Attività didattiche e recupero debiti.
di
Francesco Orecchioni da
ReteScuole
del 31.1.2008
E' stato pubblicato un mio
parere legale sul sito in merito all'ordinanza sul recupero
debiti.
Sperando di fare cosa gradita, cercherò di
spiegarmi nel modo più semplice possibile.
L’ordinanza 92/2007, com’è noto, stabilisce
all’art.8 che le operazioni di integrazione dello scrutinio finale –
salvo casi eccezionali da documentare debitamente- debbano concludersi
entro il 31 agosto ( fine dell’anno scolastico).
L’art. 74, 2° comma del D. Lgs n.297/1994 (Testo Unico della scuola),
dispone però che LE ATTIVITA’ DIDATTICHE,
COMPRENSIVE ANCHE DEGLI SCRUTINI ED ESAMI, SI SVOLGONO NEL PERIODO
COMPRESO TRA IL PRIMO SETTEMBRE E IL 30 GIUGNO,
con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
Sulla base di tale presupposto si fonda tutto il
sistema scolastico.
Infatti, le supplenze annuali su posti non
vacanti, disposte fino al “termine delle attività didattiche” si
concludono il 30 giugno, così come le nomine sugli spezzoni( v. art.4,
comma 2, l. 124/1999).
Analogamente, i docenti possono chiedere le
ferie "durante i periodi di sospensione delle attività didattiche"
(vale a dire tra il primo luglio e il 31 agosto, art. 13 del CCNL)
Mentre il 6° comma dell'art.74 (cfr. art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
253) che prevedeva appunto lo svolgimento degli esami di riparazione,
è stato abrogato, il secondo comma ( le attività didattiche,
comprensive degli scrutini ed esami si svolgono tra il 1° settembre e
il 30 giugno, ergo terminano il 30 giugno) è tuttora in vigore.
Quando Fioroni emanò il decreto sui debiti, gli si obiettò che non si
potevano ripristinare gli esami di riparazione senza un’apposita
legge.
Fu così che il Ministro dispose la sospensione dello scrutinio per gli
alunni con insufficienze, e la conseguente ripetizione/integrazione
dello scrutinio entro il 31 agosto.
In realtà, ai più è sfuggito (se ne stanno accorgendo però alcuni
sindacati di base) che- così come non è possibile ripristinare gli
esami di riparazione senza una legge- non è neppure possibile
prevedere lo svolgimento dello scrutinio nei mesi estivi, almeno fino
a quando resterà in vigore l’art. 74, 2° comma, del testo unico della
Scuola (D. Lgs. n.297/1994).
D'altra parte, sostenere che le attività didattiche non terminano più
il 30 giugno ma il 31 agosto dovrebbe portare alla proroga automatica
di tutti i contratti di supplenza fino a tale data.
Inoltre, occorrerebbe che qualcuno spiegasse quando si possono
chiedere le ferie, visto che le stesse possono chiedersi solo quando
le attività didattiche sono sospese.
Avvocato Francesco Orecchioni.