Debiti formativi: il decreto Fioroni.
a cura di Serafina Gnech da
Professione Insegnante del 9 ottobre 2007
Il decreto Fioroni sulle modalità di saldo dei
debiti formativi è giunto in porto[1].
Scarno e veloce nella sua formulazione, esso prende l’avvio dalla
constatazione che “le attuali modalità di recupero dei debiti
formativi (le modalità, cioè, avviate dopo l’abolizione degli esami di
riparazione di settembre[2]) non assicurano una adeguata risposta al
tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti
durante il loro percorso scolastico”.
L’istituto giuridico dei debiti pecca per la carenza di tempi certi,
si legge nella prima parte del decreto, e per le “modalità di
regolazione del saldo”.
Ad esse il Ministro pone mano, con l’obiettivo di “migliorare la
qualità degli apprendimenti” e di “innalzare i traguardi formativi
delle singole istituzioni scolastiche e del Paese”.
La scansione temporale degli interventi di recupero
Posta in premessa la necessità che i debiti formativi siano recuperati
entro la fine dell’anno scolastico, il decreto stabilisce che le
istituzioni scolastiche attivino:
-
“interventi didattico-educativi” subito dopo
gli scrutini intermedi;
-
“interventi didattici finalizzati al recupero
dei debiti formativi” dopo gli scrutini conclusivi dell’attività
didattica curriculare. Questi ultimi devono essere portati a
compimento “entro la fine dell’anno scolastico”;
-
“iniziative di sostegno e relative verifiche…
entro il termine delle lezioni per gli studenti dell’ultimo anno (a
partire dall’a.s. 2008-2009)[3].
La tipologia e l’organizzazione degli interventi
La tipologia degli interventi e la loro modalità organizzativa sono
liberamente scelti dalle istituzioni scolastiche, ovvero, nella
vigente normativa, dal Collegio dei Docenti, che può:
-
avvalersi di docenti interni e/o di docenti
esterni;
-
prevedere anche aggregazioni diverse da quelle
del gruppo classe;
-
utilizzare il margine del 20% di flessibilità
di cui godono le scuole autonome, finalizzandolo alle iniziative di
recupero.
La
verifica dei risultati
Gli interventi di recupero si concludono con una verifica:
-
una verifica intermedia effettuata dal docente
della disciplina della classe di appartenenza;
-
una verifica finale effettuata dal Consiglio di
classe, che valuta “i risultati conseguiti” e procede alla
formulazione del giudizio definitivo.
L’ammissione
alla classe successiva – Lo scrutinio straordinario per gli allievi
con debito
L’ammissione dell’allievo alla classe
successiva è legata alla valutazione positiva in tutte le discipline,
scompare cioè la promozione con debito. Sono dunque previste tre (in
presenza di quadrimestri) o quattro (in presenza di trimestri)
sessioni di scrutinio:
-
una o due sessioni intermedie (come in
passato);
-
una sessione conclusiva delle attività
curricolari (come in passato);
-
una sessione straordinaria. Essa è riservata
agli allievi per i quali non è stato precedentemente formulato un
giudizio netto di ammissione o non ammissione, ma si è proceduto ad un
“rinvio della formulazione del giudizio finale”. Questa seduta
straordinaria di scrutinio, che si pone a conclusione degli interventi
di recupero di fine anno, ha luogo “di norma entro il 31 agosto
dell’anno scolastico di riferimento… e comunque non oltre la data
d’inizio dell’anno scolastico successivo”.
L’obbligo di
frequenza
Gli allievi che presentano delle insufficienze
in una o più discipline “sono tenuti alla frequenza degli interventi”
di recupero. L’obbligo decade in presenza di una dichiarazione dei
genitori attestante la volontà di non avvalersi delle iniziative della
scuola; permane in ogni caso – anche per gli allievi che facciano
scelte diverse – l’obbligo di sottoporsi alla verifica conclusiva.
L’avvio della nuova normativa – Risorse
finanziarie e livello di contrattazione
Nell’ambito di quanto stabilito dal decreto e
nel rispetto dei criteri generali che saranno stabiliti con Ordinanza
del Ministro della Pubblica Istruzione, le istituzioni scolastiche
definiranno “le modalità di recupero e di verifica” che verranno
avviate già a partire dall’anno in corso.
Esse saranno esplicitate nel P.O.F. entro la fine dell’anno solare e
comunicate alla famiglie.
Per realizzare gli interventi di recupero le istituzioni scolastiche
attingono al fondo I.D.E.I. e alle ulteriori risorse che verranno
stanziate per l’anno 2007.
In sede R.S.U. d’Istituto saranno definiti i criteri per
l’utilizzazione del personale.
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[1] Si tratta del Decreto Ministeriale n. 80,
firmato il 3 ottobre 2007. Riferimenti normativi a parte, esso consta
di una premessa e di 11 articoli.
[2]Gli esami di riparazione di settembre furono
aboliti dal Ministro Francesco D’Onofrio nel 1995. Contestualmente
furono attivati i primi interventi di “sostegno e recupero”,
denominati poi Idei: interventi didattici educativi integrativi.
[3] Per i candidati all’Esame di Stato nell’a.s.
2007/2008 vige la normativa introdotta con la legge 1/2007 e già
applicata lo scorso anno; a partire dal 2008-09 entra in vigore la
normativa che prevede che ”ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato”
siano “valutati positivamente… gli alunni che conseguono la media del
sei” (D.M. 22/05/07, n. 42).
Treviso 9 ottobre 2007