Dimensionamento rete scolastica:
il diktat di Tremonti alle Regioni.

dalla Gilda Insegnanti, 12.10.2008

Con il decreto legge n. 154 del 7 ottobre scorso, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, il Governo ha disposto a sorpresa un'ulteriore accelerazione dell’applicazione delle misure previste dall’art. 64 del decreto legge 112/08 convertito dalla legge 133/08.

Le Regioni e gli Enti Locali dovranno provvedere alla determinazioni dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche  in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Le Regioni e  gli Enti inadempienti saranno commissariati.

Il ridimensionamento delle medie e superiori che non abbiano almeno 500 iscritti viene in pratica imposto in tempi che non lasciano spazio a concertazione con le istituzioni locali.  Trattasi di un provvedimento che invade pertanto l'ambito di competenze delle regioni, cui la Costituzione affida la organizzazione scolastica.

Di seguito il testo dell'art. 3 del decreto.

 

DECRETO LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
(G.U. della Repubblica italiana ­n. 235 del 07/10/2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione commissariale delle regioni che non rispettino gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico‐finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da tutelare l’unità economica e i livelli essenziali delle prestazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di contabilità degli enti locali per consentire l’ordinaria gestione contabile in considerazione della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti;

Ravvisata, infine, la necessità e l’urgenza di provvedere alla riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, per consentire l’accelerazione dell’utilizzo delle risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese di natura corrente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legge:

(omissis

Art. 3. Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali

1. All’articolo 64 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.».

(omissis) 

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Scarica il Decreto

Roma, 12 ottobre 2008
 

 Gilda degli Insegnanti