Graduatorie Permanenti e supplenze: alcune proposte. Andrea Florit, dal Coordinamento Precari di Venezia, 29/12/2005
Continuiamo a pubblicare alcune nostre proposte relative alle GP e alle nomine di supplenza (anche come spunto di riflessione), finalizzate alla produzione di un apposito DL. Prime proposte:
P1)
Approfittando del rinnovo biennale delle GP in vigore quest'anno: le
domande per l'aggiornamento e l'integrazione delle GP vengono
prodotte, ogni anno, dagli interessati tra il 14 agosto ed il 12
settembre dell'anno antecedente a quello della pubblicazione, facendo
valere, quindi, i titoli conseguiti fino all'a.s. già concluso. P2) Abolizione del raddoppio del punteggio per il servizio in montagna, isole minori e penitenziari, a decorrere dal servizio prestato nell'a.s. 2006/07, ovvero sua conversione in titolo di preferenza a parità di punteggio (alla stessa stregua dei figli a carico) per ogni anno di servizio "disagiato". P3) Iscrizione nelle GP e GCI di un'unica provincia. Per la prima fascia delle GCI, l'iscrizione in GP comporta l'inserimento nelle GCI di "tutte" le scuole della provincia (in pratica la GP viene a coincidere in tutto e per tutto con la 1^ fascia della GCI). Gli iscritti nelle GP di due province mantengono tale prerogativa, pur permanendo il vincolo della provincia unica per GP+GCI. P4) Suddivisione delle supplenze nei seguenti "tipi": - a) annuali, conferite su posto effettivamente libero e disponibile per l'intero a.s. ed entro il 1°/2; - b) fino al termine delle attività didattiche, su posto disponibile solo di fatto per l'intero a.s. ed entro il 1°/2; - c) temporanee, per supplenze differenti dai tipi a) e b) di durata superiore agli 8 giorni; - d) brevi, per coprire assenze occasionali del titolare di durata non superiore agli 8 giorni; - per le supplenze di tipo a) e b) si utilizza la GP o, se esaurita, la II e III fascia della GCI, sia per le cattedre intere che per "qualsiasi" spezzone orario; l'individuazione dei destinatari iscritti in GP è affidata, fino al 1°/2, al dirigente di una scuola-polo di riferimento; solo in caso di esaurimento della GP, l'individuazione spetta al dirigente della scuola interessata che, nel secondo ciclo, per gli spezzoni, valutata la convenienza economica per l'Amministrazione, può offrire delle ore aggiuntive al personale già in servizio, senza superare le 24 ore settimanali e senza la possibilità di frammentare uno spezzone, o una cattedra, tra più docenti in servizio, a meno di esaurimento anche della GCI; - per le supplenze di tipo c), e per quelle di tipo a) e b) in caso di esaurimento della GP, il dirigente della scuola interessata scorre la GCI (con reclutamento via telefono ovvero per telegramma); - per le supplenze di tipo d): nel primo ciclo, i dirigenti sono autorizzati a reclutare telefonicamente, scorrendo l'intero elenco degli inclusi in GCI, il primo docente che si dichiari immediatamente disponibile alla copertura del posto, senza rispettare necessariamente la precedenza di graduatoria (in caso di successive ulteriori necessità di sostituzione breve, il dirigente è autorizzato ad interpellare primariamente i docenti già precedentemente reclutati); nel secondo ciclo, per la copertura delle ore, il dirigente utilizza invece i docenti in servizio; in entrambi i cicli, nel caso l'assenza del titolare dovesse protrarsi per un ulteriore periodo, superiore agli 8 giorni ovvero eccedente, nel complesso, i 16 giorni, scatta il reclutamento per scorrimento della GCI, secondo l'ordine d'inclusione (con il mantenimento in servizio, nel primo ciclo, del primo supplente fino all'assunzione di quello nuovo). P5) Ad ogni aggiornamento delle GP, gli iscritti devono dichiarare se e per quali graduatorie sono interessati al conferimento di supplenze. La rinuncia ad una proposta di assunzione non comporta sanzioni; l'abbandono di una supplenza comporta l'impossibilità di essere nuovamente assunti a qualsiasi titolo per lo stesso anno scolastico, a meno di giustificati motivi ovvero per accettare una supplenza di "tipo" superiore, entro comunque il 1°/2; l'abbandono in favore di una supplenza dello stesso tipo, ma per un numero maggiore di ore settimanali è possibile solo per le supplenze di tipo b) ed entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni ovvero, trascorso tale termine, entro l'ottavo giorno dalla data di assunzione. Per le supplenze su spezzone vige il diritto al completamento dell'orario settimanale. |