Gli esami di licenza media
con la quarta prova per l'estate 2008.
Salvatore Nocera, da
Educazione & Scuola del
26.3.2008
La
C.M. n° 32 del 14
marzo 2008 al paragrafo 5 lettera b) detta le norme per lo
svolgimento degli esami di licenza media per gli alunni con
disabilità.
La norma ribadisce l'obbligo per le commissioni di valutare i
progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, sulla
base del PEI e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato che
debbono essere impostati tenendo conto delle effettive capacità e
potenzialità dei singoli alunni con disabilità.
Viene esteso anche alla quarta prova il diritto, già consolidato per
le prove precedenti, di prove differenziate che "hanno comunque
valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno."
Vengono richiamate espressamente le disposizioni dell'art. 16 commi
1, 2 e 3 della
Legge n° 104/92 (art. 318 del
Testo Unico D.lvo n° 297 del 1994 e l'O.M.
n° n. 90/2001, art. 11 commi 11 e 12).
Viene ribadito:
Il diritto all'uso d itempi più lunghi per lo svolgimento delle
prove;
la trascrizione in braille dei testi delle prove per gli alunni
minorati della vista;
il divieto di menzione sul Diploma circa l'uso delle prove
differenziate;
il diritto dell'insegnante per le attività di sostegno ad essere
membro a pieno titolo della commissione d'esame;
il diritto dell'alunno che non consegue la licenza ad ottenere un
attestato con la certificazione dei crediti formativi realizzati,
che è titolo valido per l'iscrizione alla scuola superiore ai soli
fini del conseguimento di un attestato finale.
La successiva
Direttiva Ministeriale n° 16/2008 rivolta all'INVALSI per la
predisposizione della nuova quarta prova nazionale, con riguardo
agli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento in italiano e
matematica stabilisce che:
"Nella predisposizione delle attività in questione, l’INValSI avrà
cura di considerare in particolare:
[...]
- l’opportunità di consentire, in base alla normativa vigente,
l’adattabilità della prova da somministrare agli studenti
diversamente abili."
OSSERVAZIONI
La Circolare nulla dice circa la possibilità di assistenza durante
le prove d'esame da parte dello stesso insegnante per le attività di
sostegno o dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ove
ritenuto opportuno.
Trattasi certamente di una omissione colmabile con l'applicazione
per analogia dell'disposto dell'art. 17 comma 1 dell'O.M.
30 del 2008 sugli esami di stato conclusivi degli studi che
recita:
"per il loro svolgimento (prove d'esame) [la commissione] si avvale,
se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno
durante l'anno scolastico."
Infatti se il Ministero ha previsto tale possibilità per l'esame
finale di stato, a maggior ragione deve intendersi consentita tale
possibilità anche per un esame di stato intermedio.
E' bene che i Presidenti di Commissione abbiano presente tale
aspetto, onde evitare discussioni in sede di esame che turberebbero
l'alunno con disabilità e un contenzioso giurisdizionale che
potrebbe comportare la ripetizione della prova con tutte spese a
loro carico.
E' infine da tener presente che la mancata ammissione agli esami di
un alunno con disabilità, qualora non sia stata preordinata a una
ripetenza, impedisce all'alunno di poter proseguire gli studi nelle
scuole secondarie di secondo grado dal momento che solo la
Commissione può rilasciare l'attestato che consente una regolare
iscrizione alle scuole superiori ai fini del conseguimento di un
altro attestato (e non del Diploma) con la certificazione dei
crediti formativi maturati.
E' necessario pertanto ammettere comunque gli alunni all'esame per
dar modo alla Commissione di rilasciare tale attestato.
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510