Debiti formativi: il decreto Fioroni.

 a cura di Serafina Gnech da Professione Insegnante del  9 ottobre 2007

 

Il decreto Fioroni sulle modalità di saldo dei debiti formativi è giunto in porto[1].

Scarno e veloce nella sua formulazione, esso prende l’avvio dalla constatazione che “le attuali modalità di recupero dei debiti formativi (le modalità, cioè, avviate dopo l’abolizione degli esami di riparazione di settembre[2]) non assicurano una adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico”.

L’istituto giuridico dei debiti pecca per la carenza di tempi certi, si legge nella prima parte del decreto, e per le “modalità di regolazione del saldo”.

Ad esse il Ministro pone mano, con l’obiettivo di “migliorare la qualità degli apprendimenti” e di “innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese”.
 

La scansione temporale degli interventi di recupero

Posta in premessa la necessità che i debiti formativi siano recuperati entro la fine dell’anno scolastico, il decreto stabilisce che le istituzioni scolastiche attivino:

  • “interventi didattico-educativi” subito dopo gli scrutini intermedi;

  • “interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi” dopo gli scrutini conclusivi dell’attività didattica curriculare. Questi ultimi devono essere portati a compimento “entro la fine dell’anno scolastico”;

  • “iniziative di sostegno e relative verifiche… entro il termine delle lezioni per gli studenti dell’ultimo anno (a partire dall’a.s. 2008-2009)[3].
     

La tipologia e l’organizzazione degli interventi

La tipologia degli interventi e la loro modalità organizzativa sono liberamente scelti dalle istituzioni scolastiche, ovvero, nella vigente normativa, dal Collegio dei Docenti, che può:

  • avvalersi di docenti interni e/o di docenti esterni;

  • prevedere anche aggregazioni diverse da quelle del gruppo classe;

  • utilizzare il margine del 20% di flessibilità di cui godono le scuole autonome, finalizzandolo alle iniziative di recupero.


La verifica dei risultati

Gli interventi di recupero si concludono con una verifica:

  • una verifica intermedia effettuata dal docente della disciplina della classe di appartenenza;

  • una verifica finale effettuata dal Consiglio di classe, che valuta “i risultati conseguiti” e procede alla formulazione del giudizio definitivo.


L’ammissione alla classe successiva – Lo scrutinio straordinario per gli allievi con debito

L’ammissione dell’allievo alla classe successiva è legata alla valutazione positiva in tutte le discipline, scompare cioè la promozione con debito. Sono dunque previste tre (in presenza di quadrimestri) o quattro (in presenza di trimestri) sessioni di scrutinio:

  • una o due sessioni intermedie (come in passato);

  • una sessione conclusiva delle attività curricolari (come in passato);

  • una sessione straordinaria. Essa è riservata agli allievi per i quali non è stato precedentemente formulato un giudizio netto di ammissione o non ammissione, ma si è proceduto ad un “rinvio della formulazione del giudizio finale”. Questa seduta straordinaria di scrutinio, che si pone a conclusione degli interventi di recupero di fine anno, ha luogo “di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento… e comunque non oltre la data d’inizio dell’anno scolastico successivo”.


L’obbligo di frequenza

Gli allievi che presentano delle insufficienze in una o più discipline “sono tenuti alla frequenza degli interventi” di recupero. L’obbligo decade in presenza di una dichiarazione dei genitori attestante la volontà di non avvalersi delle iniziative della scuola; permane in ogni caso – anche per gli allievi che facciano scelte diverse – l’obbligo di sottoporsi alla verifica conclusiva.
 

L’avvio della nuova normativa – Risorse finanziarie e livello di contrattazione

Nell’ambito di quanto stabilito dal decreto e nel rispetto dei criteri generali che saranno stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, le istituzioni scolastiche definiranno “le modalità di recupero e di verifica” che verranno avviate già a partire dall’anno in corso.

Esse saranno esplicitate nel P.O.F. entro la fine dell’anno solare e comunicate alla famiglie.

Per realizzare gli interventi di recupero le istituzioni scolastiche attingono al fondo I.D.E.I. e alle ulteriori risorse che verranno stanziate per l’anno 2007.

In sede R.S.U. d’Istituto saranno definiti i criteri per l’utilizzazione del personale.

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[1] Si tratta del Decreto Ministeriale n. 80, firmato il 3 ottobre 2007. Riferimenti normativi a parte, esso consta di una premessa e di 11 articoli.

[2]Gli esami di riparazione di settembre furono aboliti dal Ministro Francesco D’Onofrio nel 1995. Contestualmente furono attivati i primi interventi di “sostegno e recupero”, denominati poi Idei: interventi didattici educativi integrativi.

[3] Per i candidati all’Esame di Stato nell’a.s. 2007/2008 vige la normativa introdotta con la legge 1/2007 e già applicata lo scorso anno; a partire dal 2008-09 entra in vigore la normativa che prevede che ”ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato” siano “valutati positivamente… gli alunni che conseguono la media del sei” (D.M. 22/05/07, n. 42).

Treviso 9 ottobre 2007