Consiglio di Stato
Parere del 19 marzo 2010, prot. n. 1061 Adunanza di Sezione dell’8 marzo 2010 LA SEZIONE
Vista la relazione AOO/Uff. Leg. 5376
del 17 dicembre 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca - ufficio legislativo, ha chiesto il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in
oggetto; PREMESSO
Con nota del 17 dicembre 2009 il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha
trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento
concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”. In particolare, sotto un profilo più squisitamente formale: – relativamente all’art. 3, comma 2, lett. b) dello schema, è stato ritenuto preferibile che fosse esplicitato che per l’insegnamento nella scuola secondaria è richiesto, oltre al corso di laurea biennale ed al successivo tirocinio, il conseguimento della laurea triennale di base; – con riguardo all’art. 11, per quel che concerne la designazione delle diverse figure di tutor, è stato segnalato un contrasto tra il comma 3, il comma 5 e il comma 7, da ascriversi, probabilmente, ad un erroneo riferimento, da parte del comma 5, primo periodo, anche ai “tutor” dei tirocinanti che, invece, avrebbero dovuto essere esclusi dalla relativa disciplina. Si è suggerito, pertanto, di riformulare il comma 5, espungendo il richiamo al precedente comma 3; – per quel che concerne l’art. 15, comma 22, nel suggerire di eliminare la parola “non” nell’inciso “avente natura non regolamentare”, si è osservato che sarebbe stato, comunque, preferibile eliminare del tutto il predicato “non regolamentare” dal testo, trattandosi di precisazione inappropriata, specie in una fonte di rango secondario.
In proposito è stata prospettata
l’opportunità di tener conto, in una fase di passaggio dal vecchio
al nuovo regime, dell’esperienza professionale maturata, ferma
restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale
rilevanza e di graduarne gli effetti. In proposito, il Ministero è stato invitato a indicare quale fosse la fonte primaria della norma regolamentare in questione e se la stessa dettasse un criterio idoneo a consentire una siffatta previsione. Inoltre, l’attribuzione al Ministero dell’istruzione della competenza a fissare la misura delle tasse, è stata ritenuta potenzialmente lesiva dell’autonomia universitaria. Infine, è stato rilevato un elemento di incertezza nell’espressione “finanza pubblica”, per la quale si è richiesto al Ministero di specificare se si riferisca al solo bilancio dello Stato (come emergerebbe dalla relazione tecnica) o anche a quello dell’università. Con relazione del 23 febbraio 2010, il Ministero ha dato riscontro al parere interlocutorio.
In data 24 febbraio 2010 è pervenuta a
questa Sezione una petizione recante 3.720 firme di cittadini, volta
a segnalare l’esigenza di considerare la posizione degli attuali
docenti precari, che sarebbero in gran parte esclusi dalla
possibilità di conseguire il titolo abilitante dalle disposizioni in
tema di accesso al tirocinio formativo. CONSIDERATO 1. Va dato, innanzitutto, atto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha affermato che, in sede di redazione definitiva dello schema di Regolamento in oggetto saranno integralmente recepite le osservazioni concernenti l’art. 11 e l’art. 15, comma 22.
2. Per quel che riguarda il rilievo
relativo all’art. 3, comma 2, lett. b), l’Amministrazione ha fornito
spiegazione della previsione del solo corso di laurea magistrale
biennale (con un successivo anno di tirocinio), senza menzione del
conseguimento preventivo della laurea triennale di base,
sull’assunto, da un lato, che per l’accesso agli specifici corsi di
laurea magistrale non si prevede una determinata laurea triennale
(ma si individuano solo i crediti formativi che è necessario aver
acquisito nel percorso di provenienza); dall’altro, che la necessità
del previo conseguimento di un titolo triennale per accedere alla
laurea magistrale de qua è già prevista dall’art. 6, comma 2, del
D.M. n. 270 del 2004.
3. Circa la prospettata opportunità di
tener conto, nella formulazione della norma transitoria di cui
all’art. 15, del servizio di insegnamento prestato in via precaria,
ai fini dell’accesso al tirocinio formativo nonché come parte dei
crediti formativi previsti nel tirocinio stesso, alla stregua di
quanto osservato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
il Ministero, premesso di aver già recepito gran parte dei
suggerimenti di tale organismo, ha asserito di aver tenuto conto
dell’esperienza professionale del personale, attualmente in servizio
precario, nel comma 13, laddove è stata garantita l’ammissione in
soprannumero (previo superamento di una prova di accesso) al
tirocinio formativo attivo a tutti coloro che alla data di entrata
in vigore del regolamento avranno maturato almeno 360 giorni di
servizio nella classe di concorso di riferimento. a) perché nella vigenza del precedente sistema fondato sulle c.d. scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis), l’ammissione a queste ultime era subordinata al superamento di apposita prova selettiva, onde una disciplina meno rigorosa, anche solo per un periodo transitorio, avrebbe determinato una disparità di trattamento con chi ha conseguito in questi anni l’abilitazione attraverso il percorso delle Ssis; b) perché un minor rigore sarebbe stato in contraddizione con l’intento del legislatore delegante (espresso dall’art. 1, comma 416, della legge n. 244 del 2007) di ricondurre a limiti fisiologici il costante aumento del numero dei precari iscritti nelle graduatorie (prima permanenti e ora ad esaurimento) da utilizzare per l’immissione in ruolo, giacché l’automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo di coloro che già vantano un’esperienza di servizio, determinerebbe un notevole aumento dei potenziali abilitati, di gran lunga superiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili, con vanificazione del conseguimento degli obiettivi della tendenziale regolarità delle assunzioni e dell’eliminazione delle cause di formazione del precariato; c) perché l’ammissione automatica al tirocinio formativo di tutti coloro che possano vantare un periodo minimo di servizio non consentirebbe di rispettare il limite delle risorse attualmente disponibili imposto dalla norma di delega;
d) perché, costituendo il tirocinio
solo l’ultima fase di un percorso formativo tendente
all’accrescimento della qualificazione professionale (la quale
presuppone necessariamente l’acquisizione di una solida base
teorica, non conseguibile soltanto con l’attività di insegnamento),
l’ammissione allo stesso non potrebbe avvenire senza alcuna previa
verifica della sussistenza delle necessarie conoscenze disciplinari
in capo ai tirocinanti (come del resto già avvenuto per le Ssis). 4. La Sezione, nel prendere atto dell’utilità riconosciuta al servizio ai fini dell’acquisto dei crediti formativi, osserva, tuttavia, che le argomentazioni svolte dal Ministero circa l’impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio da parte di chi sia in possesso di una anzianità minima di servizio, non appaiono del tutto persuasive. 4.1. Quanto all’argomentazione sub a) è da dire che, se è vero che l’ammissione alle Ssis era, in genere, subordinata al superamento di una prova selettiva, è altrettanto vero che il mancato superamento di detta prova non precludeva in assoluto l’accesso a dette scuole, potendo la stessa essere ripetuta negli anni successivi da chi possedesse il titolo di studio richiesto, laddove, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, tutti coloro che, pur essendo stati utilizzati in attività di insegnamento nelle scuole statali, non superino le prove di accesso nel (breve) periodo transitorio non potranno più conseguire il titolo abilitante, atteso che lo svolgimento del tirocinio e l’esame con valore abilitante saranno possibili solo a chi abbia conseguito la laurea magistrale a numero programmato: un più favorevole trattamento dei precari in questione, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non avrebbe determinato, pertanto, una disparità giuridicamente rilevante.
4.2. Quanto all’argomentazione sub b),
non sembra alla Sezione che, sotto il profilo formale, sussista un
nesso tra l’ammissione automatica e l’incremento delle cause di
formazione del precariato. 4.3. Quanto all’argomentazione sub c), in disparte, anche in questo caso, la non programmabilità degli ammessi al tirocinio, in conseguenza della previsione del soprannumero, non è stata offerta una verifica tecnica circa il rapporto tra le risorse necessarie per lo svolgimento dei corsi di tirocinio ad ammissione “aperta” e quelle disponibili presso le Università, tenuto anche conto del contributo richiesto agli interessati.
4.4. Quanto, infine,
all’argomentazione sub d), pur potendosi condividere, in via di
principio, l’assunto dalla quale essa muove, non sembra che
l’acquisizione di una solida base teorica, del tipo di quella
configurata dal Ministero possa essere esclusivamente dimostrata
dalla prova di accesso (test preliminare e prova orale, prefigurati,
peraltro, in funzione dell’ammissione a un numero di posti
programmati), sembrando tale bagaglio di conoscenza poter essere
ugualmente verificato anche in sede di valutazione finale del
tirocinio svolto.
5. Per quel che riguarda, infine, le
perplessità manifestate nel parere interlocutorio in ordine
all’articolo 16, il Ministero, nel chiarire che la contribuzione a
carico degli studenti è disciplinata dal D.P.R. 25 luglio 1997, n.
306, che ne limita l’incidenza al 20 per cento dell’importo del
Fondo di finanziamento ordinario, ha provveduto a riformulare in
questo senso la norma, espungendo anche la parte che rinviava ad un
decreto ministeriale la determinazione delle tasse a carico degli
studenti.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.
L'ESTENSORE
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