della musica
CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea 40 CFA
ATTIVITA’ FORMATIVE INTEGRATIVE
COME/05 Informatica musicale
CODI/23 Improvvisazione vocale
Improvvisazione allo strumento ( * )
CODM/06 Storia delle musiche d’uso
CODM/06 Storia della musica jazz
COCM/01 Tecniche dell’organizzazione
COCM/02 Tecniche della comunicazione
COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di
programmazione per la multimedialità
COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione
audio
COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06—Storia della popular music
(*) il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di
riferimento 12 CFA
LABORATORI DIDATTICI 10 CFA
TESI FINALE 10 CFA
TOTALE 120 CFU
(2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere
accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando
l’acquisizione delle specifiche competenze previste.
Tabella 9
(Art.9 comma 2)
Classe di abilitazione A077 Strumento musicale
1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I
livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di
conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla
specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 bis
della legge 21 dicembre 1999 n.508.
2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo
livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I
grado nella classe di concorso di strumento (A077)
ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE (area comune) (1) 12 CFA
Pedagogia generale
Psicologia generale e dell’età evolutiva
Didattica e pedagogia speciale;
Didattica generale
Legislazione e organizzazione scolastica
ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI 48 CFA
Prassi esecutive e repertori ( * )
Metodologia dell’insegnamento strumentale ( * )
COMI/03 Musica da camera
( * )Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di
riferimento
ATTIVITA’ FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta) 12 CFA
COME/05 Informatica musicale
COTP/02 Lettura della partitura
CODI/23 Improvvisazione vocale
Improvvisazione allo strumento ( * )
Pratica dell’accompagnamento estemporaneo (*)
CODM/06 Storia delle musiche d’uso
CODM/06 Storia della musica jazz
COCM/01 Tecniche dell’organizzazione
COCM/02 Tecniche della comunicazione
COME/06 Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di
programmazione per la multimedialità
COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione
audio
COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06 Storia della Popular Music
( * )Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di
riferimento
Laboratori didattici
10 CFA
Tesi finale
10 CFA
TOTALE 120 CFA
( 1 ) Le discipline contenute in quest’area «possono essere attivate
dalle singole istituzioni in convenzione con l’Università» (cfr.
tabella B, nota 1 D.M. 137/07).
TABELLA 10
(Art. 9, comma 2)
Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine
1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I
livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto
superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 bis
della legge 21 dicembre 1999 n.508.
2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo
livello strutturato secondo la tabella seguente:
Tipologia delle attività formative Codice Settore
artistico-scientifico-disciplinare totale crediti formativi
ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE ABST47 Stile, Storia dell’Arte e del
Costume 30
ABST59 Pedagogia e didattica dell’arte
ABST50 Storia dell’architettura
ABST55 Antropologia Culturale 12
ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma
ABST46 Estetica
ABST56 Discipline Sociologiche
ABVPA61 Beni culturali e ambientali
ABVPA63 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali
ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI ABPR14 Elementi di architettura
e urbanistica 30
ABPR16 Disegno per la progettazione
ABST52 Storia e metodologia della critica d’arte
ABST48 Storia delle arti applicate
ABAV1 Anatomia artistica
ABAV3 Disegno
ABPR17 Design 24
ABAV6 Tecniche per la pittura
ABAV12 Tecniche per la Decorazione
ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee
ABAV2 Tecniche dell’Incisione - Grafica d’Arte
ABAV4 Tecniche Grafiche Speciali
ABPR21 Modellistica
ABPR31 Fotografia
ABPR16 Metodologia della progettazione
Laboratori, esami a scelta, tesi finale ABLIN72 Lingue 24
ABTEC39 Tecnologie dell’informatica
Esami a Scelta, tra cui Didattica e pedagogia speciale;
Prova Finale
Totale Crediti 120
TABELLA 11
(Art. 10, comma 6)
Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione
all’insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà
universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta
formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente
sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività,
secondo le norme dell’art. 10
Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:
a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di
insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in
contatto;
b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti
adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in
volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione
frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio,
lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e
gestionali;
d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche
assumendo responsabilità organizzative.
Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio
formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell’educazione,
con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni
speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere
svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i
contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe; un
tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore
della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di
preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta
di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici
sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori
pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della
disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle
pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il
consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici
disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalità
di collaborazione tra i docenti universitari o dell’alta formazione
aristica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori.
Le attività del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o
alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di
riferimento.
L’attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e
coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale
presso l’università o presso le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli
studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono
indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con
la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori
svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà
sede del tirocinio formativo attivo.
Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme
stabilite dall’art. 10 comma 4.
L’attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione
di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o
il tutor coordinatore che ha seguito l’attività di tirocinio. La
relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a
una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve
evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato
livello culturale e scientifico le competenze acquisite
nell’attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e
con le conoscenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare
in particolar modo nelle attività di laboratorio.
Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di
abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso
previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
Scienze dell’educazione nei SSD:
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni
speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori
pedagogico-didattici 18 CFU
Tirocinio a scuola 19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75
ore, dedicaticati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio 5 CFU