Centro Studi  Gilda

Circolare sulle Iscrizioni, n. 4 del 15 gennaio 2009

 Circolari a pioggia
(…ovvero, come fare la riforma per via amministrativa eludendo le Leggi)

Fabrizio Reberschegg, dal Centro Studi della Gilda 26.1.2009

Siamo solo all’inizio di una valanga di provvedimenti caratterizzati probabilmente da improvvisazione e fragilità giuridica, mentre è sempre più evidente il vero motivo delle riforme: taglio della spesa pubblica e degli organici della scuola.

 

Come prevedibile il MIUR sta mettendo mano concretamente agli indirizzi della “riforma” della scuola con una visione sempre più condizionata dal vero motivo dei provvedimenti in atto: quello del taglio delle spesa pubblica corrente e degli organici della scuola. Per evitare la discussione parlamentare si sono usate le tecniche del Decreto Legislativo, dei Regolamenti delegati e delle circolari applicative consentendo a queste ultime di dare una interpretazione ancora più restrittiva o addirittura di novellare la norma di riferimento. Siamo di fronte ad una pericolosa forzatura dei principi concernenti le fonti del diritto in nome di un pragmatismo miope.

 

La circolare inerente le iscrizioni per l’a.s. 2009/2010 del 15 gennaio 2009 n. 4

La circolare n. 4 modifica pesantemente gli indirizzi della legge 133/2008 introducendo in particolare una interpretazione sul tempo scuola della scuola primaria che ha riflessi non solo sulle classi prime, come disposto dalla legge, ma su tutte le classi già a partire dal primo settembre 2009. 

 

Scuola primaria

All’art. 2.1 si escludono per le classi successive alla prima per il regime orario di 27 ore settimanali le attività opzionali e le compresenze. Per i moduli a 30 ore o a 40 ore si eliminano tout court in tutte le classi le compresenze. L’attivazione del tempo pieno è prevista senza articolazioni in momenti opzionali e facoltativi ed è subordinata alla condizione, definita “inderogabile”, dell’esistenza e dell’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi necessari sostenuti dall’esplicito impegno dell’ente locale ad assicurare il servizio mensa. Si vincolano i genitori di non modificare la scelta del modello prescelto (24, 27, 30, 40 ore settimanali).

Una attenta lettura della legge 133/08 prevedeva la continuità dei modelli scolastici già in essere per le classi successive alla prima; ora una circolare cambia le carte in tavola. Il taglio viene effettuato in tutta la scuola primaria sconvolgendo l’assetto dei piani dell’offerta educativa e determinando una situazione di incertezza sugli organici e sull’utilizzo del personale docente. Il CCNL prevede infatti che il docente della scuola primaria abbia un orario di lezione frontale di 22 ore più 2 di programmazione. A questo punto dovrebbe scomparire la programmazione e rendere possibile utilizzare il docente in altre classi. Ma servirebbe a questo punto una modifica del CCNL che può essere fatta solo mediante contrattazione con i sindacati.  Non si conta poi il fatto che, riconducendo tutto al maestro unico in classe si apre il problema delle supplenze brevi. Chi le effettua? E’ necessario chiamare sempre anche per un solo giorno il supplente come un tempo e con quali costi? Nessuna risposta.

Alcune simulazioni sugli organici prevedono la necessità per garantirne la consistenza rispetto ai parametri previsti (classi prime 27 ore e 30 ore per le altre) e in regime di eliminazione delle compresenze di mettere mano ai moduli già esistenti esportando la figura del maestro prevalente anche nelle classi già funzionanti e distruggendo non solo i moduli tradizionali, ma la stessa continuità didattica nelle classi. Si può calcolare un taglio fin dall’a.s. 2009/2010 di più di 15.000 docenti, nella quasi totalità precari. 

 

Scuola secondaria di primo grado

Tralasciando per il momento le ridicole velleità contrattualistiche dei “Patti educativi di corresponsabilità” che dovrebbero essere stipulati dai genitori e dagli studenti all’atto dell’iscrizione (cosa prevista anche nelle superiori), la circolare n.4 ribadisce i modelli orari previsti dalla legge 133: modello a 30 ore settimanali (29 ore + 1 ora di approfondimento di italiano) oppure modello a tempo prolungato (36 ore prolungabili eccezionalmente a 40 ore) con attivazione condizionata all’esistenza di strutture e attrezzature idonee e alla disponibilità degli enti locali di provvedere alla mensa a fronte di almeno due rientri settimanali.

Resta la norma che consente l’insegnamento dell’  “inglese potenziato” (3 + 2 ore settimanali) a scapito dello studio della seconda lingua comunitaria, ma sempre compatibilmente con le disponibilità di organico, fatto che lascia aperte alcune domande senza risposta: è possibile o no aumentare l’organico di inglese per dare risposta alle richieste delle famiglie? E’ obbligatorio o no mantenere l’offerta linguistica di seconda lingua comunitaria esistente (francese, tedesco, spagnolo) a fronte di un organico stabile sulle classi di concorso di riferimento oppure si può andare alla riduzione dell’offerta formativa in queste discipline? Le ore della seconda lingua straniera possono venire addirittura utilizzate per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli allievi stranieri, sempre nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero a livello provinciale di docenti della seconda lingua comunitaria.

Già si sono fatte sentire giustamente le critiche dell’UE rispetto alla scelta di depotenziare la seconda lingua comunitaria.

 

Scuola secondaria di secondo grado 

Rimane tutto come prima. Viene obbligatoriamente introdotta la sottoscrizione de parte dei genitori e degli studenti del mitico “Patto educativo di corresponsabilità” che dovrebbe essere una sorta di regolamento di Istituto in cui sono esplicitati diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 

Alunni stranieri 

Le proposte leghiste sulle classi di inserimento sono state recepite per fortuna solo molto parzialmente nella circolare n. 4, ma i collegi dei docenti possono valutare che l’assegnazione alla classe dello studente straniero sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale (non si capisce cosa possa essere e come possa essere organizzata) e di conoscenza linguistica anche all’interno di “gruppi temporanei di apprendimento” utilizzando le improbabili “ulteriori disponibilità dell’organico di istituto”. All’art. 10.2 si prefigurano “accordi di rete” per evitare la concentrazione degli allievi stranieri in scuole specifiche. Gli accordi dovrebbero definire una “equa distribuzione” degli allievi stranieri nel territorio con intese con gli enti locali per favorire l’attivazione di “misure di accompagnamento” (trasporti, mense, ecc.). Si prefigura quindi un numero massimo di allievi stranieri per scuola, plesso o classe. Non si capisce quali siano le risorse che gli enti locali dovrebbero attivare dopo i tagli all’ICI e ai trasferimenti statali. 

Come si può notare siamo solo agli inizi. Mancano le disposizioni specifiche per l’oggettiva formazione degli organici, per la nuova definizione delle graduatorie interne d’istituto, mancano le norme organizzative del quadro settimanale comprendente il servizio mensa, manca la definizione della costruzione delle cattedre orario di alcune classi di concorso (si pensi ad italiano nella secondaria di primo grado dopo l’introduzione dello studio, manca un quadro di indirizzo sull’utilizzo degli eventuali esuberi, ecc.)

Siamo solo all’inizio di una valanga di provvedimenti caratterizzati probabilmente da improvvisazione e fragilità giuridica. In concreto le scuole saranno lasciate da sole in nome dell’autonomia scolastica a trovare soluzioni pasticciate cercando di applicare provvedimenti pasticciati. L’importante è che i docenti non siano lasciati da soli ad affrontare una situazione così difficile. Gilda degli Insegnanti esiste anche per questo.

 

Il ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, ha firmato il decreto sulla valutazione del comportamento degli studenti (cd. decreto antibullismo), previsto dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008.

 

Questi i punti salienti:

- La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.

- La valutazione espressa dal consiglio di classe si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

- L'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità, comporta l'automatica non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi .

- Il consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente in condotta soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e per quegli alunni che a seguito di tali sanzioni non abbiano dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro  percorso di crescita e di maturazione.

- Le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.  

In pratica le nuove disposizioni ripristinano, almeno in parte, quanto stabilito a suo tempo con il R.D. 653/1925: Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e abilitazione.” Tali norme, com’è noto, erano state soppresse con l’approvazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti nel 1998.

 

Il decreto suscita diverse perplessità.  

In via incidentale rileviamo una contraddizione concettuale là dove da un lato afferma che la valutazione non può riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico, e dall’altro pone il vincolo dell’esistenza di una specifica sanzione (sospensione superiore a 15 giorni, che non può che riferirsi ad un singolo episodio) come condizione necessaria, anche se non sufficiente, per esprimere quella valutazione. Dal testo ministeriale sembra emergere più la preoccupazione di limitare al minimo l’applicazione della norma del decreto legge 137 che quella di legare strettamente fra loro la singola sanzione disciplinare (neanche più di una) con l’attribuzione del voto negativo che comporta l’automatica esclusione dalla promozione.  In altri termini, stando al decreto, non si può attribuire un voto inferiore a 6/10 se non c’è almeno una sanzione superiore a 15 giorni di allontanamento dalle lezioni; ma, anche in questo caso, occorre accertare (e riportare a verbale) che non vi siano stati segnali di ravvedimento o di miglioramento del comportamento. Non basta prendere atto della sanzione, ma occorre constatare il permanere di un atteggiamento contrario alle finalità educativa. 

Ma su questi limiti del decreto bisognerà evidentemente ancora riflettere nei prossimi mesi: augurabilmente, per migliorarlo sulla base dell’esperienza.    

Vi è un altro aspetto delle nuove disposizioni sul quale vale la pena sviluppare ora qualche approfondimento, per i risvolti pedagogici e psicologici che vengono coinvolti. Ci riferiamo sia alla questione del “concorso” del voto di condotta alla valutazione complessiva dello studente – e, in particolare, se tale concorso debba intendersi anche rispetto alla determinazione della media dei voti – sia all’altra questione della scala di valori cui riferirsi, da parte dei consigli di classe, nell’assegnazione del voto di condotta.

Finora tali valori, in termini positivi, sono stati riferiti ai voti otto, nove e dieci, mentre il sette ed il sei (per altro assegnato in casi del tutto eccezionali), erano da considerare negativi. Tali due ultimi punteggi, a partire da quest’anno, andranno ad aggiungersi agli altri positivi ed il quadro delle valutazioni della condotta, pertanto, apparirà assai più frastagliato di prima, ipotizzando che i consigli di classe tendano ad utilizzare l’intera gamma dei cinque punti disponibili ed evitino di trasferire meccanicamente i tre punteggi dell’otto, nove e dieci, nel sei, sette e otto, cosa che, tra l'altro, sarebbe assai poco utile ai fini della chiarezza e della trasparenza delle decisioni.  

Se così è, e non si vede perché così non debba essere, è evidente che l’eventuale calcolo della media dei voti inclusiva di quello di condotta rappresenterebbe un non trascurabile premio nei confronti di quegli alunni particolarmente disciplinati, rispettosi ed educati, che però manifestassero alcune difficoltà in sede di profitto nelle diverse discipline, e, contestualmente, un “castigo” abbastanza pesante per altri allievi che avessero conseguito la sufficienza in quasi tutte le discipline – e quindi migliori degli altri in termini di profitto - ma fossero destinatari, per qualsivoglia ragione, di un voto di condotta solo “sufficiente”.  

La questione, (che in pratica nelle quattro prime classi degli istituti secondari di II grado influirebbe solo sulla determinazione del credito scolastico e non sull’ammissione alla classe successiva, in quanto l’ammissione stessa esige comunque il saldo di tutti i debiti formativi ex D.M. 80/2007) diventerebbe invece decisiva nella classe quinta ai fini dell’ammissione agli esami, posto che con la conversione in legge del D.L 137 è stata soppressa, limitatamente alle scuole secondarie di II grado, la norma che imponeva il conseguimento della sufficienza in “ciascuna” disciplina e non solo della media del sei nella totalità delle discipline. In pratica, dunque, resta in vigore quanto stabilito dal D.M. 42/2007: “A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del sei”.  

 

Il caso può essere illustrato con un esempio.

Si considerino i casi contrapposti ed “estremi” di due alunni in uno scrutinio di ammissione agli esami di Stato di una classe quinta di ragionieri, indirizzo Igea, che abbiano ottenuto, in sede di scrutinio finale di ammissione, i seguenti voti:  

Materie

Alunno A

Alunno B

Italiano

sei

sei

Storia

sette

sette

Inglese

cinque

sei

Matematica

cinque

sei

Seconda lingua stran.

sei

quattro

Economia az.

quattro

sei

Diritto

cinque

sei

Econ.pol/sc. finanze

cinque

sei

Geografia

sei

sei

Ed. fisica

otto

sei

Condotta

dieci

sei

Media

sei

cinque.9

La media dei voti conseguita dallo studente A è pari a sei; quella dello studente B a 5,9.  

A rigore, il primo sarebbe ammesso “di diritto”. Il secondo invece no. Eppure le due situazioni sono sensibilmente differenti proprio sul piano della valutazione complessiva dei due profili, che evidenziano, per il primo studente, un quadro di lacune di preparazione particolarmente preoccupanti, anche perché concentrate nelle discipline di indirizzo, pur di fronte ad un comportamento ineccepibile e forse esemplare; per il secondo, invece, un quadro di tendenziale sufficienza, pur di fronte ad un comportamento solo accettabile.  

Si osserverà che, in casi come questo, un qualunque consiglio di classe risolverebbe il problema dell’allievo B con buonsenso o “trasformando” in cinque il quattro, oppure un sei in sette.  

Il problema però è un altro: è quello di valutare i meccanismi che la norma può mettere in atto e l’influenza che questi meccanismi possono avere nel comportamento delle persone. Se il voto di condotta deve avere un carattere eminentemente formativo, per porre in qualche modo un freno alla gestione di costumi e  comportamenti non più accettabili all’ interno delle nostre scuole, ci sembra tuttavia che il suo inserimento – forse in maniera sommaria - nel calcolo della media dei voti attribuiti in ordine al profitto conseguito nelle diverse discipline non è cosa che giovi alla chiarezza dei messaggi educativi nei riguardi dei giovani. Non lo è perché far media fra entità (apprendimenti e comportamento) che, per loro natura, sono diverse potrebbe alterare la percezione (cosa di cui non si sente francamente il bisogno) che lo studente ha del proprio profitto scolastico. 

D’altra parte, c’è chi osserva che il “concorso” di cui si tratta non possa essere inteso diversamente – sul piano della stretta interpretazione filologica della norma – dal considerare il voto di condotta come una componente aritmetica da introdurre nel computo della media.  

Il decreto emanato, come detto, a nostro avviso non chiarisce l’incertezza interpretativa in cui si troveranno tutte le scuole riguardo alla questione, per cui probabilmente saranno necessarie ulteriori disposizioni applicative. E' evidente infatti che la materia non può essere demandata - stante il valore legale del titolo di studio e, conseguentemente, delle valutazioni formalmente assegnate al termine di ciascun anno scolastico, nonché al momento dell’ammissione all’esame di Stato (valutazioni che concorrono alla determinazione del credito scolastico) - all'autonoma determinazione di ogni singolo istituto scolastico.