Debiti scolastici:
alcune delle FAQ presenti sul sito del ministero.
dal
MPI,
13/12/2007.
Di
seguito le faq ministeriali raccolte per argomento (link alla pagina
del M.P.I.):
COMPENSI
1. Qual
è il compenso per i docenti che tengono i corsi di recupero?
C'è differenza tra il compenso per i corsi tenuti durante l'anno e
quelli tenuti al termine dello scrutinio finale? Il compenso è
previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5
allegata al testo del nuovo contratto della scuola. In suddetta
tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza dello stesso,
Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi di recupero. Non
c'è differenza tra i corsi tenuti durante l'anno e quelli tenuti al
termine delle lezioni, relativamente al compenso.
2. C'è
differenza di compensi per corsi di sostegno all'apprendimento e corsi
di recupero?
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'O.M. 92/2007, gli interventi di
sostegno rientrano, a tutti gli effetti, nell'attività di recupero e,
in quanto tali, sono retribuiti con le stesse modalità.
3. Perché
il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M. 92/2007 fa riferimento ad un
compenso forfettario per il cosiddetto "sportello"?
E qual è la misura del compenso? Il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M.
vuole evidenziare una distinzione tra l'attività di sportello e quella
di docenza nei corsi di recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini
della loro retribuzione, la cui misura è materia di contrattazione di
istituto.
4. Come
possono essere pagati gli eventuali esperti esterni che tengono i
corsi attivati dopo gli scrutini finali?
Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale
appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di
prestazione d'opera con le modalità previste dall'articolo 40 del
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
5. Se
eventualmente la ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i
docenti in quiescenza, i docenti temporanei o quelli trasferiti, come
faranno ad essere presenti? Potranno rifiutarsi? E se comunque non
saranno presenti come faranno a riunirsi collegialmente i consigli di
classe coinvolti?
Nel caso in cui sia la verifica finale che l'integrazione dello
scrutinio si svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente
trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o
posti in quiescenza, è assicurata il rimborso spesa. Al personale
docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico
è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni
in questione. L'eventuale assenza di un componente del consiglio di
classe dà sempre luogo alla nomina di un altro docente della stressa
disciplina secondo la vigente disciplina.
MODELLI
1.
L'attivazione dei corsi di recupero a fine primo quadrimestre o a fine
anno è determinata dalla corrispondenza automatica un'insufficienza
– un corso di recupero? Ed è il tipo di insufficienza che fa
determinare la consistenza delle ore di recupero?
Non c'è corrispondenza automatica tra l'insufficienza rilevata e la
frequenza di corsi di recupero appositamente istituiti. Il consiglio
di classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di
raggiungere autonomamente, con lo studio individuale, gli obiettivi
formativi stabiliti dai docenti. In caso di insufficienza in una o più
discipline rilevata in sede di scrutinio, periodico o finale, il
consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei risultati
raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio
individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi.
2.
La
durata non inferiore a 15 ore si riferisce ad ogni singolo intervento
di recupero oppure riguarda la somma complessiva di ore che durante
tutto l'anno ogni singolo consiglio di classe può destinare alle
azioni in cui si articola l'attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la durata di
almeno 15 ore solo come criterio di massima <<di norma>> e che tale
indicazione oraria si riferisce soltanto ad interventi di recupero
strutturati. Spetta al consiglio di classe la responsabilità di
decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti,
quali azioni di recupero debbano essere fatte in modo strutturato in
orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e quali altre
ricorrendo alla quota del 20% dell'autonomia scolastica o allo studio
personale dello studente anche assistito da qualche ora di sportello.
3. Le
15 ore, che costituiscono, secondo l'ordinanza ministeriale 92/2007,
la durata minima delle azioni in cui è articolata l'attività di
recupero, si riferiscono alle azioni attivate solo durante il periodo
delle lezioni, escluso, quindi, il periodo successivo agli scrutini di
fine anno, oppure si riferiscono anche a tale periodo?
L'ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni che si
svolgono durante l'anno e quelle che vengono predisposte per il
periodo che segue la conclusione degli scrutini finali. Pertanto la
consistenza, di norma, di 15 ore degli interventi di recupero si
riferisce alle iniziative che si realizzano sia prima che dopo gli
scrutini di giugno.
4. Come
si concilia quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 dell'O.M.
92/2007, secondo cui la determinazione della consistenza oraria da
assegnare ad ogni singolo intervento di recupero è lasciata
all'autonomia delle istituzioni scolastiche, con la precisazione,
riportata al comma 9 della stessa ordinanza, per cui la durata delle
azioni non può essere inferiore a 15 ore?
L'indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di
carattere orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.
5. Quante
azioni di recupero si possono prevedere per lo stesso studente
nell'arco di un anno? A quanti corsi può uno studente partecipare
contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve partecipare non
può essere definito aprioristicamente, né per il periodo delle lezioni
né tanto meno per quello successivo agli scrutini finali. Spetta ai
Consigli di classe ogni decisione in merito. Ovviamente, il consiglio
di classe terrà conto della necessità di evitare un'eccessiva
concentrazione di carichi di lavoro per gli studenti interessati.
6. Per
una stessa materia quanti corsi si possono attivare nell'arco
dell'anno scolastico?
Non c'è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina. Al
termine di ciascun corso sono previste delle verifiche, che
costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte
sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di
obiettivi formativi di più alto livello.
7. Qual
è il numero minimo di alunni per poter attivare un'azione di recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per
l'attivazione degli interventi di recupero. Ogni istituzione
scolastica progetterà iniziative rispondenti a principi di efficacia e
di efficienza, costituendo gruppi con carenze formative omogenee,
auspicabilmente contenuti nel numero.
8. Chi
decide la formazione dei gruppi studenti per la partecipazione ad uno
stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su
proposta dei docenti delle materie interessate, nell'ambito dei
criteri stabiliti dal collegio docenti e attraverso un'azione
coordinata dal dirigente scolastico. I gruppi possono essere formati
da studenti della stessa classe o di classi parallele, oppure di
classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi casi, c'è
l'esigenza di raccordo tra il docente che svolge l'attività di
recupero e i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così
costituito.
9. Possono
prevedersi azioni di recupero che prescindano da ore aggiuntive
pomeridiane extracurricolari?
L'ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al raggiungimento
del recupero di lacune e difficoltà di cui quelle organizzate in
orario extra-curricolare costituiscono soltanto una delle possibilità.
10. Il
cosiddetto "recupero in itinere" è legittimo e può sostituire
l'attivazione di corsi di recupero?
Il recupero "in itinere" può essere sostitutivo dei corsi di recupero
solo per gli studenti che riescono comunque a colmare
tempestivamente le loro lacune nel corso delle ordinarie attività
didattiche. Ciò non significa però che la scuola sia esonerata
dall'obbligo di istituire i corsi per quegli altri studenti che invece
non siano riusciti a recuperare.
11. Quali
possono essere altre modalità di recupero che non siano i corsi
pomeridiani oppure l'utilizzo della quota del 20% prevista dal D.M. n.
47 del 13 giugno 2006
L'ordinanza, all'articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una pluralità
di azioni per il recupero. Le istituzioni scolastiche, nella loro
autonomia, adottano ogni forma di flessibilità nella organizzazione
delle attività di recupero, realizzando all'occorrenza anche corsi
mirati in orario extracurricolare per gli alunni che presentino
insufficienze di rilievo.
12. Può
un docente che ha segnalato il debito non proporsi per tenere il
corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di
insegnamento e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di
alunni provenienti da classi diverse, può anche verificarsi il caso di
un docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di
classe segnali l'esigenza di recupero e poi non possa tenere il
relativo corso. Sussiste però l'obbligo per tale docente di dare
indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l'accertamento e
di valutarne i risultati.
13. Chi
decide di avviare un corso di recupero? E quando iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei
rispettivi consigli di classe per gli studenti che riportano voti di
insufficienza in occasione delle valutazioni periodiche o degli
scrutini intermedi o, per gli studenti per i quali viene sospeso il
giudizio, in occasione degli scrutini di fine anno.
14. Se
gli interventi di sostegno rientrano nelle attività di recupero anche
tali azioni devono rispettare la consistenza minima delle 15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell'attività di recupero, gli
interventi di sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a
prevenire l'insuccesso scolastico, e sono realizzati in ogni periodo
dell'anno scolastico. Sono programmati dai Consigli di classe ad
inizio d'anno sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei
docenti, sono riportati nel piano annuale delle attività del consiglio
di classe e sono esplicitati anche nel piano dell'offerta formativa
della scuola. Il sostegno all'apprendimento è un'opportunità didattica
volta a favorire il successo formativo. Pertanto è rimessa
all'autonoma decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore
per gli interventi di sostegno.
15. Gli
alunni sono tenuti a frequentare le attività di sostegno finalizzate a
prevenire l'insuccesso scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la
partecipazione attiva degli studenti, dandone adeguata informazione
alle famiglie che possono tuttavia anche comunicare di non aderire
alle attività programmate dalla scuola e di voler risolvere il
problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle attività assume
l'obbligo della relativa frequenza.
16. Da
quali atti documentali potrà risultare che il consiglio di classe ha
predisposto i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di
classe viene registrata nel verbale delle riunioni dell'organo
collegiale con l'indicazione della tipologia, della consistenza oraria
e del numero degli studenti che sono tenuti a partecipare. Saranno
altresì verbalizzati i risultati delle verifiche relative agli
interventi di recupero.
17. Il
c.d. "sportello" di cui parla il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M.
92/2007 è da considerarsi recupero a tutti gli effetti oppure si
configura come sostegno all'apprendimento? E gli alunni sono tenuti a
frequentarlo?
L'ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell'articolo 2 assegna
allo "sportello" compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella
promozione dello studio individuale. Pertanto si configura come un
supporto all'apprendimento che, pur di natura non obbligatoria,
costituisce una opportunità di cui avvalersi.
18. Quante
ore di "sportello" possono essere previste?
E' rimessa all'autonoma decisione dei Consigli di classe, nell'ambito
dei criteri stabiliti dal collegio docenti, la consistenza oraria
dello sportello e non è previsto un minimo o massimo di ore.
19. In
presenza di pochi alunni con insufficienze in una classe si attivano
ugualmente le azioni di recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli
interventi di recupero, anche raggruppando gli studenti provenienti da
più classi, purché con carenze formative omogenee. Anche in assenza di
questo requisito, si devono comunque attivare gli interventi di
recupero.
CORSI DA REALIZZARE
DOPO GLI SCRUTINI DI FINE ANNO
1. C'è
una sostanziale differenza tra corsi di recupero attivati dopo lo
scrutinio finale e quelli invece che si realizzano durante l'anno?
No.
2. Quanti
corsi un consiglio di classe può predisporre nel periodo successivo
agli scrutini finali ?
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti
che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti
valuta la possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi
formativi della o delle discipline interessate entro il termine
dell'anno scolastico o mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di
recupero. Quindi sono rimesse alla valutazione collegiale del
consiglio di classe, nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio
docenti, coerentemente con la natura didattica delle lacune
evidenziate, la tipologia e la consistenza oraria degli interventi di
recupero.
3. In
quali circostanze e con quali modalità ci si può rivolgere ad esperti
esterni, esclusi gli Enti "profit"?
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in
primo luogo i docenti in servizio nell'istituto. Solo in seconda
istanza, con motivazione da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di
classe, si ricorre a docenti della propria o di altra istituzione
scolastica autonoma anche ITD, purché con rapporto d'impiego in atto,
e a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit". I docenti
esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati dal
dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati dal
collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli "esperti" anche docenti reperiti dalle
graduatorie del proprio istituto o di istituti viciniori.
4. Per
ragioni oggettive di organizzazione si può rinviare tutto a settembre,
compresi i corsi di recupero?
L'O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali
e delle relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei
docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da
scuola a scuola e da classe a classe, e della esigenza di concedere
allo studente anche i tempi necessari per lo studio individuale. Su
tale aspetto organizzativo non possono fornirsi indicazioni
prescrittive poiché spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle
competenze degli altri organi della scuola, il compito di organizzare
le operazioni nel modo più efficace.
L'ACCERTAMENTO
1. Chi
predispone le prove per l'accertamento del superamento dei debiti? C'è
differenza tra accertamento durante l'anno scolastico e quello che
avviene a seguito dei corsi attivati dopo gli scrutini finali?
Le prove per l'accertamento sono disposte dal docente delle materie
interessate nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del
consiglio di classe, può non coincidere col docente che ha tenuto il
corso di recupero. In questa eventualità si rileva la necessità di un
raccordo indispensabile tra i due diversi docenti. Non c'è differenza
sostanziale nelle modalità tra l'accertamento durante il periodo delle
lezioni e quello effettuato al termine del corso di recupero
organizzato a seguito di sospensione del giudizio negli scrutini
finali.
2. Può
un docente diverso da quello del consiglio di classe, anche esterno,
chiamato a tenere i corsi dopo gli scrutini finali predisporre lui le
prove? E le deve correggere lui?
Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso
dal docente titolare della materia interessata nel recupero, non può
predisporre le prove, né le può valutare. Spetta al docente titolare
delle discipline oggetto di intervento predisporre le prove di
accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da
parte del docente che ha tenuto i corsi.
3. La
verifica è effettuata immediatamente dopo la conclusione dei corsi di
recupero? Oppure può passare un certo tempo tra la fine dei corsi, la
verifica e l'espletamento dello scrutinio sospeso?
Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione
temporale, sono determinate dai consigli di classe. Quelle finali,
sempre condotte dai docenti delle discipline interessate, si svolgono
secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Compete al
dirigente scolastico il raccordo ottimale delle operazioni.
4. Quali
e quanti sono i docenti che saranno presenti all'accertamento per
iniziative attivate dopo gli scrutini finali?
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e
sono condotte dai docenti delle discipline interessate con
l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. La
decisione nel merito è assunta collegialmente dal consiglio di classe
nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Uno
studente che non viene promosso alla classe successiva in sede di
integrazione dello scrutinio, è tenuto a recuperare nell'anno
scolastico successivo i debiti rilevati nello scrutinio di giugno e
non saldati entro la conclusione dell'anno scolastico?
No. L'alunno ripete l'anno.
6. Lo
studente può sottrarsi all'accertamento successivo al corso di
recupero effettuato in corso d'anno prima dello scrutinio di giugno?
No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di
giugno si terrà conto anche dell'esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente effettuati.
7. Nello
scrutinio di fine anno quante sono le insufficienze che fanno
sospendere il giudizio? Può essere rinviato all'anno scolastico
successivo il recupero di eventuali carenze non gravi?
La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà
conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline che presentano
insufficienze entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero. Pertanto non ci può essere un numero
predefinito di insufficienze, perché scatti la sospensione del
giudizio piuttosto che il giudizio di non promozione. Il collegio dei
docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello
scrutinio finale.
8. L'insufficienza
in materie che non sono presenti l'anno successivo nel curricolo
comporta necessariamente la partecipazione ai corsi di recupero?
L'alunno è tenuto a partecipare al
corso di recupero relativo a materie non presenti nel piano di studio
dell'anno successivo, se il consiglio di classe decide in tal senso e
di conseguenza deve sottoporsi alle verifiche predisposte.
9. In
presenza di giudizio sospeso a fine anno come fa l'alunno a conoscere
i suoi voti in tutte le materie se l'ordinanza dispone che all'albo
dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione
del giudizio"?
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica
alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di
classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente
dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non
abbia raggiunto la sufficienza.
10.
Se uno studente del triennio finale dei corsi di studi è promosso a
conclusione dei corsi di recupero, può ugualmente concorrere alla
banda alta della fascia del credito scolastico come gli altri studenti
promossi allo scrutinio di giugno?
Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione dello
scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso
viene espressa una valutazione positiva si procede con l'assegnazione
del punteggio di credito nella misura prevista dalla tabella A
allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il citato decreto individua gli
elementi da prendere in considerazione per l'attribuzione del credito
scolastico.
11. Risulta
non promosso lo studente che all'accertamento finale non riesce a
raggiungere la sufficienza in una o più materie oggetto di recupero?
In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente
all'espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero,
il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello
studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello
studente stesso alla classe successiva. L'esito delle verifiche è uno
degli elementi che concorrono alla valutazione complessiva.
STUDENTI DELL'ULTIMO
ANNO
1.
Che cosa prevede la nuova normativa
per gli studenti che nell'anno scolastico 2007/2008 frequentano
l'ultimo anno?
Per i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno scolastico
2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi
e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1
dell'11 gennaio 2007. Pertanto, il consiglio di classe procede ad una
valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle
conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di
studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi
compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione
idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. All'alunno
promosso all'ultima classe con debito formativo, va attribuito il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. In
caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il
consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale del
corrente anno scolastico il punteggio minimo assegnato, nei limiti
previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
Per quanto riguarda il punteggio del credito scolastico, continuano ad
applicarsi le tabelle allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
SCRUTINIO FINALE
1.
Come si svolge lo scrutinio finale?
Si assegnano i voti agli alunni per i quali si decide la sospensione
del giudizio finale?
Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001, con la
differenza che nei confronti degli alunni che nei confronti degli
studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più
discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla
base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione
della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e
di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di
recupero. In tale caso, il consiglio non procede alla approvazione dei
voti proposti. Sono comunicati alle famiglie i soli voti proposti
nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia
raggiunto la sufficienza. Si procede alla approvazione di tutti i voti
in sede di integrazione dello scrutinio, dopo l'effettuazione della
verifica dei risultati degli interventi di recupero.