La direttiva sull'Invalsi.
Anna Pizzuti da
Fuoriregistro,
27/8/2006
Ormai il sistema sembra essere entrato a regime,
quindi si prosegue con la politica delle
modifiche ed integrazioni. Il fatto che essa, più che al
cacciavite, faccia pensare al gambero, non esime dall'analisi e dalla
valutazione degli atti del nuovo ministro.
Da una direttiva all'altra, ora tocca all'INVALSI.
Direttiva n. 27 del
13 marzo 2006 |
Direttiva senza numero del 25 agosto 2006 |
Art. 1
Provvedere alla valutazione di sistema a
conclusione dell’anno scolastico 2006-2007, adottando le
metodologie d’indagine più opportune maturate anche sulla base
delle precedenti esperienze, con riferimento:
All’atteggiamento ed alla partecipazione
delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio
nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed
internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta
formativa in seguito all’analisi dei risultati delle precedenti
rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e,
relativamente al primo ciclo, all’attuazione della riforma
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Art 1
Provvedere alla valutazione di sistema a
conclusione dell’anno scolastico 2006-2007, adottando le
metodologie d’indagine più opportune maturate anche sulla base
delle precedenti esperienze, con riferimento:
alla spesa per l’istruzione ed alle risorse
finanziarie, strutturali ed umane utilizzate, alla regolarità dei
percorsi ed all’ abbandono scolastico;
All’atteggiamento ed alla partecipazione
delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio
nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed
internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta
formativa in seguito all’analisi dei risultati delle precedenti
rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e,
relativamente al primo ciclo, tenuto conto delle modifiche
intervenute e dei processi di evoluzione in atto del quadro
ordinamentale e strutturale di tale segmento scolastico
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Art 2
Provvedere alla valutazione degli
apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007,
dell’italiano, della matematica e delle scienze, con riferimento
alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della
scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della
scuola secondaria di II grado.
Per il sopraccitato anno scolastico,
l’attività di valutazione del primo ciclo è obbligatoria, in
quanto connessa all’attuazione della riforma del primo ciclo del
sistema scolastico, introdotta dal decreto legislativo n. 59 del
2004 che ne disciplina i percorsi. L’attività di valutazione del
secondo ciclo è, invece, ancora facoltativa in quanto l’attuazione
del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 decorre dall’a.s.
2007-2008 e richiede, quindi, l’adesione volontaria delle scuole.
In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative agli
apprendimenti terranno conto della peculiarità delle diverse
tipologie e dei vari indirizzi.
La somministrazione delle prove, per ciascun
ciclo scolastico, dovrà essere effettuata, contestualmente su
tutto il territorio nazionale, stabilendo un’unica data per lo
svolgimento delle stesse. la somministrazione dovrà favorire forme
e mezzi di intervento idonei a garantire la trasparenza e
l’affidabilità dei dati rilevati.
Per quanto attiene alle predette prove di
apprendimento dovrà inoltre essere favorito il più possibile il
ricorso alla somministrazione informatica
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Art. 2
Provvedere alla valutazione degli
apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, sulla
base di appropriate metodologie scientifiche di valutazione e
taratura degli item. La somministrazione delle prove dovrà essere
effettuata su un campione di Istituti, previamente individuato con
metodo statistico, e dovrà riguardare gli insegnamenti
dell’italiano, della matematica e delle scienze, con riferimento
alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della
scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della
scuola secondaria di II grado, tenendo conto, per tale grado di
studi, delle peculiarità delle diverse tipologie dei vari
indirizzi..
La somministrazione delle prove dovrà essere
effettuata mediante l’assistenza di rilevatori esterni, stabilendo
un’unica data per lo svolgimento delle stesse. In ogni caso la
somministrazione dovrà favorire forme e mezzi di intervento idonei
a garantire la trasparenza e l’affidabilità dei dati rilevati. Gli
esiti delle rilevazioni saranno messi a disposizione delle
istituzioni scolastiche al fine di supportare l’attività di
valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni,
la quale rimane di esclusiva competenza dei docenti |
Art. 13
Predisporre per l’anno scolastico 2006-2007,
secondo la normativa attuativa dell’articolo 3, comma 1, lettera
c)della legge 28 marzo 2003 n. 53, le prove a carattere nazionale
sulla base delle relative indicazioni ministeriali |
Art. 13
3) Provvedere alla predisposizione ed
all’offerta di modelli di terza prova, prevista in sede d’esame di
Stato conclusivo della scuola secondaria superiore per gli
Istituti tecnici e professionali, dando particolare risalto alle
tipologie di cui all’art.1, comma 1, lettera f del
decreto 20 novembre 2000, n. 429
4) Individuare, entro quattro mesi
dall’emanazione della presente direttiva, procedure, criteri e
modalità di utilizzazione delle prove scritte degli esami di stato
conclusivi della scuola del primo ciclo e della secondaria
superiore, ai fini della valutazione dei livelli generali di
apprendimento in uscita dai relativi percorsi scolastici, anche
con riferimento alle esperienze maturate in campo europeo. |
La brevità dei testi consente un confronto
diretto: nella tabella che ho costruito, ho provato ad evidenziare in
rosso quelle che - a mio avviso, ma potrei anche sbagliarmi, visto il
filo sottile che separa le due modalità operative - sono le modifiche,
in blu quelle che mi appaiono come integrazioni.
Prima di valutarle nello specifico, una premessa sotto forma di
dubbio: se si è intervenuti solo su tre articoli della direttiva
morattiana, potrebbe voler dire che gli altri restano in vigore. Mi
riferisco, in particolare, ai punti 7 ed 8 della direttiva del
ministro precedente, che riguardano, rispettivamente, la
collaborazione con altri organismi ministeriali alla valutazione delle
azioni relative all'attuazione del diritto-dovere e dell'alternanza
scuola-lavoro come da decreti (sempre morattiani) che il ministro
attuale (ma se lo ricorda?) ha sospeso.
Tornando ai punti - mi si passi il neologismo di comodo -
modintegrati, la
duplice esperienza di critica integrale all'intero sistema e di
verifica sul campo di tutti i suoi limiti, mi porta a fare le
valutazioni che seguono.
Articolo 1
L'introduzine del riferimento alla valutazione
della "spesa per l'istruzione ed
alle risorse finanziarie, strutturali ed umane utilizzate, alla
regolarità dei percorsi ed all' abbandono scolastico;"
non è, per chi, come me, ha compilato almeno una volta il questionario
di sistema dell'Invalsi , una novità, perché anche in quella sede - ed
erano le tabelle più complesse - venivano chieste informazioni sul
bilancio della scuola e sugli esiti degli alunni, dai quali era facile
ricavare gli abbandoni. Dovremo magari verificare se le richiesta
saranno più mirate, più facilmente leggibili e collegate tra di loro.
Ma se ci si rende conto che una scuola spende molto, con risultati
scarsi (bocciature? minima partecipazione degli alunni alle attività?
abbandoni?) cosa si fa? Si tagliano i fondi? O si apre un contenzioso
sulle modalità autovalutative della singola scuola, il che sarebbe una
soluzione accettabile anche se con dubbie ricadute sull'autonomia?
Decisamente sibillino, inoltre il linguaggio nella parte finale
dell'articolo: le "modifiche
intervenute"
si riferiscono al cambio di maggioranza? E i "processi evolutivi in
atto" alla riforma Moratti non abrogata? E come si fa a tenere i due
riferimenti nello stesso periodo?
Articolo 2
Su questo il giudizio è più complesso. La
somministrazione a campione sembra andare incontro ad alcune
proposte emerse nel corso del dibattito
degli ultimi anni e, comunque, potrebbe essere letta da qualcuno- con
un po' di buonismo- come una bella girata di cacciavite rispetto
all'obbligatorietà già in atto nelle elementari e medie (che il
ministro continua a chiamare primaria e secondaria di primo grado) e
prevista nella secondaria di secondo grado a partire dall'a.s.
2007-2008. A me sembra che - non essendo messa in dubbio in alcun modo
dal ministro la necessità ed il metodo della valutazione - ci si
voglia adeguare ai sistemi in uso per altre valutazioni (PISA, ad
esempio) che coinvolgono un numero relativamente basso di scuole. Da
rilevare anche, sempre se vogliamo essere buoni, l'affermazione che "valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, la quale rimane
di esclusiva competenza dei docenti"
Cosa della quale, peraltro, nessuno aveva mai dubitato.
E tocca, inoltre, fidarci che il tutto avvenga "sulla
base di appropriate metodologie scientifiche di valutazione e taratura
degli item", cosa che del resto era
prevista anche in un punto specifico della direttiva morattiana e che
veniva messa in pratica come tutti sappiamo. A presenza
dell'osservatore esterno è poi un altro esempio di ambiguità: serve a
controllare che le scuole scelte non si ribellino? Che gli insegnati
non aiutino gli alunni durante le prove? A giudicare qualsiasi altro
loro atteggiamento? A raccogliere le critiche ed a farsi carico di
riportarle?
Articolo 13
Questo articolo appare completamente modificato,
rispetto al precedente ed in modo - bisogna riconoscerlo - quasi del
tutto migliorativo. Non viene detto chiaramente - e non ci meraviglia,
conoscendo ormai il metodo - che l'Invalsi viene escluso dalla
predisposizione diretta delle prove d'esame, mentre si lascia solo
intuire che gli vengono riaffidati - sempre rispetto agli esami -
alcuni dei compiti che erano del vecchio CEDE, cioè quelli di
raccogliere e riproporre i modelli di terze prove, e di riflettere, in
generale, sull'andamento e sui risultati degli esami di Stato. Da
notare anche il riferimento all'esame di terza media che presenta
aspetti interessanti su cui riflettere.
Qualche perplessità, invece, sul particolare risalto che deve essere
dato alla tipologia di terza prova specifica per gli Istituti tecnici
e professionali. Se la recente
riforma degli esami di Stato
attribuisce, in questi istituti, anche alla seconda prova carattere
tecnico-pratico e laboratoriale, il dubbio sulla ridondanza potrebbe
essere legittimo.
Conclusione
Non è questa la politica scolastica che mi
aspettavo dal nuovo governo. Confesso che mi impegno anche a cercare,
negli atti del nuovo ministro, nella foresta delle modifiche e delle
integrazioni, le tracce della discontinuità tanto attesa. Ma occorrono
una forte lente di ingrandimento ed una vista da falchetto, per
individuarle. E, spesso, nemmeno queste bastano.
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