Riforma Scuola - XV Legislatura
Il quadro della situazione.
di Dario Cillo da
Educazione & Scuola del
3/4/2007
Come prospettato
dal nuovo ministro con le
linee programmatiche, presentate alle 7e Commissioni di Camera
e Senato, "(...) la via giusta, in un sistema fondato sulle autonomie,
è quella dell’attivazione di processi di trasformazioni condivisi: da
un lato smontando, con il metodo del “cacciavite”, ciò che li frena o
li ostacola, dall’altro mettendo in campo ciò che occorre perchè quei
processi abbiano come traguardo una maggiore efficienza e una maggiore
equità."
Molte quindi le
novità che modificano in maniera sostanziale l'assetto della Scuola
previsto dalla precedente legislatura (delle quali il ministero ha
dato segnalazione e sintesi il 31 agosto con la
Lettera Prot. n. 692, con la
Nota di indirizzo per l’avvio dell’anno scolastico, e con
la
Nota 31 agosto 2006, Prot. n. 7265/FR e con la
Lettera del 31 gennaio 2007, Prot. n. 2175).
Proviamo a fare il
punto della situazione.
- correzioni e
integrazioni saranno possibili sino al 20 novembre 2008 (comma 5,
Legge 12 luglio 2006, n. 228);
- a decorrere dall'a.s.
2007-2008, l'obbligo di istruzione è di almeno 10 anni (comma 622,
Legge 296/06 - Finanziaria 2007);
- correzioni e
integrazioni saranno possibili sino al 20 novembre 2008 (comma 5,
Legge 12 luglio 2006, n. 228);
- correzioni e
integrazioni saranno possibili sino al 19 maggio 2008 (comma 5,
Legge 12 luglio 2006, n. 228);
-
per l'azione
amministrativa del MPI si veda la
Direttiva Generale per l'anno 2006 del 25 luglio 2006,
Prot. n - 5960/FR
-
la
Direttiva 25 agosto 2006, Prot. n. 649, integra e
modifica gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali
individuati ai punti 1, 2 e 13 della
Direttiva 13 marzo 2006, n. 27, rivolta all'INVALSI (il
cui assetto organizzativo è modificato dai commi 612, 613, 614 e 615
della
Legge 296/06 - Finanziaria 2007) per lo svolgimento della
propria attività istituzionale;
-
la
Direttiva 7 settembre 2006, Prot. n. 7551/FR, che
definisce ruolo e compiti degli Uffici Scolastici Provinciali (ex
CSA);
-
i commi 610 e
611 della
Legge 296/06 (Finanziaria 2007) istituiscono, a decorrere
dal 2007, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica nella quale confluiscono l'Istituto nazionale di
documentazione per la ricerca educativa (INDIRE) e gli Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE) (vd.
CM 76/06 e
CM 2/07);
-
il comma 601
della
Legge 296/06 (Finanziaria 2007), istituisce, a decorrere
dal 2007, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione, in apposita unità previsionale di base, due fondi,
destinati a:
- "competenze dovute
al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle
spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e
determinato"
- "funzionamento delle
istituzioni scolastiche".
Il medesimo comma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro
della pubblica istruzione (DM
21/07) siano stabiliti i criteri e i parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse
finanziarie; i riscontri di regolarità amministrativa e contabile
presso gli Istituti scolastici saranno effettuati da due revisori
dei conti (commi 616 e 617 della
Legge 296/06 - Finanziaria 2007);
-
la
Legge 296/06 (Finanziaria 2007) introduce inoltre
modifiche alla disciplina relativa al personale:
- dotazioni organiche (commi 605-606);
- assunzioni e graduatorie permanenti (commi 605-606);
- formazione (comma 605);
- mobilità personale inidoneo (comma 608);
- riconversione professionale soprannumerari (comma 609);
- reclutamento dirigenti scolastici (commi 605, 618 e 619);
-
il comma 3, art
13, della
Legge 40/07 riconosce alle Istituzioni scolastiche le
stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni fatte alle
Fondazioni;
-
l'art. 2 del
DdL (CdM 25.1.07) delega il Governo a varare entro dodici
mesi uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli Organi
Collegiali delle Istituzioni scolstiche;
-
l'art. 3 del
DdL (CdM 25.1.07) istituisce un "Fondo perequativo" per
le assegnazioni alle Istituzioni scolstiche.
● Scuola
dell'Infanzia
- Portfolio:
CM 84/05 del 10 novembre 2005 e
Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196,
Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596:
ai fini della valutazione individuale dell'alunno, le istituzioni
scolastiche possono utilizzare sia gli strumenti valutativi
individuati nelle Linee guida sul Portfolio, sia gli strumenti
valutativi di cui alla precedente modulistica;
- IRC:
CM 84/05 del 10 novembre 2005, ordinanze di sospensiva
emesse dal TAR del Lazio in data 1.02.2006 e in data 15.03.2006,
Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196,
Nota 9 giugno 2006, prot. n. 690,
Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596, riportano all'uso
della speciale nota prevista dall'art.
309 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994;
- anticipi:
continuano, sempre in forma sperimentale, fino all’a.s. 2007-2008
(comma 6,
Legge 12 luglio 2006, n. 228); l'accordo
sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola,
sottoscritto il 2 marzo 2007, e l’art. 2 comma 2 del
DLvo 165/01, disapplicano la possibilità di iscrivere
alla scuola dell’infanzia bambini anticipatari; i commi 630 e 634
della
Legge 296/06 (Finanziaria 2007) abrogano gli anticipi
nella Scuola dell'Infanzia (art. 2,
DLvo 59/04) ed istituiscono, in via sperimentale, servizi
educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi
(Classi primavera)
- quota 20% (Decreto
ministeriale 28 dicembre 2005): il
Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 (Nota
22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale
quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome.
● Scuola
Primaria
- la
Nota 12 settembre 2006, Prot. n. 7798/FR, che stabilisce la
cessazione delle "Primine" dal prossimo anno scolastico 2007-2008;
- Portfolio:
CM 84/05 del 10 novembre 2005 e
Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196,
Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596:
ai fini della valutazione individuale dell'alunno, le istituzioni
scolastiche possono utilizzare sia gli strumenti valutativi
individuati nelle Linee guida sul Portfolio, sia gli strumenti
valutativi di cui alla precedente modulistica;
- IRC:
CM 84/05 del 10 novembre 2005, ordinanze di sospensiva
emesse dal TAR del Lazio in data 1.02.2006 e in data 15.03.2006,
Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196,
Nota 9 giugno 2006, prot. n. 690,
Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596, riportano all'uso
della speciale nota prevista dall'art.
309 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994;
- quota 20% (Decreto
ministeriale 28 dicembre 2005): il
Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 (Nota
22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale
quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome;
Con l'accordo
sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola,
sottoscritto il 2 marzo 2007, e l’art. 2 comma 2 del
DLvo 165/01, sono disapplicati:
- la funzione del tutor
(prevista dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, del
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- la mobilità del
personale legata ai periodi didattici (prevista dall'articolo 8, comma
3, e dall'articolo 11, comma 7, del
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- i contratti d'opera
relativi a professionalità non riconducibili al profilo dei docenti
(previsti dall'articolo 7, comma 4, e dall'articolo 10, comma 4, del
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).
● Scuola
Secondaria di Primo
Grado
- Organici: determinati
sulla base del precedente ordinamento fino al 2008-2009 (comma 7,
Legge 12 luglio 2006, n. 228)
- quota 20% (Decreto
ministeriale 28 dicembre 2005): il
Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 (Nota
22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale
quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome;
Con l'accordo
sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola,
sottoscritto il 2 marzo 2007, e l’art. 2 comma 2 del
DLvo 165/01, sono disapplicati:
- la funzione del tutor
(prevista dall'articolo 10 comma 5, del
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- la mobilità del
personale legata ai periodi didattici (prevista dall'articolo 8, comma
3, e dall'articolo 11, comma 7, del
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- i contratti d'opera
relativi a professionalità non riconducibili al profilo dei docenti
(previsti dall'articolo 7, comma 4, e dall'articolo 10, comma 4, del
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).
● Scuola
Secondaria di Secondo Grado
- Innovazione: il
DM 31 maggio 2006 sospende il progetto di innovazione del
secondo ciclo (DM
31 gennaio 2006, n. 775)
- avvio riforma: dall'a.s.
2008-2009 (comma 8,
Legge 12 luglio 2006, n. 228); l'art. 13, comma 1-quater,
della
Legge 40/07 prevede che l'avvio della riforma parta dall'a.s.
2009-2010;
- correzioni e
integrazioni al
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: sino al 19
maggio 2008 (comma 5,
Legge 12 luglio 2006, n. 228); tale termine è prorogato al
19 maggio 2009 dall'art. 4, comma 1, del
DdL (varato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2007);
- confluenze percorsi (Decreto
ministeriale 28 dicembre 2005): il
Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 abroga le
confluenze dei percorsi e la corrispondenza dei titoli di studio;
- biennio d'obbligo
(comma 622,
Legge 296/06 - Finanziaria 2007): a decorrere dall'a.s.
2007-2008, l'obbligo di istruzione è di almeno 10 anni;
- esami di stato (art.1,
Legge 1/07): vengono modificati e sostituiti gli articoli
2, 3 e 4 della
Legge 425/97 (vd.
CM 5/07);
- orientamento in uscita
(art.2,
Legge 1/07): il Governo è delegato ad adottare, entro il 31
dicembre 2007, uno o più decreti legislativi finalizzati
all'orientamento ed alla formazione degli studenti ai fini della
scelta dei corsi di laurea universitari, dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM), di percorsi della formazione
tecnica superiore (IFTS), nonché di percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro;
- quota 20% (Decreto
ministeriale 28 dicembre 2005): il
Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 (Nota
22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale
quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome.
●
Poli Tecnico
Professionali e Educazione degli Adulti
- Poli Tecnico
Professionali: i commi 1 e 2, art. 13, della
Legge 40/07 modificano i commi 6 e 8 dell'art. 2 ed
abrogano il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10 del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, eliminando i
Licei Economici e Tecnologici e reintroducendo gli Istituti Tecnici e
Professionali ed istituendo (comma 2, art. 1) i "Poli Tecnico
Professionali" (anche alla luce del potenziamento dei corsi IFTS -
istituiti con l'art. 69 della
Legge 144/99 - previsto dai commi 631 e 634 della
Legge 296/06 - Finanziaria 2007); l'art. 1 del
DdL (CdM 25.1.07) detta le norme generali in materia di
istruzione Tecnico-Professionale;
- EDA: i commi 632 e 634
della
Legge 296/06 (Finanziaria 2007) riorganizza i Centri
Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi
serali nei nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.
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