Riforma Scuola - XV Legislatura
Il quadro della situazione.

 di Dario Cillo da Educazione & Scuola del 3/4/2007

 

Come prospettato dal nuovo ministro con le linee programmatiche, presentate alle 7e Commissioni di Camera e Senato, "(...) la via giusta, in un sistema fondato sulle autonomie, è quella dell’attivazione di processi di trasformazioni condivisi: da un lato smontando, con il metodo del “cacciavite”, ciò che li frena o li ostacola, dall’altro mettendo in campo ciò che occorre perchè quei processi abbiano come traguardo una maggiore efficienza e una maggiore equità."

Molte quindi le novità che modificano in maniera sostanziale l'assetto della Scuola previsto dalla precedente legislatura (delle quali il ministero ha dato segnalazione e sintesi il 31 agosto con la Lettera Prot. n. 692, con la Nota di indirizzo per l’avvio dell’anno scolastico, e con la Nota 31 agosto 2006, Prot. n. 7265/FR e con la Lettera del 31 gennaio 2007, Prot. n. 2175).

Proviamo a fare il punto della situazione.

- correzioni e integrazioni saranno possibili sino al 20 novembre 2008 (comma 5, Legge 12 luglio 2006, n. 228);

- a decorrere dall'a.s. 2007-2008, l'obbligo di istruzione è di almeno 10 anni (comma 622, Legge 296/06 - Finanziaria 2007);

- correzioni e integrazioni saranno possibili sino al 20 novembre 2008 (comma 5, Legge 12 luglio 2006, n. 228);

- correzioni e integrazioni saranno possibili sino al 19 maggio 2008 (comma 5, Legge 12 luglio 2006, n. 228);

- "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"

- "funzionamento delle istituzioni scolastiche".
Il medesimo comma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della pubblica istruzione (DM 21/07) siano stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie; i riscontri di regolarità amministrativa e contabile presso gli Istituti scolastici saranno effettuati da due revisori dei conti (commi 616 e 617 della Legge 296/06 - Finanziaria 2007);

  • la Legge 296/06 (Finanziaria 2007) introduce inoltre modifiche alla disciplina relativa al personale:
    - dotazioni organiche (commi 605-606);
    - assunzioni e graduatorie permanenti (commi 605-606);
    - formazione (comma 605);
    - mobilità personale inidoneo (comma 608);
    - riconversione professionale soprannumerari (comma 609);
    - reclutamento dirigenti scolastici (commi 605, 618 e 619);

  • il comma 3, art 13, della Legge 40/07 riconosce alle Istituzioni scolastiche le stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni fatte alle Fondazioni;

  • l'art. 2 del DdL (CdM 25.1.07) delega il Governo a varare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli Organi Collegiali delle Istituzioni scolstiche;

  • l'art. 3 del DdL (CdM 25.1.07) istituisce un "Fondo perequativo" per le assegnazioni alle Istituzioni scolstiche.

 

●  Scuola dell'Infanzia

- Portfolio: CM 84/05 del 10 novembre 2005 e Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196, Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596:
ai fini della valutazione individuale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul Portfolio, sia gli strumenti valutativi di cui alla precedente modulistica;

- IRC: CM 84/05 del 10 novembre 2005, ordinanze di sospensiva emesse dal TAR del Lazio in data 1.02.2006 e in data 15.03.2006, Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196, Nota 9 giugno 2006, prot. n. 690, Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596, riportano all'uso della speciale nota prevista dall'art. 309 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994;

- anticipi: continuano, sempre in forma sperimentale, fino all’a.s. 2007-2008 (comma 6, Legge 12 luglio 2006, n. 228); l'accordo sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola, sottoscritto il 2 marzo 2007, e l’art. 2 comma 2 del DLvo 165/01, disapplicano la possibilità di iscrivere alla scuola dell’infanzia bambini anticipatari; i commi 630 e 634 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) abrogano gli anticipi nella Scuola dell'Infanzia (art. 2, DLvo 59/04) ed istituiscono, in via sperimentale, servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi (Classi primavera)
- quota 20% (Decreto ministeriale 28 dicembre 2005): il Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 (Nota 22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome.

 

●  Scuola Primaria

- la Nota 12 settembre 2006, Prot. n. 7798/FR, che stabilisce la cessazione delle "Primine" dal prossimo anno scolastico 2007-2008;

- Portfolio: CM 84/05 del 10 novembre 2005 e Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196, Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596:
ai fini della valutazione individuale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul Portfolio, sia gli strumenti valutativi di cui alla precedente modulistica;

- IRC: CM 84/05 del 10 novembre 2005, ordinanze di sospensiva emesse dal TAR del Lazio in data 1.02.2006 e in data 15.03.2006, Nota 9 febbraio 2006, prot. n. 1196, Nota 9 giugno 2006, prot. n. 690, Nota 12 giugno 2006.06, prot. n. 5596, riportano all'uso della speciale nota prevista dall'art. 309 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994;

- quota 20% (Decreto ministeriale 28 dicembre 2005): il Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 (Nota 22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome;
Con l'accordo sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola, sottoscritto il 2 marzo 2007, e l’art. 2 comma 2 del DLvo 165/01, sono disapplicati:

- la funzione del tutor (prevista dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

- la mobilità del personale legata ai periodi didattici (prevista dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 7, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

- i contratti d'opera relativi a professionalità non riconducibili al profilo dei docenti (previsti dall'articolo 7, comma 4, e dall'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).

 

●  Scuola Secondaria di Primo Grado

- Organici: determinati sulla base del precedente ordinamento fino al 2008-2009 (comma 7, Legge 12 luglio 2006, n. 228)

- quota 20% (Decreto ministeriale 28 dicembre 2005): il Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 (Nota 22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome;
Con l'accordo sulla sequenza contrattuale relativo all'art. 43 del CCNL Scuola, sottoscritto il 2 marzo 2007, e l’art. 2 comma 2 del DLvo 165/01, sono disapplicati:

- la funzione del tutor (prevista dall'articolo 10 comma 5, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

- la mobilità del personale legata ai periodi didattici (prevista dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 7, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

- i contratti d'opera relativi a professionalità non riconducibili al profilo dei docenti (previsti dall'articolo 7, comma 4, e dall'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).

 

●  Scuola Secondaria di Secondo Grado

- Innovazione: il DM 31 maggio 2006 sospende il progetto di innovazione del secondo ciclo (DM 31 gennaio 2006, n. 775)

- avvio riforma: dall'a.s. 2008-2009 (comma 8, Legge 12 luglio 2006, n. 228); l'art. 13, comma 1-quater, della Legge 40/07 prevede che l'avvio della riforma parta dall'a.s. 2009-2010;

- correzioni e integrazioni al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: sino al 19 maggio 2008 (comma 5, Legge 12 luglio 2006, n. 228); tale termine è prorogato al 19 maggio 2009 dall'art. 4, comma 1, del DdL (varato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2007);

- confluenze percorsi (Decreto ministeriale 28 dicembre 2005): il Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 46 abroga le confluenze dei percorsi e la corrispondenza dei titoli di studio;

- biennio d'obbligo (comma 622, Legge 296/06 - Finanziaria 2007): a decorrere dall'a.s. 2007-2008, l'obbligo di istruzione è di almeno 10 anni;

- esami di stato (art.1, Legge 1/07): vengono modificati e sostituiti gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 425/97 (vd. CM 5/07);

- orientamento in uscita (art.2, Legge 1/07): il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi finalizzati all'orientamento ed alla formazione degli studenti ai fini della scelta dei corsi di laurea universitari, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di percorsi della formazione tecnica superiore (IFTS), nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

- quota 20% (Decreto ministeriale 28 dicembre 2005): il Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 (Nota 22 giugno 2006, Prot. n. 721/DIP/Segr) stabilisce che tale quota è appannaggio delle istituzioni scolastiche autonome.

 

●  Poli Tecnico Professionali e Educazione degli Adulti

- Poli Tecnico Professionali: i commi 1 e 2, art. 13, della Legge 40/07 modificano i commi 6 e 8 dell'art. 2 ed abrogano il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, eliminando i Licei Economici e Tecnologici e reintroducendo gli Istituti Tecnici e Professionali ed istituendo (comma 2, art. 1) i "Poli Tecnico Professionali" (anche alla luce del potenziamento dei corsi IFTS - istituiti con l'art. 69 della Legge 144/99 - previsto dai commi 631 e 634 della Legge 296/06 - Finanziaria 2007); l'art. 1 del DdL (CdM 25.1.07) detta le norme generali in materia di istruzione Tecnico-Professionale;

- EDA: i commi 632 e 634 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) riorganizza i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.