Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione Parere del 22 giugno 2009, prot. n. 6551 Parere sullo schema di regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244” giugno 2009
Adunanza del 22 giugno
2009
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Vista la nota prot. n. 4656 del 18
maggio 2009 con la quale il Ministro ha richiesto il parere del Cnpi
in merito all’argomento in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del
D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;
Visto il parere in sede istruttoria
del comitato redazionale incaricato di riferire al Consiglio in
ordine all’argomento in oggetto specificato;
Dopo ampio ed approfondito dibattito;
ESPRIME
il proprio parere nei seguenti
termini:
Il Cnpi con pronuncia di propria
iniziativa (9 luglio 2008) ha già offerto uno specifico contributo
sulla formazione iniziale e in servizio del personale docente con
l’intento di riaprire un confronto su questo tema in una fase
delicata e di profonda trasformazione del sistema scolastico
italiano.
Da quelle osservazioni il Cnpi intende
ripartire per sottolineare che le scelte in materia di formazione
del personale, così come già avviene in altri Paesi, non possono che
essere collegate alle analisi di contesto e agli obiettivi
strategici al centro delle politiche dell’Ue per le quali “l’istruzione
e la formazione sono elementi cruciali per lo sviluppo delle
potenzialità dell’Ue. a lungo termine sotto il profilo delle
competenze nonché della coesione sociale” (Consiglio d’Europa
2006) e “la qualità dell’insegnamento è uno dei fattori chiave
che determinerà la misura in cui l’Unione europea potrà incrementare
la sua competitività in un mondo globalizzato” (Commissione
europea 2007).
In coerenza con questi obiettivi,
peraltro, confermati dalle necessità poste dall’attuale crisi
economica mondiale, il Cnpi, aveva avanzato osservazioni e proposte
sulla formazione iniziale nella consapevolezza che in pochi anni
sono cambiate le richieste di professionalità per gli insegnanti,
come testimonia lo stesso profilo professionale ridefinito
nell’ultimo contratto di lavoro (art. 26, Ccnl sottoscritto il
29/11/2007) e richiamato, ancorché in parte, dall’art. 2 dello
schema di regolamento oggetto dell’espressione di parere, che
definisce gli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti.
Al riguardo, sull’art. 2, si osserva
che non possono essere omessi, nel declinare gli obiettivi dei
diversi percorsi della formazione iniziale degli insegnanti, quelli
riguardanti la ricerca, la valutazione e la documentazione in quanto
sono i presupposti indicati all’art. 6 del D.P.R. n. 275/1999, su
cui implementare e sostenere lo sviluppo dell’autonomia didattica,
di ricerca e sperimentazione nell’ottica dell’innovazione del
sistema di istruzione e formazione.
La formazione iniziale, finalizzata a
valorizzare la funzione docente, dovrà, pertanto, promuovere
l’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari,
epistemologiche, psicologiche, pedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzative e relazionali, rapportandosi con i cambiamenti sociali
in atto.
In ogni caso le osservazioni
specifiche contenute nella pronuncia sopra richiamata, che si allega
al presente parere, mantengono piena validità e attualità e
costituiscono il riferimento per il parere reso in questa sede, a
partire dalla scelta di percorsi di studio che perseguano
l’obiettivo della pari dignità e del pari valore della formazione
iniziale di tutti i docenti. Percorsi che siano congruenti con il
profilo culturale e professionale dell’insegnante, che mantengano la
flessibilità in rapporto ai livelli di scolarità, che contemperino
lo specifico disciplinare anche in una prospettiva integrata, le
dimensioni dell’epistemologia e delle didattiche disciplinari, la
dimensione psico-pedagogica.
Quanto sopra postula il
rafforzamento della relazione
scuola-università, senza alcuna subalternità
dell’una rispetto all’altra, favorendo la declinazione dello
specifico contributo di professionalità, progetti, attività e
percorsi che la prima deve essere chiamata a dare oltre le attività,
pur importanti, relative al tirocinio. Le specificità professionali,
le conoscenze, le competenze che si sviluppano nella quotidianità
del “fare scuola” definiscono, infatti, un repertorio di
esperienze e di saperi che devono trovare spazio in tutte le fasi
del percorso formativo degli insegnanti. Il Cnpi ritiene che siano
da prevedere attività didattiche e di laboratorio da affidare al
personale delle scuole, opportunamente selezionato, valorizzando le
professionalità presenti e la stessa istituzione scolastica autonoma
nel suo complesso.
• Nel merito dell’articolato
Il Cnpi, assume come
metodo l’analisi degli
articoli da
Nel testo che
segue, il parere richiesto.
• Sulla prima finalità e con riferimento agli articoli da 1 a 15
Il Cnpi, preliminarmente, rileva che
lo schema di regolamento si colloca in un contesto attualmente
caratterizzato da elementi di instabilità. Da una parte assume,
infatti, la transitorietà
derivante dal raccordo non ancora definito “formazione
iniziale-reclutamento” (“nelle more…" art. 1), dalla
riforma del sistema universitario e dalla revisione ordinamentale
del primo e secondo ciclo e dall’altra, la transitorietà che deriva
dalla necessità di assicurare, rispettando le scelte professionali e
di vita già messe in essere dagli interessati, continuità e
conclusione, entro il 2013, ai percorsi formativi in corso.
L’assenza di un collegamento tra
formazione iniziale e procedure di reclutamento ripresenta nei fatti
una serie di criticità e d’incertezze che pesano sulla qualità dei
processi e dei percorsi. Il Cnpi, ritiene necessario che siano
prospettate soluzioni, immediatamente applicabili nella fase
transitoria per salvaguardare aspettative e diritti delle persone
che hanno già intrapreso percorsi di studio per la professione
docente e perché, in prospettiva, il rapporto “formazione-reclutamento”
possa contare su una stabilità che faccia operare scelte informate e
motivate.
Riguardo alla struttura dei percorsi
formativi declinati all’art. 3 dello schema di regolamento, il Cnpi
condividendo la scelta di una loro articolazione, ritiene, comunque,
necessario che venga reso esplicito il richiamo all’unitarietà della
funzione docente pur nelle specificità che devono contrassegnarla,
anche in relazione all’ordine e grado di scuola in cui opera,
collocato nel ridefinito percorso scolastico obbligatorio di durata
decennale.
Occorre conseguentemente prevedere
attività e percorsi in cui le conoscenze disciplinari possono essere
messe in gioco dall’insegnante nei contesti di apprendimento. Il
Cnpi ritiene opportuno che piani di studio, laboratori e attività di
tirocinio concorrano a realizzare un
equilibrio tra sapere disciplinare-didattico e
sapere psico-pedagogico, superando concettualmente
la frammentazione dei tre percorsi formativi, prevedendo nuclei
formativi integrati ancorché declinati sulla specificità richiesta
dal dover essere pronti a lavorare e a relazionarsi con età
psicofisiche diverse.
Inoltre, il Cnpi ritiene che debba
essere previsto un chiaro riferimento alla
cultura della “formazione lungo tutto
l’arco della vita”, che interessa e coinvolge
tutto il percorso educativo e formativo, dall’infanzia all’età
adulta, che deve poter contare su insegnanti e formatori all’altezza
dei compiti assegnati all’istruzione e alla formazione nell’attuale
momento storico e in prospettiva.
Il Cnpi rileva, altresì, come la non
previsione di percorsi universitari specifici per gli
insegnanti tecnico-pratici
mini la conclamata unicità della funzione docente consolidando
distanze professionali ed una diversa funzionalità nell’azione
educativa e formativa degli alunni.
Riguardo al
tirocinio, il Cnpi, nel ribadire
l’importanza di questa attività, rileva la differente impostazione
ed organizzazione prevista per i diversi percorsi di laurea
magistrale descritti nell’art. 6, comma 4, per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e primaria - con avvio dal secondo anno - e
nell’art. 10 per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, che definisce il corso di durata annuale di
preparazione all’insegnamento.
Il Cnpi ritiene che in ogni percorso
formativo il tirocinio debba diventarne il tratto qualificante
permettendo esperienze professionali in situazione, anche se
protetta, e prima verifica della capacità di
sintesi tra teorie e pratica cui
l’insegnante è chiamato ad operare nella sua attività professionale.
Il Cnpi considera importante che tale
attività sia ridefinita secondo l’impostazione della
“ricerca-azione” integrando così la formazione accademica del
percorso di laurea magistrale con l’esperienza maturata dalle scuole
nell’attività professionale diretta. In questa prospettiva per la
laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria si dovrebbe meglio specificare che le attività
di tirocinio si sviluppano dal secondo anno (e non solo “nel
secondo anno” come indicato in tabella 1) sia nella scuola
dell’infanzia che nella scuola primaria fermo restando che in
tabella 1 e tabella 12 andrebbe ripensata la sequenza
“osservazione/azione”, peraltro, non quantificata temporalmente, per
favorire una sequenza metodologica che si sviluppi dal protocollo
osservativo all’azione didattica, con l’assistenza dell’insegnante
tutor.
Il Cnpi assume, condividendo
pienamente, le specifiche finalità attribuite alle attività di
tirocinio e osserva come queste richiedano un coinvolgimento più
incisivo e articolato dell’istituzione scolastica, vista come luogo
di elaborazione e produzione culturale, nonché come “comunità di
pratiche ed educante”, in cui il tirocinante può misurarsi con
tutte le dimensioni connesse alla funzione docente, imparando con
gli altri e dagli altri. Ne discende la necessità di una
valorizzazione della scuola dell’autonomia, e del suo personale, che
si fa carico di tale attività riequilibrando la composizione del
consiglio di tirocinio (art. 10, comma 4), della commissione d’esame
(art. 10, comma 8) con una presenza paritetica delle diverse
professionalità coinvolte provenienti dall’università e dalla scuola
(dirigenti, tutor di scuola, tutor coordinatori).
Attraverso questa via è possibile
rendere coerente e proficua l’attività formativa sostenuta in
modo cooperativo dal sistema
scolastico e da quello universitario nel rispetto
del ruolo e delle competenze di ciascuno.
La possibilità di ammissione “in
soprannumero al tirocinio” rispetto alle annuali previsioni
(art. 7, comma 3 e art. 8, comma 3) appare al Cnpi una scelta di
privilegio stabile, e quindi sperequante, per quanti hanno
conseguito e conseguano un dottorato di ricerca o hanno svolto per
almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università. Al
fine di evitare disparità di trattamento il Cnpi avanza l’ipotesi
che tale personale possa accedere in posizione di soprannumerarietà
e previo superamento di apposita prova orale secondo le modalità di
cui all’art. 16, comma 8, solo nella fase transitoria definita dai
commi 1 e 2 del citato art. 16.
Con riferimento alla
programmazione degli accessi
ai percorsi formativi (art. 3) e a quelli per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità (art. 14), il Cnpi non comprende né apprezza
l’inserimento, tra le variabili da considerare per la determinazione
del numero complessivo dei posti annualmente disponibili per
l’accesso ai percorsi formativi, quella “delle disponibilità
degli atene … a svolgere i percorsi medesimi”, in
quanto essa oltre a non soddisfare le richieste di iscrizione non
permetterebbe di garantire alla scuola la presenza di docenti
abilitati.
Inoltre, il Cnpi ritiene che la
procedura indicata dall’art. 5 debba essere meglio precisata
rispetto agli obiettivi e alle variabili da consegnare all’azione
programmatoria per evitare il riproporsi di precariato in questo
ambito professionale.
Le tabelle allegate allo schema di
regolamento in esame (dalla n. 2 alla n. 7) indicano i Cfu per
accedere alla prova di ammissione alla laurea magistrale. A riguardo
il Cnpi segnala che la scelta prospettata sembra contrastare con il
dichiarato obiettivo di poter avere personale con una forte
preparazione disciplinare. Preoccupa, in particolare, che possa
configurarsi una scelta precoce o non pienamente motivata,
attraverso scorciatoie d’uscita rispetto al regolare percorso di
laurea di primo livello.
Il Cnpi ritiene sia necessario
approfondire maggiormente la scelta di introdurre “specifiche
classi di abilitazione” per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
(art. 14) e ritiene che la specializzazione per tale attività possa
essere conseguita non necessariamente solo dopo l’abilitazione, ma
anche attraverso l’aggiuntività al normale percorso di laurea
magistrale e a quello di tirocinio dei 60 Cfu previsti.
• Sulla seconda
finalità e con riferimento all’art. 16
L’articolo 16 dello schema di
regolamento disciplina le modalità transitorie di accesso
all’abilitazione all’insegnamento. La norma in questione pone sullo
stesso piano sia i neolaureati in possesso del solo titolo
accademico, sia coloro che, pur privi di abilitazione, hanno
comunque prestato servizio di insegnamento; non è prevista, infatti,
la possibilità del riconoscimento del servizio prestato e ad
entrambi è richiesto un percorso abilitante identico, secondo le
modalità stabilite all’art.
Per altro verso, lo schema di
regolamento garantisce, invece, un accesso privilegiato e stabile
all’anno di tirocinio a quanti hanno conseguito un dottorato di
ricerca o hanno svolto per almeno due anni attività di ricerca
scientifica nelle università (artt. 7 e 8, rispettivi commi 3), come
già osservato in precedenza. Si crea in tal modo un'ulteriore
disparità di trattamento
rispetto a quanti hanno maturato esperienze sul campo.
Ferma restando la necessità di far
conseguire a tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra
descritte l’abilitazione all’insegnamento attraverso le modalità
previste all’art. 10, il Cnpi ritiene opportuno prevedere strumenti
di valorizzazione dell’esperienza maturata. Il Cnpi
propone, pertanto, di:
– riconoscere come titolo
transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in
soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
– riconoscere il servizio
prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti
formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai
laboratori didattici di cui alla tabella 12;
– consentire lo svolgimento
dell’anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della
relativa convenzione con l’università per i fini di cui all’art. 10,
comma 3, lett. b), presso l’istituzione scolastica sede di servizio
nell’anno scolastico di riferimento;
– riconoscere a tutti coloro
che hanno superato l’esame di ammissione alla Scuola di
specializzazione per l’insegnamento secondario che non siano stati
ammessi alla frequenza per il numero limitato di posti, un credito
nella formulazione della graduatoria di accesso al Tfa.
Al fine di evitare che, superata la
fase transitoria, permangano situazioni di sperequazione, il Cnpi
ritiene che debbano rientrare all’interno dell’art. 16 le
disposizioni da espungere dai commi 3 degli artt. 7 e 8, integrando
conseguentemente il contenuto del comma 12 dell’art. 16.
Occorre, ai fini dell’inserimento nel
nuovo percorso di formazione e per l’acquisizione dell’abilitazione,
prevedere, per non disperdere competenze professionali acquisite sul
campo, misure di riconoscimento del
servizio prestato:
– nella scuola dell’infanzia, da
personale con un titolo di studio conseguito al termine dei corsi
triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale con
valore legale e con possibilità di partecipare a concorsi ordinari;
– nella scuola primaria, da personale
con un titolo di diploma di maturità magistrale abilitante ai fini
dell’insegnamento.
Parimenti vanno previste misure di
riconoscimento del servizio prestato per l’inserimento in percorsi
universitari per la formazione del personale docente per gli Itp e
per i docenti di quelle classi di concorso che per l’esiguo numero
di personale coinvolto, non hanno visto l’attivazione di Ssis o di
procedure on line.
IL SEGRETARIO
IL VICE PRESIDENTE |