TAR Lazio
Ordinanza n. 230-2010
Legge n. 167/2009 (c.d. salvaprecari)
questione di legittimità costituzionale - non manifesta infondatezza
- trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
***
È rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 4-ter
del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella
L. 24.11.2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma
1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117,
comma 1, della Costituzione.
Nella fattispecie all'esame si versa in ipotesi di
norma priva di autentico contenuto interpretativo, essendo il comma
4-ter diretto a introdurre ex novo proposizioni normative che vanno
ad incidere sostanzialmente sul contenuto e sul significato della
norma interpretata.
La norma interpretante difatti si configura come
innovativa sic e simpliciter di un preesistente tessuto normativo la
cui chiarezza lessicale e semantica escludeva la necessità
dell'impiego di una legge interpretativa.
Invero il legislatore ha utilizzato l'interpretazione
autentica per incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub
iudice, così venendo meno al "rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario" con l'esclusivo
intento di superare comunque l'interpretazione giudiziale.
Inoltre il comma 4-ter, nei termini formulati,
contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il
principio di ragionevolezza, introducendo un implausibile discrimine
temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti
delle graduatorie permanenti, poiché consente il trasferimento ad
altra provincia, "con il riconoscimento del punteggio e della
conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine")
per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e lo nega per il precedente
periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa).
La suddetta norma c.d. interpretativa de qua risulta
pertanto in contrasto con la Costituzione sotto svariati profili,
poiché viola:
- il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di
trattamento tra posizioni eguali (art. 3, comma 1);
- il diritto di difesa del ricorrenti (artt. 24,
commi 1 e 2, e 113, comma 1);
- il principio di accesso ai pubblici uffici "in
condizioni di uguaglianza" (art. 51, comma 1)
- il principio di buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione (art. 97, comma 1)
- il principio del giusto processo dinanzi ad un
tribunale indipendente ed imparziale (art. 117, comma 1).
Di conseguenza va riconosciuto il servizio di
insegnamento espletato in concomitanza con la frequenza dei corsi di
didattica della musica presso il Conservatorio.
(Avv. Francesco Orecchioni)
da
DirittoScolastico.it
***
N. 00230/2010 REG.ORD.COLL.
N. 07051/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7051 del 2009, proposto da:
(omissis), rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter
Miceli, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Attilio
Regolo, 12/D, presso lo studio dell'avv. Lucio Stile;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché
contro gli Uffici Scolastici Provinciali di Sondrio, Foggia,
Oristano, Cagliari, Frosinone, Massa, Siracusa, Gorizia, Sassari,
Bergamo, Brindisi, Milano, Napoli, Modena, Brindisi, Reggio Emilia,
Imperia, Caltanissetta, Savona, Gorizia, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma,
alla Via dei Portoghesi n. 12 - domiciliano per legge;
per l'esecuzione
della sentenza del Tar Lazio, Sez. III-bis n. 10809 in data 27
novembre 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 il
cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;
1.- Premettono i ricorrenti di essere docenti già iscritti nelle
graduatorie a esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c),
della l. 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in
ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle
supplenze annuali.
Premettono altresì di avere maturato l'interesse a inserirsi in un
graduatoria provinciale diversa da quella di attuale iscrizione per
le ragioni di seguito esemplificate non in via esaustiva: assistere
i congiunti affetti da grave malattia residenti in provincia diversa
da quella di attuale iscrizione in graduatoria; necessità di
ricongiungimento con il coniuge trasferito, per ragioni di lavoro,
in provincia diversa da quella di attuale iscrizione in graduatoria;
opportunità di collocazione in una graduatoria provinciale che, non
essendo satura, offre maggiore possibilità occupazionali.
1.1.- Sennonché la nota prot. n. 5485 del Direttore Generale per il
Personale della Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione in
data 19 marzo 2007, al punto 1), aveva disposto che nel biennio
2009/2011 si sarebbe potuto solo aggiornare il punteggio o
trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a
tutte le fasce.
Lo stesso Direttore Generale, con decreto del 16 marzo 2007
considerava, in premessa, che "ai sensi dell'art. 1, comma 607 della
citata legge n. 296/06, [...]dall'a.s. 2009/10 è consentito solo
l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra
Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce".
1.2.- Con ricorso R.G. n. 4629/2007, i ricorrenti chiedevano
l'annullamento dei precitati provvedimenti amministrativi e la
Sezione, con sentenza n. 10809/2008 in data 27 novembre 2008
accoglieva il ricorso precisando, in motivazione, che "la
riconfigurazione delle graduatorie provinciali in permanenti a
esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di
queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica" e di
conseguenza "non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità,
anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie".
Avverso la sentenza il Ministero soccombente proponeva appello al
Consiglio di Stato, chiedendone, in via incidentale, la sospensione
dell'efficacia.
Con ordinanza n. 1525/2009 in data 25 marzo 2009, il Giudice
d'appello, " […] , ritenute, allo stato, condivisibili le
argomentazioni svolte nella sentenza appellata", respingeva
l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n.
10809/2008.
1.3.- I ricorrenti, successivamente alla notifica della sentenza n.
10809/2008, diffidavano gli Uffici Scolastici della Provincia
d'interesse a disporne l'esecuzione mediante il trasferimento "a
pettine" dalla corrispondente fascia delle graduatorie di attuale
iscrizione, avvertendo, in mancanza, che avrebbero presentato
ricorso per l'esecuzione e/o per l'ottemperanza di detta sentenza,
salvo il risarcimento del danno che sarebbe stato chiesto in
conseguenza dell'illegittima omissione di atti dovuti.
Ma gli Uffici Scolastici intimati non davano esecuzione alla
sentenza, dal momento che, pubblicando le rispettive graduatorie a
esaurimento per gli anni scolastici 2009-2011, non veniva disposta
l'inclusione "a pettine" dei ricorrenti che avevano chiesto il
trasferimento ad altra provincia, a eccezione del ricorrente
Giovanni Antonio Fiore, inserito nella graduatoria richiesta ma con
riserva, e cioè con modalità che - ad avviso del ricorrente medesimo
- rende inefficace l'inserimento ai fini delle supplenze annuali e
delle assunzioni in ruolo tratte da tali graduatorie.
1.4.- In tale situazione, i ricorrenti hanno adito la Sezione per
ottenere - ai sensi del quinto comma dell'art. 33 della legge n.
1034/1971, nel testo aggiunto dall'art. 10 della legge n. 205/2000 -
l'esecuzione della predetta sentenza non sospesa dal Consiglio di
Stato.
1.5.- Nelle more del presente giudizio di esecuzione è stato emanato
il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente "Disposizioni urgenti
per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per
l'anno 2009-2010"; all'art. 1 di detto decreto legge è stato
aggiunto - in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009,
n. 167 - il comma 4-ter.
Con tale norma (inde: comma 4-ter) è stato disposto che la lettera
c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle
operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è
consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla
permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento
delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e
2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province
dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
La norma ha altresì disposto che il prossimo aggiornamento delle
graduatorie, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, dovrà essere improntato
al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al
trasferimento della provincia prescelta in occasione
dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in
graduatoria.
1.6.- Della riferita nuova disciplina legislativa, i ricorrenti, con
memoria in data 25 novembre 2009, hanno proposto una
"interpretazione costituzionalmente orientata", sulla base degli
assunti argomentativi che seguono:
- il comma 4-ter ha inteso fornire un'interpretazione autentica
della lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006,
ma tale norma - come evidenziato dalla Sezione con la sentenza n.
10809/2008 - deve essere intesa come volontà del legislatore di non
alimentare il c.d. precariato scolastico, definendo le graduatorie
"ad esaurimento" proprio perché a decorrere dal 2007 non sarebbe
stato più consentito in genere l'inserimento di nuovi aspiranti
candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i
quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo
indeterminato (cfr. relazione Commissione Senato);
- la considerazione esegetica contenuta nella sentenza n.
10809/2008, secondo cui nella norma in questione non sono
ravvisabili "conseguenze limitative per i soggetti interni al
sistema delle graduatorie provinciali per i quali non sono dunque
ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale,
nell'ambito delle distinte graduatorie", troverebbe conferma nel
dato testuale della stessa legge n. 296/2006, allorché nel comma 607
del medesimo art. 1, è stato riconfermato l'aggiornamento biennale
delle graduatorie di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994;
- la possibilità per i docenti che intendono trasferire la propria
posizione in altra graduatoria provinciale senza subire alcuna
penalizzazione (recte: inserimento"a pettine" anziché "in coda"),
sarebbe stata elevata a principio informatore della disciplina
dell'aggiornamento delle graduatorie in questione proprio dal comma
4-ter che, nell'interpretare la lett. c) del comma 605 dell'art. 1
della legge n. 296/2006, ha statuito che l'integrazione e
l'aggiornamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, devono essere improntate
al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al
trasferimento dalla provincia prescelta in occasione
dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in
graduatoria;
- una diversa interpretazione del comma 4-ter condurrebbe al
risultato aberrante di produrre una sospensione biennale (valida
cioè soltanto per il biennio 2009-2011) del principio di legalità
nella disciplina dei trasferimenti, compiuta al solo scopo di
vanificare gli effetti di più pronunce giurisdizionali (la sentenza
n. 10809/2008 e le molteplici ordinanze in tema di inserimento a
pettine nelle graduatorie aggiuntive), determinando una sorta di
barriera alla mobilità territoriale che colpirebbe solo i ricorrenti
che agiscono per far valere i propri diritti in sede di
aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2009-2011,
atteso che detta barriera è destinata poi a venir meno in sede di
aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2011-2013;
- viene ricordato il monito della Corte costituzionale, secondo la
quale il legislatore ordinario può porre norme che retroattivamente
precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero
impongano una delle possibili varianti del testo originario alla
condizione che tale significato sia compatibile con il tenore
letterale del testo originario e che la retroattività trovi adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in
contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti
(sentenze nn. 376 e 421 del 1995, 220 del 1999, 525 del 2000, 291
del 2003 e 168 del 2004);
- un'interpretazione del comma 4-ter ostativa della mobilità
territoriale dei ricorrenti non rientrerebbe tra le possibili
interpretazioni del testo, apparendo anzi ingiustificabile sotto il
profilo della ragionevolezza, perché:
a.- introdurrebbe un'evidente disparità di trattamento tra docenti
che si trovano nelle medesime condizioni, non evidenziandosi la
ragione per cui il trasferimento interprovinciale - riconosciuto
quale principio che impronterà il futuro aggiornamento delle
graduatorie, così come ha improntato l'aggiornamento passato - non
dovrebbe valere per i ricorrenti;
b.- concreterebbe la violazione degli artt. 24 e 113 della
Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei
diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di
qualsiasi soggetto;
c.- integrerebbe l'ulteriore violazione dell'art. 117, comma 1,
della Costituzione, in riferimento all'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali che sancisce il principio del diritto a un giusto
processo dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale, e che,
secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo
di Strasburgo, impone al legislatore di uno Stato contraente di non
interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di
influire sulla singola causa o su un determinata categoria di
controversie, attraverso norme interpretative che assegnino alla
disposizione interpretata un significato vantaggioso per lo Stato
parte del procedimento, salvo il caso di "ragioni imperative di
interesse generale";
d.- svelerebbe lo scopo del legislatore di contrastare
autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non
gradito, atteggiamento questo percepibile dalle seguenti
dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro pro tempore dopo
l'emanazione dell'ordinanza con cui questo Tar ha nominato un
commissario ad actus per il trasferimento a pettine dei ricorrenti
del ricorso R.G. n. 3737/2009: "l'ordinanza del Tar è la scontata
conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato,
dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il
consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al
Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del
Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento
del Tar e di evitare il commissariamento";
e.- determinerebbe la violazione dei principi costituzionali: di
uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di
accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51,
comma 1; come peraltro stabilito dalla precitata sentenza della
Sezione n. 10809/2008 che, censurando la preclusione alla mobilità
dei ricorrenti, nella considerazione che "la collocazione nelle
graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base
del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti".
1.7.- Sulla base delle svolte considerazioni i ricorrenti hanno
chiesto di dare atto - attraverso una lettura costituzionalmente
orientata del combinato disposto dei due periodi di cui è composto
il comma 4-ter del decreto legge n. 134/2009 - che il legislatore
non ha voluto conculcare, ma ha voluto anzi elevare a principio
informatore della disciplina aggiornamento delle graduatorie, il
diritto dei docenti di trasferire la propria posizione in altra
graduatoria provinciale, senza subire alcuna penalizzazione.
In via subordinata, hanno chiesto di sollevare la questione di
legittimità costituzionale dell'anzidetto comma 4-ter, ove
interpretato nel senso di impedire la mobilità territoriale dei
ricorrenti, in relazione alla violazione degli artt. 3, 24, 51,
comma 1, 113, 117, comma 1, e 97 della Costituzione.
1.8.- Nel giudizio si sono costituite le amministrazioni scolastiche
intimate senza però dispiegare memorie difensive.
1.9.- Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2010, sulle
conclusioni delle parti ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
2.- La richiesta formulata in via principale dai ricorrenti non può
trovare accoglimento.
2.1.- La chiara previsione del comma 4-ter non consente a questo
giudice, sulla base dell'auspicata lettura "costituzionalmente
orientata" della norma, di procedere all'esecuzione della sentenza
della Sezione n. 10809/2008, esercitando i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, comma 1,
numero 4 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni.
Infatti, se è vero che con il comma 4-ter il legislatore ha
riconosciuto il diritto dei docenti di trasferire la propria
posizione in altra graduatoria "con il riconoscimento del punteggio
e della conseguente posizione nella graduatoria" (di provenienza),
così tendenzialmente affermando il principio - in materia di
aggiornamento delle graduatorie - dell'inserimento c.d. "a pettine",
tale principio risulta espresso con riferimento all' "aggiornamento
delle … graduatorie per il biennio scolastico 2001-2012 e
2012-2013".
Diversamente, nell'arco temporale di riferimento (biennio 2009-2011)
interessato dalla pronuncia giurisdizionale di cui si chiede
l'esecuzione, l'inserimento nelle graduatorie di altre province è
consentita "dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie
medesime"; in tal senso confermandosi, come già disposto con il
d.d.g. del 16 marzo 2007 (annullato con la sentenza n. 10809) e ora
ribadito in via legislativa, che il trasferimento nella graduatoria
di altra provincia avviene non "a pettine" ma "in coda" a tutte le
fasce.
Consegue dall'esposto ordine di considerazioni che la sopravvenienza
dell'anzidetta norma legislativa, autoqualificatasi come norma di
interpretazione autentica e in quanto tale di portata retroattiva,
non solo non consente di apprezzare la domanda nei termini proposti,
ma dovrebbe condurre, stante il contenuto imperativo della nuova
disciplina che si estende in preteritum, a dichiarare
l'improcedibilità del ricorso in executivis.
2.2.- Ritiene però la Sezione, aderendo alla richiesta avanzata in
via subordinata dai ricorrenti, che la questione di legittimità
costituzionale della norma interpretativa da applicare sia rilevante
e non manifestamente infondata.
2.3.- In punto di rilevanza, è evidente come solo l'accoglimento
della questione di legittimità costituzionale del comma 4-ter
escluderebbe la necessità di dichiarare l'improcedibilità del
ricorso per la sopravvenienza della norma interpretativa,
consentendo a questo giudice di riespandere con pienezza la propria
funzione decisoria e di scendere all'esame del ricorso proposto per
l'esecuzione della sentenza n. 10809/2008, che ha statuito
l'illegittimità dei provvedimenti ministeriali secondo cui "nel
biennio scolastico 2009-2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o
trasferire la propria posizione in altra provincia, ma "in coda" a
tutte le fasce".
2.4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, valgano le
considerazioni che seguono.
2.4.1.- Si dubita anzitutto che il comma 4-ter abbia carattere
interpretativo della lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della
legge n. 296/2006.
Come puntualizzato dalla Corte Costituzionale, con una delle prime
decisioni volte a dare una definizione delle leggi interpretative
(sent. 3 marzo 1988, n. 233), tale qualificazione giuridica spetta
"a quelle leggi o a quelle disposizioni che, riferendosi e
saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate),
intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste
ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale),
chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro)
ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili,
al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato
significato normativo della disposizione interpretata".
La stessa Corte, con la più recente decisione 23 maggio 2008, n.
170, ha ribadito e ulteriormente precisato la portata definitoria
delle leggi de quibus, affermando che la disposizione è
interpretativa "qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato
normativo (ordinanza n. 400 del 2007) ed un obiettivo dubbio
ermeneutico (sentenza n. 29 del 2002), sia diretta a chiarire il
contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare
uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste;
soggiungendo che tuttavia "il legislatore può emanare norme che
precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non
siano insorti contrasti giurisprudenziali (sentenza n. 123 del 1988;
ordinanza n. 480 del 1992), ma sussista comunque una situazione di
incertezza nella loro applicazione (sentenze n. 291 del 2003; n. 374
del 2002; n. 525 del 2000), essendo sufficiente che la scelta
imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo
interpretato e sia compatibile con la sua formulazione (sentenze n.
409 del 2005; n. 168 del 2004; n. 292 del 2000)".
Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di
puntualizzare (Con. St., Sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5238; Sez. V,
2 luglio 2002; e proprio da ultimo Sez. VI, 28 dicembre 2009, n.
8759) che affinché una norma interpretativa, e quindi retroattiva,
possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario
che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una
disposizione precedente, che non integri il precetto di quest'ultima
e, infine, che non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile
dall'ordinaria esegesi della stessa.
L'elemento caratterizzante delle norme interpretative risiede dunque
nel fatto che esse hanno la finalità di precisare quanto contenuto
nella norma interpretata, rendendo obbligatorio un significato che
sia comunque desumibile in via esegetica dalla norma oggetto di
interpretazione.
Consegue che va predicata l'insussistenza dei presupposti
giustificativi della norma interpretativa ove la sua funzione non
sia contenuta nel limiti tracciati dalla riferita giurisprudenza
costituzionale, e cioè quella di precisare una delle diverse
interpretazioni possibili della norma preesistente.
Nella fattispecie all'esame si versa in ipotesi di norma priva di
autentico contenuto interpretativo, essendo il comma 4-ter diretto a
introdurre ex novo proposizioni normative che vanno ad incidere
sostanzialmente sul contenuto e sul significato della norma
interpretata.
Giova in proposito riportare il testo dell'intera norma legislativa
del comma 605 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, cui
accede la lettera c) oggetto della norma interpretativa:
"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e
diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione,
con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono
adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali,
in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto
alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della
dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la
flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine
di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici
scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da
verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità
dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne
la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli
assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media
del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo
indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine
disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano
triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza
un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare
nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e
aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale
docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in
relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti
salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il
biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e
con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i
docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi
biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e
il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta
riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi
dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della
partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In
correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla presente
lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la
disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di
valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data
di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie
permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito
di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore
della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale
nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le
assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della
medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una
volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali
della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale
siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero
dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle
procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100
del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai
corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la
partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati
possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami
finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di
formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato
indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì,
inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione,
superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del
requisito di almeno un anno di incarico di presidenza".
Orbene, la piana lettura della norma interpretata (in particolare,
la lett. c.- del precitato comma 605) dimostra come il legislatore
del 2006 ha inteso solo riconfigurare le graduatorie provinciali del
personale docente di III fascia, trasformando dette graduatorie da
permanenti a graduatorie ad esaurimento, modificazione questa
espressiva della volontà del legislatore, in attesa della
definizione di un nuovo sistema di reclutamento del personale
docente, di non alimentare il precariato scolastico e di non
consentire, a decorrere dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti
candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti inseriti in
dette graduatorie, per i quali è stato previsto un piano pluriennale
di assunzione a tempo indeterminato (v. relazione Commissione
Senato).
Evidente quindi la ratio legis individuabile nell'intento di
blindare dette graduatorie e di non consentirvi l'ingresso di nuovi
docenti abilitati ad eccezione di quelli specificatamente
contemplati dalla norma.
Affatto estraneo, e comunque non esplicitabile né plausibile, -
anche alla luce di un'applicazione massimamente estensiva
dell'ordito normativo tracciato nella lettera c) del comma 606, o di
un'esegesi complessiva di detto comma in via sistematica delle
proposizioni normative che lo compongono - è un qualche intento
precettivo di incidere sul sistema di trasferimento da una ad altra
graduatoria provinciale che, sulla base della normativa generale di
riferimento (art. 1, comma 6, l. 3 maggio 1999, n. 124; art. 1 l. 20
agosto 2001, n. 333), è sempre avvenuto consentendo ai docenti di
chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altre
province con il riconoscimento del punteggio conseguito e della
conseguente posizione in graduatoria.
2.4.2. - Proprio con la sentenza n. 10890/2008, di cui si chiede
l'esecuzione - avente ad oggetto l'impugnativa del decreto del
direttore generale del Ministero della P.I. del 16 marzo 2007 nella
parte in cui affermava che "ai sensi dell'art. 1, comma 607 della
citata legge n. 296/06, ... è consentito solo l'aggiornamento della
propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in
posizione subordinata a tutte le fasce", nonché la nota direttoriale
prot. n. 5485 del successivo 19 marzo, applicativa di detto decreto,
con al quale si disponeva che nel "biennio scolastico 2009/2011 si
potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione
in altra provincia, ma in" coda" a tutte le fasce" - la Sezione
aveva puntualizzato:
- che nessun elemento testuale legittima l'interpretazione secondo
cui, nelle graduatorie in questione, il trasferimento da fuori
provincia sarebbe consentito dalla legge finanziaria del 2007 con la
modalità prefigurata dal d.m. 16 marzo 2007 e dalla connessa nota
applicativa;
- che il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel
prevedere la ridefinizione, con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione, della tabella di valutazione allegata al decreto legge
n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, si
limita a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di
cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto
legislativo n. 297/1994;
- che è da escludersi che un fondamento positivo alla restrizione
alla mobilità territoriale, operata con gli atti impugnati, possa
rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n.
296/2006, atteso che la nuova disciplina legislativa, nell'intento
di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha
disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti,
già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento,
consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano
inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di
un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una
procedura abilitante ordinaria o riservata;
- che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da
permanenti a esaurimento, non implica ex se - in assenza di
un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la
valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - l'immobilità
e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso
dall'amministrazione scolastica;
- che tale conclusione è peraltro smentita da elementi testuali
significativamente presenti nel riferito ordito normativo,
individuabili nella salvezza degli inserimenti nelle graduatorie a
esaurimento, limitata alle categorie degli abilitati e degli
abilitandi nella tassativa enumerazione prefissata dalla norma;
- che la locuzione usata fa specifico riferimento alla possibilità
di un ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette
graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie a
esaurimento; essa però non può essere piegata - se non sulla base di
un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi
conseguenze limitative per i soggetti interni al sistema delle
graduatorie provinciali; per i quali non sono dunque ipotizzabili
preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle
distinte graduatorie;
- che quindi, con riferimento alle nuove graduatorie a esaurimento,
non appare quindi conforme alla normativa primaria di riferimento la
determinazione dell'amministrazione scolastica di consentire il
trasferimento dei docenti che intendano spostarsi ad altra
provincia, alla condizione di un loro collocamento "in coda a tutte
le fasce";
- che va escluso che la legge finanziaria per il 2007, con
l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, abbia intaccato il
principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la
collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve
avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio
conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze
formative maturate da ciascun insegnante (come stabilito dalla
Sezione con la decisione del 3 aprile 2001, n. 2799);
- che la collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta
- se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla
base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e
conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata
normativa primaria di riferimento anche con i principi
costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di
buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici
in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1).
2.4.3.- Il riferimento alla sentenza n. 10809/2008 è significativo
perché da essa possono desumersi le ragioni per cui nessun appiglio
testuale e/o logico della norma interpretata giustifica l'intervento
della norma interpretante, configurandosi quest'ultima piuttosto
come una norma innovativa sic e simpliciter di un preesistente
tessuto normativo la cui chiarezza lessicale e semantica escludeva
la necessità dell'impiego di una legge interpretativa.
Significativi sono poi gli sviluppi fattuali che si sono succeduti
all'adozione della sentenza per l'individuazione dell'occasio legis
della norma interpretativa e quindi delle ragioni ispiratrici della
sua adozione.
Si è già riferito in premessa che la sentenza n. 10809/2008 è stata
gravata al Consiglio di Stato con richiesta, in via incidentale,
della sospensione degli effetti, che non è stata accordata dal
Giudice d'appello avendo questi "ritenuto allo stato, condivisibili
le argomentazioni svolte nella sentenza appellata" (Cons. St., Sez.
VI, ordinanza n. 1525/09 in data 25 marzo 2009).
La sentenza non è stata eseguita dall'amministrazione scolastica, la
quale, con il successivo d.m. n. 42 del 4 aprile 2009 in tema di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in
questione, sostanzialmente perpetuava lo stesso vizio di legittimità
censurato dalla Sezione, consentendo l'inserimento del personale
docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza,
ma sempre "in posizione subordinata (in coda"). Tanto in dichiarata,
ma apparente esecuzione della sentenza n. 10809/2008, che veniva
richiamata in premessa unitamente alla ordinanza del Consiglio di
Stato (ord.za n. 1525/2009) che ne aveva negato la sospensione degli
effetti in via incidentale.
L'adozione del decreto ministeriale n. 42/2009 ha determinato un
vasto contenzioso cautelare che, in ragione della sostanziale
elusione delle statuizioni contenute nella sentenza n.10890/2008, ha
visto soccombente l'amministrazione scolastica anche davanti al
Consiglio di Stato (tra le tante: Sez. VI, ord.za n. 4796 del 30
settembre 2009) in sede di gravame dei provvedimenti cautelari
accordati dalla Sezione. La quale, proprio all'esito della reiezione
dei gravami cautelari, ha accordato l'esecuzione di detti
provvedimenti avviati da un rilevante numero di docenti (tra le
tante: ord.za n. 4612 del 2 ottobre 2009), intimando
all'amministrazione scolastica di adempire ai provvedimenti
cautelari adottati dall'organo giurisdizionale, nominando in via
sostitutiva un commissario ad actus.
Nel riferito contesto è intervenuto il comma 4-ter, adottato in sede
di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n.
134.
Gli antefatti e le circostanze in cui si iscrive la vicenda
processuale riguardante la generale tematica dei trasferimenti del
personale docente di III fascia nelle graduatorie di altre province
(da attuarsi con la modalità c.d. "a pettine", secondo l'approdo
esegetico dalla Sezione affermato in sede di merito e poi
costantemente ribadito in sede cautelare) consente di apprezzare la
prospettazione dei ricorrenti, enunciata in premessa. Secondo tale
prospettazione lo scopo del legislatore con l'emanazione della norma
primaria, di cui qui si dubita della conformità a Costituzione,
sarebbe quello di contrastare in via autoritativa "un indirizzo
giurisprudenziale politicamente non gradito", ciò desumendosi dal
tenore delle esternazioni mediatiche del Ministro pro tempore dopo
l'emanazione dei provvedimenti cautelari con i quali il Tribunale ha
conferito a un organo commissariale il compito di disporre il
trasferimento a pettine di un gran numero di docenti, tra cui i
ricorrenti.
Quanto precede ulteriormente avvalora la tesi della natura pseudo
interpretativa del comma 4-ter, avendo il legislatore utilizzato
l'interpretazione autentica per incidere intenzionalmente su
concrete fattispecie sub iudice, così venendo meno al "rispetto
delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario"
(Corte Cost. 22 novembre 22 novembre 2000, n. 525). Valorizzando
l'istituto della legge interpretativa al di là della funzione che le
è propria, il legislatore ha arbitrariamente distorto l'esercizio di
detta funzione, alla quale, in ragione del connaturato effetto
retroattivo, deve farsi ricorso - secondo il monito del Giudice
delle leggi - "con attenta e responsabile moderazione" (sent. 4
aprile 1990, n. 155).
Ovviamente, non è qui in questione la possibilità per il legislatore
di porre mano a leggi interpretative, dotate quindi di effetto
retroattivo.
Come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato con una delle sue
prime sentenze sull'istituto dell'interpretazione autentica (sent. 8
luglio 1957, n. 118), nella Costituzione non è rinvenibile alcuna
limitazione di ordine generale al riguardo, dovendosi escludere che
"l'emanazione di leggi interpretative incida necessariamente sul
principio della divisione dei poteri, interferendo necessariamente
nella sfera del potere giudiziario".
A diversa conclusione sembrerebbe di poter pervenire allorché, come
nel caso all'esame, l'emanazione della norma interpretativa manchi
del suo necessario presupposto giustificativo e sveli l'esclusivo
intento di superare comunque l'interpretazione giudiziale (c.d.
leggi retroattive in prospettiva processuale).
Un siffatto modo di esercizio della funzione legislativa devia dalla
fisiologica cornice degli assetti istituzionali, producendo gli
effetti distorsivi ben esplicitati nella precitata sentenza della
Corte n. 233/1988 e ponendosi in contrasto con rilevanti valori e
interessi costituzionalmente tutelati (artt. 24 e 113 Cost.).
Soccorre anche qui l'insegnamento della Corte Costituzionale secondo
cui "non può… dirsi che faccia … buon uso della sua potestà il
legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito
istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra
legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e,
quindi, vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano quei
casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili
anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie
in sede giurisprudenziale (sent. 10 dicembre 1981, n. 187).
3.- Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina
che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.
Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalora la
tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per
vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in
subiecta materia e per evitare il commissariamento dell'autorità
ministeriale che aveva omesso di adempiervi.
La formulazione della norma ulteriormente invera la tesi,
introducendo essa un implausibile discrimine temporale nella
disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle
graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra
provincia, "con il riconoscimento del punteggio e della conseguente
posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine") per il
biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo
(proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale
l'inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma
"dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime"
(c.d. inserimento "in coda").
Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia
conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso,
ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale
del personale docente in questione, mediante l'introduzione di una
sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche
dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire
nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla
sopravvenienza dello jus novum.
4.- Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d.
interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e
precisamente con le norme di seguito indicate:
- con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia
dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle
graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio
scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche
plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta
con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento
tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di
coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982,
n. 204);
- con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo
schermo di norma di interpretazione autentica implicante - alla
stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato
l'emanazione - una non ragionevole retroattività della sua portata
precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo
ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale,
inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo
jus superveniens;
- con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante
discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine
alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad
esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è
stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici
"in condizioni di uguaglianza";
- con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che
presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in
particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica
giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al
risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente
orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico
fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di
trattamento;
- con l'art. 117, comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge
costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo
internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la
protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1,
prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un
tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere
legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della
giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di
controversie.
In proposito, e come condivisibilmente argomentato dalla difesa dei
ricorrenti, il comma 4-ter, precludendo la mobilità territoriale di
questi ultimi, determinerebbe la violazione dei principi della
"parità delle armi", di "certezza del diritto" e di "indipendenza
del giudice", quali desunti dall'interpretazione fornita dalla Corte
di Strasburgo al diritto all'equo processo, contenuto nell'art. 6
della CEDU.
Pertinente è in proposito il richiamo alla decisione relativa al
caso Scanner de L'Ouest Lyonnaìs e altri c. Francia del 21 giugno
2007, con la quale la Corte, ribadendo che in linea di principio non
è precluso intervenire in materia civile, con nuove disposizioni
retroattive, su diritti sorti in base alle leggi vigenti, il
principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo
sancito dall'articolo 6 della CEDU vietano l'interferenza del
legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a
influenzare l'esito della controversia, fatta eccezione che per
motivi imperativi di interesse generale ("impérieux motifs d'intérét
gènèral").
Tale orientamento, che trova i suoi precedenti nei casi Raffineries
Grecques Stran e Stratis Andreadis c. Grecia del 9 dicembre 1994 e
Zielinski e altri c. Francia del 28 ottobre 1999, censura la prassi
di interventi legislativi sopravvenuti, che modifichino
retroattivamente in senso sfavorevole per gli interessati le
disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia
dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti.
Alle riferite fattispecie processuali va assimilata la vicenda
all'esame. La quale muove dalla sentenza n. 10890/2008 con cui la
Sezione ha statuito come "la collocazione nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento del personale docente deve avvenire sulla
bade del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli
iscritti e non sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in
una medesima e conchiusa graduatoria"; statuizione che è stata resa
inefficace da una norma (asseritamente) interpretativa, che, alla
luce del riferito orientamento della Corte di Strasburgo, non
sfuggirebbe al divieto di ingerenza in giudizi ancora pendenti,
esulando gli "imperiosi motivi di carattere generale" che a giudizio
di detta Corte legittima lo jus superveniens.
Non ignora la Sezione il recente approdo della Corte Costituzionale
(sent. 26 novembre 2009, n. 311) teso ad escludere l'esistenza di un
principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme
retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in
contrasto con la Convenzione europea. Nella situazione all'esame non
si è però in presenza di ordinaria ipotesi di interpretazione
autentica del legislatore nazionale, ma della ben diversa ipotesi di
interpretazione autentica caratterizzata dall'intento distorsivo di
incidere sul corso di una controversia giurisdizionale.
4.1.- Non può infine non evidenziarsi come la retroattività della
norma introdotta con il comma 4-ter leda l'affidamento del principio
del riconoscimento del diritto al trasferimento dei docenti con
conservazione del punteggio dagli stessi acquisito; principio
peraltro inverato dalla medesima norma che contraddittoriamente ne
nega l'applicabilità per il solo biennio 2009-2011 e già operante
nell'ordinamento scolastico sulla base della disciplina previgente a
quella oggetto di interpretazione retroattiva.
Tanto conduce a ritenere che il comma 4-ter urti in maniera evidente
con il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3
Costituzione, strettamente correlato al principio della tutela
dell'affidamento definito dalla Corte Costituzionale "quale elemento
fondamentale dello stato di diritto" (sent. 26 luglio 1990, 1995, n.
390), suscettibile di limitare l'efficacia retroattiva della legge
di interpretazione autentica (arg. Corte Cost. cit. sent. n.
525/2000). Trattasi infatti di principio cardine dell'ordinamento
giuridico, della cui precettività non può più dubitarsi per effetto
del richiamo - contenuto nell'art. 1, comma 1, della legge n.
241/1990, come novellato dall'art. 21 della legge n. 15/2005 - ai
"principi dell'ordinamento comunitario", qualificati come reggenti
l'attività amministrativa; principi tra i quali si iscrive appunto
il principio di "legittimate expectation" che ha trovato ampio
riconoscimento e diffusa tutela nell'elaborazione giurisprudenziale
del giudice comunitario (tra le molte, Corte di Giustizia 19
febbraio 2002, C-336/00).
5.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono si solleva
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter,
del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre
2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e
2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della
Costituzione.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la
pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-bis,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter del d.l. 25
settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n.
167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51,
comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della
Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio
2010 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
IL SEGRETARIO