Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione . . . . . . [omissis]
EMANA il seguente decreto-legge: (Omissis)
CAPO II
Art. 13
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1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è costituito dal Sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal Sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del Sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10. 2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché "poli tecnico professionali", di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I "poli" sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 3. Al Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i/septies) è aggiunta la seguente: "i/septies/bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o Ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o/bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i/quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i/septies/bis)". 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5/ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento; b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della Giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
(Omissis) |