La tua domanda all'esperto Esami di Stato. Domande e risposte a cura di Antimo Di Geronimo, Treccani Scuola 8.6.2010
Domanda
In base al nuovo Regolamento per la valutazione degli studenti saranno
ammessi agli esami di Stato soltanto gli studenti che, nello
scrutinio finale, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 6
in tutte le materie e in condotta. Come è facile immaginare molti
alunni delle quinte classi arriveranno agli scrutini finali con una
o più insufficienze anche gravi in diverse discipline. Le vorrei
chiedere se esiste ancora il cosiddetto voto di consiglio con cui è
possibile ammettere un alunno con una o più insufficienze gravi; se
il Dirigente scolastico ha diritto di voto in caso di votazione
(ammesso che sia ancora contemplata la possibilità di votare); se il
docente di religione può votare soltanto in caso di alunni che si
avvalgono dell'Irc (Insegnamento della religione cattolica). Tutte
le operazioni vanno verbalizzate e dunque occorre omogeneità di
criteri in tutti i consigli di classe? La valutazione degli alunni in sede di scrutinio è collegiale. Conseguentemente, il potere di ammettere o non ammettere un alunno agli esami di Stato spetta al consiglio e non ai singoli docenti. Non di meno, la presenza di gravi insufficienze, che resistano ad obiezioni o interpretazioni, ingenera l’insorgenza di incompatibilità con qualsivoglia deliberazione di ammissione, atteso che una decisione in tal senso risulterebbe viziata in legittimità, stante il chiaro disposto di cui all’art. 3 della legge 241/90, che impone all’amministrazione (in questo caso al consiglio di classe) di motivare qualsivoglia provvedimento in fatto e in diritto. L’insufficienza “grave”, infatti, è tale proprio perché resiste alle obiezioni e ciò la rende insuscettibile di essere integrata da considerazioni di altra natura, al fine della sua trasformazione in sufficienza in sede di processo di formazione della decisione collegiale. Il dirigente ha titolo ad esprimere il proprio voto in sede di votazione e, in caso di parità, tale voto prevale ai fini della decisione. Il docente di religione può votare soltanto in caso di alunni che si avvalgano di tale insegnamento.
Voto di consiglio con grave insufficienza:
Fernanda Ferretti
Ho letto nelle risposte ai quesiti che c'è una sentenza (Corte di
Cassazione o Consiglio di Stato?) che consente al docente che porta
allo scrutinio un alunno con una grave insufficienza a non accettare
il voto di consiglio. Poichè non riesco più a trovare la risposta
vorei avere il riferimento normativo. I riferimenti sono rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 e nell’art. 3 della legge 241/90. Il primo è il regolamento sulla valutazione; il secondo è la disposizione che reca l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Non di meno, il cosiddetto “voto di consiglio” non può disporre l’ammissione alla classe successiva in assenza del previo accertamento del conseguimento della sufficienza in tutte le materie, solo nel caso delle scuole secondarie di secondo grado. Mentre è prevista una deroga per il grado e l’ordine di scuola inferiore. In particolare, l’art.2 comma 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 122/2009, in riferimento all’ammissione alla classe successiva in ordine alla scuola primaria e secondaria di secondo grado, dispone che: “Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.”. Tale nota si informa al principio di motivazione di cui all’art.3 della legge 241/90, il quale prevede che tutti i provvedimenti debbano recare i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche della decisione ivi contenuta. Mentre, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, l’art.5, comma 5 del medesimo decreto, dispone che: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.”. La tassatività della suddette disposizioni preclude la possibilità di ammettere alla classe successiva alunni di scuola secondaria di secondo grado che non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie. Tale limite è ribadito anche dall’art. 6, comma 1 del citato decreto 122/2009 laddove è previsto che: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.”.
Ammissione classe successiva : Virginia
Romano
Per l'ammissione alla classe successiva, nella scuola secondaria di
primo grado, è necessario conseguire la sufficienza in tutte le
discipline. L'articolo 3, c.3, della l.n. 169/2008, come confermato
dalla Circolare MIUR 49/2010 dello scorso 20 maggio, ribadisce che
la valutazione è effettuata dal consiglio di classe che decide a
maggioranza. Si chiede: 1) può la decisione della maggioranza del
consiglio di classe modificare la valutazione di merito (il voto)
che sancisce la grave insufficienza in una materia del docente di
quella materia? 2) può il docente che ha espresso il voto di
insufficienza chiedere che l'insufficienza e la sua valutazione
resti acquisita al verbale del consiglio anche se, a maggioranza, il
consiglio stesso decida di ammettere ugualmente l'alunno alla classe
successiva ovvero è obbligato a modificare il voto nei suoi atti
(registri e schede di valutazione, ecc..) per uniformarsi alla
volontà della maggioranza del consiglio di classe?
Sì. L'importante è che il consiglio provveda a redigere l'apposita nota prevista dal regolamento sulla valutazione. A tal proposito l’art.2 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009, in riferimento all’ammissione alla classe successiva in ordine alla scuola primaria e secondaria di secondo grado, dispone che: “Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.”. Tale nota si informa al principio di motivazione di cui all’art.3 della legge 241/90, il quale prevede che tutti i provvedimenti debbano recare i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche della decisione ivi contenuta.
Sostituzione scrutini Dirigente scolastico :
Ciro Andreozzi
Volevo precisare che stavo parlando non già di un semplice consiglio
di classe ma di scrutinio intermedio e finale. Mi sembra che il
consiglio, in questo caso, assuma valenza di collegio perfetto.
Tanto è vero che, in caso di assenza di un docente, questi debba
essere necessariamente, pena la non validità del medesimo, da un
collega, estraneo al consiglio, della medesima o altra disciplina
che partecipa, a pieno titolo alla valutazione dell'alunno. Non
capisco, il docente può essere estraneo e il sostituto del dirigente
no? Inoltre, in caso di votazione alcune classi della stessa
annualità ed indirizzo sarebbero valutate con un numero di membri e
altre con un numero diverso? La necessità di dare unitarietà, da lei
indicata come ratio della presenza del Dirigente, in caso di
mancanza del Dirigente, non sarebbe più necessaria? O dobbiamo
ritenere che la presenza del Dirigente sia solo formale e che non
partecipi al iter valutativo: in altri termini il Dirigente vota o
no? La questione è più semplice di quello che sembra. La disposizione che consente l'assenza del dirigente scolastico alla riunione del consiglio di classe (a prescindere dagli adempimenti previsti dall’ordine del giorno)purché venga sostituito da altro docente membro del consiglio su delega del dirigente medesimo, è una cosiddetta norma speciale. Le norme di tal guisa sono inderogabili e tassative e, dunque, vanno applicate così come sono, senza eccezioni di sorta.
Consiglio di classe straordinario : Francesco
Rizzo
Il consiglio di classe (perfetto sul piano formale!), adeguandosi ad
una delibera del collegio dei docenti, ha deciso che gli allievi non
andranno in gita; ora, il coordinatore di classe - ravvedutosi,
(anche per i rimbrotti ricevuti da parte dei genitori), per poter
far decidere diversamente da quanto già correttamente approvato
nella precedente riunione "perfetta", ha "pensato" di convocare un
altro consiglio (straordinario). Le chiedo: in quali casi é
possibile ripetere un consiglio di classe?
Sono oggetto di una contestazione di addebito da parte della Dirigente scolastica della mia scuola, per non essere stato presente ad una riunione collegiale di dipartimento convocata con circolare interna. Non ho letto la circolare posta nel registro in sala docenti e a dire il vero non ci ho fatto nemmeno caso, vista l'"overdose di circolari" che si propongono quasi giornalmente (siamo a quota 920 dal 1° settembre ad oggi). Nella lettera alla quale risponderò al più presto, mi viene contestato il fatto di non aver ottemperato ad un obbligo di servizio dichiarando altresì la stessa come un "ordine di servizio". Premesso che la convocazone è stata fatta al di fuori del piano programmato a settembre dal collegio docenti e dato che nella stessa come in tutte le altre non c'è obbligo di apporre firma per presa visione, vorrei capire bene una cosa: che differenza c'è tra un ordine di servizio e una circolare interna? Esiste una norma o regolamento che obbliga il docente a firmare per presa visione ogni volta tutte le circolari che gli vengono proposte?
Risposta In via preliminare va chiarito che si discute di atti di gestione del rapporto di lavoro. Tali atti vanno portati a conoscenza dei destinatari secondo buona fede. A tal fine è ragionevole ritenere che, qualora essi risultino modificativi di atti precedentemente resi noti tramite i canali tipici, sarebbe preferibile che la parte che emette l’atto modificativo provveda alla relativa notificazione direttamente nelle mani del destinatario. Solo in tal caso, infatti, la parte datoriale potrà prendere piena contezza del fatto che l’atto medesimo sia giunto effettivamente a conoscenza del destinatario. La conoscenza, infatti, si può presumere solo quando detti atti vengano formati nei luoghi tipici, alla presenza di tutti i destinatari (nel caso di specie, in costanza di lavori del collegio dei docenti). Quanto all’obbligo di sottoscrivere gli atti per presa visione, esso sussiste sempre in forza del vincolo di buona fede, ma sempre nel limite dell’ordinaria diligenza.
Voto di condotta candidati esterni: Francesca Dell'Olio Domanda
Come si attribuisce il voto di condotta ai candidati esterni che
sostengono le prove preliminari per l'ammissione all'esame di Stato?
La valutazione del comportamento non è prevista per i candidati esterni. Ai sensi del comma 9 dell'art.7 dell'ordinanza ministeriale 44/2010: "Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.".
Ammissione esami di Stato: Luisa Salis Domanda
Vorrei sapere se è possibile non ammettere un allievo agli esami di
Stato scuola secondaria superiore con una sola insufficienza grave
(voto 3). Qual è la normativa di riferimento? Può il consiglio
ammetterlo per voto di consiglio. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 dispone che: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.”. A tale disposizione si è conformato il Ministero dell’istruzione, con l’ordinanza 44/2010 che all’art.2 comma 1 testualmente recita: “Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”. Dal tenore letterale della norma regolamentare e della relativa disposizione di esecuzione sembrerebbe preclusa la possibilità di qualsivoglia ammissione di alunno che presenti anche una sola grave insufficienza.
Interpretazione sul voto di consiglio: Corrado Spataro Domanda
Per l'ammissione agli esami di Stato è necessario conseguire la
sufficienza in tutte le discipline. Ma l'OM 44/2010 ribadisce che la
valutazione è effettuata dal consiglio di classe. Può allora il voto
di consiglio modificare la decisione di un docente che ha dato una
insufficienza? Sì. Tanto più che la decisione è unica ed è collegiale. Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l’iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Nell’ambito di tale procedura il consiglio può decidere anche in controtendenza rispetto al convincimento del singolo docente della disciplina. In ogni caso, la decisione collegiale rimane soggetta all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge 241/90 e, dunque, deve recare i presupposti di fatto e giustificazioni giuridiche che abbiano condotto il consiglio di classe a decidere nel senso indicato nella deliberazione.
Esami preliminari: Giuseppe Barile Domanda
Vista la nota miur nr.236 del 14.1.2010 il candidato privatista che
abbia già frequentato l'ultimo anno di liceo classico non
conseguendo l'ammissione agli esami, è obbligato a sostenere gli
esami preliminari? E su quali programmi? Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997 n.425, e successive modificazioni: “Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame”.
Tabella crediti classi IV e V: Francesca Dell'Olio Domanda
Quali sono le tabelle di riferimento per l'attribuzione dei crediti
per il corrente anno scolastico per le classi quarte e quinte
(candidati interni) e per la classe quinta (candidato esterno)? Le tabelle di riferimento sono contenute nel decreto ministeriale 99 emanato 16 dicembre 2009.
Esami di Stato candidati esterni: Giovanni Aurilio Domanda
In merito alla nota del MIUR prot. n. 236 del 14/01/2010 chiedo se per
gli esami preliminari all'esame di Stato 2009/2010, i candidati
esterni in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado
devono sostenere le prove previste per l'ultimo anno su tutte le
materie o solo su quelle non comprese nel piano di studi del diploma
posseduto? Cioè per esempio, con un diploma di maturità di liceo
scientifico, devono sostenere la prova scritta e orale di Italiano,
matematica, inglese ecc.? Considerato che il diploma di scuola secondaria di II grado è titolo avente valore legale, è ragionevole ritenere che gli oneri relativi all'accertamento della preparazione del candidato si configurino alla stregua di residuali. Ciò in applicazione del principio del ne bis in idem, che preclude la replica di accertamenti amministrativi già effettuati con esito positivo.
Licenza media da privatista: Vincenzo Brescia Domanda
L'alunno frequentante una classe seconda, può presentarsi nello stesso
anno scolastico agli esami di licenza come candidato privatista
senza ritirarsi dalla frequenza della classe seconda? No. In relazione a quanto dispone l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, all'esame di Stato, in assenza di frequenza utile dell'ultimo anno di corso, per essere ammessi agli esami è necessario presentarsi come privatisti, previo ritiro. A tal fine, infatti, sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio ed i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
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