Gli esami di licenza media
con la quarta prova per l'estate 2008.

Salvatore Nocera, da Educazione & Scuola del 26.3.2008

 

La C.M. n° 32 del 14 marzo 2008 al paragrafo 5 lettera b) detta le norme per lo svolgimento degli esami di licenza media per gli alunni con disabilità.

La norma ribadisce l'obbligo per le commissioni di valutare i progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, sulla base del PEI e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato che debbono essere impostati tenendo conto delle effettive capacità e potenzialità dei singoli alunni con disabilità.

Viene esteso anche alla quarta prova il diritto, già consolidato per le prove precedenti, di prove differenziate che "hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno."

Vengono richiamate espressamente le disposizioni dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 della Legge n° 104/92 (art. 318 del Testo Unico D.lvo n° 297 del 1994 e l'O.M. n° n. 90/2001, art. 11 commi 11 e 12).

Viene ribadito:

Il diritto all'uso d itempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;
la trascrizione in braille dei testi delle prove per gli alunni minorati della vista;
il divieto di menzione sul Diploma circa l'uso delle prove differenziate;
il diritto dell'insegnante per le attività di sostegno ad essere membro a pieno titolo della commissione d'esame;
il diritto dell'alunno che non consegue la licenza ad ottenere un attestato con la certificazione dei crediti formativi realizzati, che è titolo valido per l'iscrizione alla scuola superiore ai soli fini del conseguimento di un attestato finale.

La successiva Direttiva Ministeriale n° 16/2008 rivolta all'INVALSI per la predisposizione della nuova quarta prova nazionale, con riguardo agli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento in italiano e matematica stabilisce che:

"Nella predisposizione delle attività in questione, l’INValSI avrà cura di considerare in particolare:
[...]
- l’opportunità di consentire, in base alla normativa vigente, l’adattabilità della prova da somministrare agli studenti diversamente abili."
 


OSSERVAZIONI

La Circolare nulla dice circa la possibilità di assistenza durante le prove d'esame da parte dello stesso insegnante per le attività di sostegno o dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ove ritenuto opportuno.

Trattasi certamente di una omissione colmabile con l'applicazione per analogia dell'disposto dell'art. 17 comma 1 dell'O.M. 30 del 2008 sugli esami di stato conclusivi degli studi che recita:

"per il loro svolgimento (prove d'esame) [la commissione] si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico."

Infatti se il Ministero ha previsto tale possibilità per l'esame finale di stato, a maggior ragione deve intendersi consentita tale possibilità anche per un esame di stato intermedio.

E' bene che i Presidenti di Commissione abbiano presente tale aspetto, onde evitare discussioni in sede di esame che turberebbero l'alunno con disabilità e un contenzioso giurisdizionale che potrebbe comportare la ripetizione della prova con tutte spese a loro carico.

E' infine da tener presente che la mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità, qualora non sia stata preordinata a una ripetenza, impedisce all'alunno di poter proseguire gli studi nelle scuole secondarie di secondo grado dal momento che solo la Commissione può rilasciare l'attestato che consente una regolare iscrizione alle scuole superiori ai fini del conseguimento di un altro attestato (e non del Diploma) con la certificazione dei crediti formativi maturati.

E' necessario pertanto ammettere comunque gli alunni all'esame per dar modo alla Commissione di rilasciare tale attestato.

 

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
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