Lettera circolare e Atto di indirizzo: di Reginaldo Palermo da Pavone Risorse del 3/9/2006
Passati gli entusiasmi generali dei momenti successivi alla emanazione della Lettera circolare e dell’Atto di Indirizzo sul nuovo anno scolastico, proviamo a fare una analisi un po’ più puntuale dei due documenti e vediamo se davvero si tratta di atti che "demorattizzano" la scuola.
Esaminiamo in particolare l’atto di indirizzo. Si legge nella Premessa: Il processo di riforma dell’intero sistema di istruzione e formazione, avviatosi verso la metà degli anni ’90, non è ancora completato ed è comprensibile il disagio del personale della scuola, costretto ad operare in situazione di «cantiere aperto».
Commento: non è forse un po’ eccessivo ammettere che il processo
riformatore dura ormai da un decennio e non si è ancora concluso ?E’
normale un Paese che impiega più di 10 anni solo per "impostare" un
processo riformatore ?
Poche righe dopo si legge: ...va ripensato il modo stesso di realizzare le riforme, che non vanno intese come qualcosa di rigidamente e minuziosamente definito, da applicare e destinato a regolamentare per lungo tempo il sistema, ma come quadro generale di linee guida che richiedono una interpretazione intelligente e consentono una continua adattabilità. Il costo è quello dell’incertezza sostenibile, mentre il guadagno è quello di una sempre più significativa autonomia culturale e professionale. Commento: ottimo, questo richiamo alla autonomia, ma se poi il Ministro darà retta, come ha fatto quasi sempre finora, alle richieste dei sindacati che – in questo caso specifico – propongono, anzi pretendono, che le schede di valutazione delle classi intermedie vengano rigidamente definite a livello ministeriale, di che autonomia si parla? Per non parlare poi delle regole per le nomine dei supplenti temporanei concertate da Ministero e Sindacati e che non lasciano il benchè minimo spazio alla autonomia gestionale e organizzativa delle scuole creando un abbassamento decisivo della qualità del servizio scolastico che in alcuni casi non viene addirittura erogato proprio per la impossibilità di nominare insegnanti supplenti a causa della farraginosità delle norme.
Sempre nella Premessa si legge: Nella predisposizione del POF e del relativo curricolo didattico si manifesta appieno l’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo che è propria dell’istituzione scolastica, una autonomia funzionale alla piena valorizzazione e realizzazione della persona umana, con le sue relazioni, così come richiamato tanto dalla normativa sull’autonomia quanto dalla successiva legge n. 53/’03
Commento: sarebbe troppo chiedere un po’ di coerenza nelle
affermazioni che chiamano in causa la legge n. 53 ?
Passiamo al paragrafo "il curricolo come espressione dell’autonomia progettuale" Si legge nelle prime righe del paragrafo: Con il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche vengono meno i ‘Programmi Nazionali, sostituiti, da un lato, da ‘Indirizzi’ o ‘Indicazioni’ nazionali e orientamenti per la scuola dell’infanzia, che devono essere molto essenziali nella loro parte prescrittiva e, dall’altro, dal curricolo didattico elaborato dalle scuole all’interno del Piano dell’Offerta Formativa.
Commento: con questa affermazione si intende forse dire che il DPR 275
(Regolamento sulla autnomia) ha fatto venir meno i Programmi delle
elementari del 1985 e quelli delle Medie del 1979 ?
Più oltre la nota di indirizzo precisa: Nel predisporre la loro offerta formativa le scuole avranno come punti di riferimento il complesso delle indicazioni desumibili dal quadro normativo vigente
Commento: prendiamo atto, senza commentare, che secondo il Ministero i
punti di riferimento per costruire il POF sono dati dalle indicazioni
in vigore
Sempre nello stesso paragrafo si legge: Spetta, ad esempio, alla comunità professionale stabilire la concreta organizzazione degli ambiti di insegnamento, avendo individuato le soluzioni nelle quali si opera, delle risorse disponibili e del progetto pedagogico appaiano le più funzionali, salvaguardando in ogni caso il principio della collegialità e corresponsabilità che ha nel team o gruppo docente il suo naturale riferimento.
Commento/domanda: ma se è così, non ne deriva che anche la costruzione
delle cattedre (soprattutto nella scuola media inferiore) non può più
essere centralizzata ?
Più oltre: Ed è ancora nella prospettiva dell’autonomia che si rivalutano le stesse controverse questioni del tutor e a seguito della disapplicazione dei commi 5, 6 e 7 dell’art.7 del D.L.vo 59/2004 disposta dall’art. 2 dell’Accordo sulla sequenza contrattuale del 17 luglio u.s., viene, infatti, chiaramente restituita alla responsabilità delle scuole l'attribuzione di tutte quelle funzioni previste dagli artt. 24 (funzione docente), 25(profilo professionale) e 26 ( attività di insegnamento) del vigente contratto scuola, e in quanto tali di pertinenza di tutti i docenti, in un quadro di pari responsabilità tra i docenti contitolari, senza dar luogo ad alcuna figura docente gerarchicamente distinta o sovraordinata. Commento: perché non la raccontiamo tutta ? Perché il Ministro non ricorda che l’intesa del 17 luglio non è ancora stata recepita dal Governo e - a maggior ragione - non ha ancora ottenuto la registrazione dalla Corte dei Conti ? Non sarebbe il caso, di usare un pochino di cautela su questo aspetto?
E ancora: In definitiva, le funzioni di progettazione, gestione delle attività curricolari, valutazione, orientamento, rapporti con i genitori, sono di pertinenza di tutti i docenti che operano collegialmente all'interno del team docente (ivi compresi gli insegnanti specializzati sul sostegno)
Commento: Questo significa che una serie di attività deve essere
svolta in modo assolutamente collegiale.
Al termine del paragrafo si legge il seguente passaggio: Il richiamo al Dpr 275/99 (ed all'art 4 della sequenza contrattuale stipulata il 17-7-2006) consente di meglio distinguere il concetto di attività curricolari comuni ed opzionali (da inserire comunque nell'orario obbligatorio onnicomprensivo e di pertinenza della scuola) e di attività facoltative, chiaramente aggiuntive e da negoziare con i genitori degli allievi. Commento: qualcuno ci spiega che caspita vuol dire questa frase ?
L’azione di insegnamento e la valutazione
Ma le osservazioni più interessanti sono contenute forse in questo
ultimo paragrafo che meriterebbe di essere discusso riga per riga. Non è, pertanto, vincolante l’adozione di una particolare forma progettuale rispetto ad altre possibili e diverse, ma è vincolante che le progettazioni dei percorsi didattici siano orientate a sviluppare le competenze fondamentali, a garantire il raggiungimento degli standard stabiliti, siano attente a promuovere il protagonismo dell’alunno, chiamato ad «apprendere ad apprendere», siano sufficientemente flessibili per consentire un insegnamento individualizzato negli obiettivi da raggiungere ed un apprendimento personalizzato nei modi e nei tempi per conseguirli. (le sottolineature sono nostre) Commento: ma la personalizzazione non doveva essere cancellata ? perché qualcuno non spiega chiaramente che differenza c’è fra insegnamento individualizzato e apprendimento personalizzato, in modo che lo possano capire anche i docenti e i dirigenti scolastici "normali"?
In questa ottica, la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione educativa appartengono a tutti i docenti e rappresentano tratti essenziali della funzione docente. Commento: cosa si intende per documentazione educativa ? nel concreto di che si tratta ? Di qualunque cosa si tratti resta il fatto che la formulazione lascia chiaramente intendere che è comunque atto dovuto che appartiene pienamente alla funzione docente. Non sarebbe male però se qualcuno, a questo punto, ci spiegasse con parole semplici cosa è la documentazione educativa dei processi formativi.
La valutazione, nella scuola di base, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. L'attestazione dei traguardi intermedi via via raggiunti negli apprendimenti sarà affidata a sobrie schede di valutazione, mentre la certificazione delle competenze sarà proposta in un'ottica sperimentale solo per l'ultimo anno del ciclo di base, come descrizione degli esiti raggiunti da ciascun allievo rispetto a criteri [standard] preventivamente definiti, sulla base di un modello nazionale definito da questo Ministero.
Commento: a chi spetta predisporre le "sobrie schede di valutazione" ?
Altre eventuali forme di documentazione dei processi formativi (dossier, cartelle, portfolio, ecc.) saranno rimesse alla piena autonomia delle scuole, segnalando il loro carattere prettamente formativo e didattico, di supporto ai processi di apprendimento degli allievi, essendo esclusa tassativamente ogni loro funzione di certificazione, attestazione, valutazione.
Commento: si parla di "altre" forme di documentazione dei processi
formativi lasciando intendere che prima si sia parlato già di forme
analoghe; il riferimento è forse alla "documentazione" di poche righe
sopra che però non è stata specificata ? E perché poi si usa il
termine "eventuale" ? Per indicare che dossier, cartelle e portfolio
si possono eventualmente attivare ?
Veniamo adesso alla Lettera circolare Si legge Allo stato, va evidenziato che si è in attesa degli esiti dei contenziosi in atto relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle conclusioni del Garante della privacy relativamente al trattamento dei dati sensibili. Commento: il riferimento al Garante è poco comprensibile; per quanto se ne sa il Garante ha già espresso il proprio parere in merito esattamente il 26 luglio 2006 (il parere è disponibile alla pagina www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID= 1321703)
Per le ragioni suesposte e tenuto conto del carattere provvisorio delle Indicazioni nazionali e della circostanza che occorre procedere ad una complessiva revisione delle stesse, nonché all’emanazione dei Regolamenti definitivi di attuazione del decreto legislativo n. 59/2004, soccorrono fondate ragioni per suggerire di soprassedere dall’applicazione delle modalità di valutazioni introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento
Commento: il Ministro conferma che non c’è
nessuna intenzione di cancellare il decreto n. 59; il programma di
lavoro prevede anzi di provvedere quanto prima alla emanazione dei
regolamenti di attuazione previsti dal decreto stesso. Resta un problema: le scuole che decidono di utilizzare la quota del 20% del curricolo come fanno a esprimere la valutazione relativa alle nuove discipline ?
Francamente questa parte della lettera circolare
ci sembra la più complessa e soprattutto non ci pare che elimini dubbi
e perplessità, tutt’altro. |