Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Nota CNPI 13047 del 17.12.2008.
Roma, 17 dicembre
Adunanza del 17 dicembre
VISTA
VISTI ESPRIME
La determinazione del CNPI ,
conseguente alla decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza di
integrare l’o.d.g. della seduta plenaria, già convocata per il 17 e
18 dicembre 2008, con la richiesta del parere in epigrafe, pervenuta
in data 4 dicembre 2008, è motivata non solo dalla volontà di
adempimento di un compito istituzionale al quale, comunque, non si
intende venir meno, ma soprattutto dalla consapevolezza
dell’obiettiva urgenza di farsi carico, per quanto di propria
competenza, della procedura di adozione di un provvedimento
amministrativo molto atteso e sollecitato dalle scuole, essendo
ormai prossima la scadenza della prima valutazione periodica degli
alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Rispetto al coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli studenti, il CNPI rileva che nel
Preambolo del provvedimento sono omessi riferimenti normativi,
tuttora vigenti, dei quali occorre tener conto nelle procedure
valutative. Ci si riferisce, in particolare, alle norme primarie e
secondarie concernenti l’innalzamento a dieci anni dell’obbligo di
istruzione disposto dall’art. 1, comma 622, della legge 296/2006 e
al D.M . di attuazione 22 agosto 2007, n. 139 e al relativo Allegato
Tecnico sugli Assi Culturali e le competenze-chiave di cittadinanza.
Il CNPI rivendica, altresì, la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente nel rispetto delle sue vocazioni ed attitudini , in modo da evitare inaccettabili differenziazioni, tra gli insegnati di educazione fisica e religione e gli altri insegnanti. Ferma restando l’abrogazione “implicita”, lo schema di Regolamento, inoltre, secondo quanto indicato dall’art. 17, comma 2, della legge 400/88, deve contenere la ricognizione puntuale e dettagliata delle norme abrogate, proprio per fornire alle scuole impegnate nella concreta gestione dell’innovazione introdotta dalla legge 169/2008 di conversione del D.L.137/2008 e disciplinato dall’emanando Regolamento, il quadro di riferimento normativo il più possibilmente chiaro, esaustivo e comprensibile da tutti, quale condizione imprescindibile a garantire la piena legittimità dei comportamenti e ad evitare conflitti interprofessionali e contenziosi con le diverse componenti.
A) Scuola primaria Il riferimento al processo e alle finalità ultime della valutazione, soprattutto nella sua accezione formativa, diventa insieme alla collegialità decisionale dei docenti, elemento importante per i diversi ordini e gradi di scuola e ribadisce quelle scelte, da anni operate nella scuola primaria di correlazione stretta con la programmazione delle attività e degli obiettivi di apprendimento, di osservazione continua e sistematica degli apprendimenti (formali e informali), di documentazione della maturazione dell’identità personale e di pratiche di autovalutazione dei comportamenti e dei percorsi di apprendimento dell’alunno.
La valutazione ha assunto nel tempo un
processo più ampio legato allo sviluppo formativo, cognitivo,
sociale ed affettivo del bambino in una dimensione globale che
comprende aspetti legati alla complessa personalità umana nei
percorsi di apprendimento. Nella Premessa (art. 1), infatti, si dà rilievo alle finalità formative della valutazione ( si parla di “valutare l’efficacia dell’insegnamento”, valutare per migliorare gli apprendimenti e per il successo formativo” ), ma non si fa mai riferimento esplicito alla “valutazione formativa”. Il rischio è che la scuola primaria possa trasferire tutti i comportamenti valutativi del processo su un unico versante: quello sommativo, centrato sul prodotto. Ciò è evidente soprattutto laddove si afferma che “gli insegnanti ne estendono l’uso [voti in decimi] alla pratica quotidiana” [comma 8, art. 1]. Si eccepisce, per la scuola primaria, che questa precisazione, a parere del CNPI improponibile, va oltre la stessa legge 169/2008 che, con l’art. 3 interviene esclusivamente sulla valutazione “periodica e finale”, mentre le scelte relative alla valutazione in itinere sono e devono rimanere prerogativa e responsabilità dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà e responsabilità professionale dei docenti. Nel comma 8, il Regolamento richiama pure “l’autonomia didattica e professionale”, ma l’espressione perentoria “ne estendono l’uso” non lascia dubbi interpretativi, seppure in palese contraddizione con le dichiarazioni dei commi 2 e 3. A livello generale, riferito cioè a tutte le articolazioni del primo e del secondo ciclo deve essere esplicitata la netta distinzione concettuale, pedagogica e didattica, tra momenti di “verifica” (che attengono all’organizzazione didattica anche quotidiana) e azione “valutativa” che è scandita periodicamente e disciplinata dalle disposizioni ordinamentali. Pertanto, a parere del CNPI, o si cancella il predetto comma 8 dell’art. 1 oppure, in subordine e previ gli opportuni emendamenti integrativi e correttivi come più avanti precisati, se ne propone l’inserimento tra i commi dell’art. 2.
Nel Regolamento, più volte, si fa
riferimento ad una valutazione collegiale e in alcuni casi di
decisione assunta all’unanimità. Ciò presuppone pluralità di docenti
che mal si concilia con la possibile reintroduzione, ancorché quale
opzione organizzativa residuale subordinata alla specifica scelta
delle famiglie, del maestro unico e con l’assenza di riferimento ad
un organismo in qualche modo surrogatorio del soppresso Consiglio di
interclasse. In relazione alla certificazione delle competenze, si pongono due difficoltà: la prima, di carattere generale, perché in tutti i documenti dell’UE, è espressa con articolati descrittori di livello; la seconda deriva dalla coesistenza della valutazione in decimi e la possibilità di articolarla in livelli, con il rischio che prevalga l’ ovvia e meccanica corrispondenza tra “voto e livello”.
In alternativa, inserirlo tra i commi dell’art. 2 con i seguenti emendamenti: a) dopo le parole : “…espressioni della valutazione…” aggiungere : “periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni…”; b) dopo le parole : “…autonomia didattica e professionale…” aggiungere : “adotteranno, nella…”; c) dopo le parole : “pratica quotidiana…” aggiungere .”gli strumenti che riterranno più consoni…”; d) dopo le parole :”…e di trasparenza”, aggiungere “ tenendo ben presente la distinzione tra momenti di verifica e azione valutativa…”
Di conseguenza il comma 8 verrebbe
così riformulato: a) al comma 3 , dopo le parole : “piani di studio”, aggiungere . “riuniti per lo scrutinio in seduta collegiale”; b) al comma 4, dopo le parole .” Tale procedura valutativa” aggiungere : ”assunta collegialmente” e dopo le parole : alla classe successiva”, aggiungere: “in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, con determinazione assunta collegialmente a maggioranza.”; c) al comma 5, dopo le parole : “ 19 febbraio 2004, n. 59” aggiungere : “ in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, con determinazione assunta collegialmente a maggioranza“; d) al comma 9, dopo le parole: “piani di studio nazionali “, aggiungere: “riuniti in seduta collegiale per lo scrutinio .”
Dopo le parole : “…valutazione positiva al termine” aggiungere : “dell’ultimo anno di corso…”
Dopo le parole: “viene espressa..”, eliminare “con” e aggiungere: “attraverso un…”
Ferme restando le considerazioni di carattere generale precedentemente espresse, il CNPI, con riferimento agli artt. 4, 6, 10 e 11 del DPR 275/99, richiama con forza le competenze del collegio dei docenti in tema di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo anche riguardo alla valutazione. Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 della legge 169/2008, circa l’utilizzo dei voti numerici espressi in decimi nella valutazione periodica e finale, il collegio dei docenti deve essere messo in condizione di scegliere e sperimentare, con libertà professionale, se limitatamente alla pratica quotidiana utilizzare il voto in coerenza con quanto sopra evidenziato ovvero nell’esercizio della sua sovranità in materia metodologica e didattica, ricorrere ad ulteriori strumenti e metodologie al fine di rendere più trasparenti ed espliciti le ragioni valutative.
Riguardo ai riferimenti espliciti
contenuti nello schema di regolamento al Decreto Legislativo
59/2004, il CNPI rileva il mancato riferimento al DM 31 luglio 2007
che ha accompagnato le “Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” e al DM 139/2007
relativo al biennio della scuola superiore (possesso dei saperi e
delle competenze di base a conclusione dell’ obbligo decennale),
ambedue attualmente al secondo anno di sperimentazione.
EMENDAMENTI relativi agli artt. 3 e 4 Art. 3, comma 1 Dopo le parole: “La valutazione periodica” aggiungere :” (trimestrale o quadrimestrale…)”
A) Dopo le parole “ad ogni studente”, eliminare la frase tra virgole “in particolare in presenza di carenze di programmazione” e aggiungere : “interventi tesi…” B) Dopo le parole “da rendere possibile”, eliminare le parole “per ogni studente”
A) Dopo le parole “vengono determinate” eliminare “periodicamente” . B) Dopo le parole “obiettivi formativi generali” eliminare il punto e aggiungere “ivi inclusa la prova nazionale di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 186”. C) Eliminare l’ultimo periodo.
A) Sostituire l’espressione “fino a…”
, rispettivamente con “da 30 a 40, da 10 a 20 e da 20 a 30”.
In coerenza con quanto sopra, il CNPI sottolinea l’esigenza che nell’art.6 del regolamento in esame sia affermata:
Il CNPI ritiene inoltre che l’art. 6 del regolamento in esame debba essere opportunamente integrato con disposizioni che definiscano:
Il CNPI richiama l’attenzione sulla opportunità di prevedere in sede di definizione delle ulteriori modalità applicative ex art. 3 della legge 169/2008, problematiche, che se pure investono Istituzioni distinte quali lo Stato e le Regioni, hanno una incidenza sui percorsi formativi e, in particolare, sul diritto dello studente alla spendibilità delle certificazioni. Si citano ad esempio: la certificazione delle qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276; l’aggiornamento del libretto formativo del cittadino di cui all’art.2 del Dlgs 1° settembre 2003, n.276; la certificazione delle competenze sulla base delle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europei ed ai fini della omologazione dei titolo e delle qualifiche professionali al quadro di riferimento europeo ( EQF) e del riconoscimento delle competenze acquisite in sede di assolvimento dell’obbligo d’istruzione nei percorsi d’istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Dlgs 226/05.
Il CNPI, sullo schema di Regolamento
in esame, esprime parere favorevole, subordinatamente
all’accoglimento delle osservazioni generali e delle specifiche
richieste di emendamento proposte.
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