Osservazioni

sulla Formazione degli insegnanti

(Schema D.Lgs.).

dall'AIP di Catania, 26/11/2005

 

L’AIP di Catania intende sottoporre all’attenzione di tutti i componenti della VII Commissione Cultura della Camera le proprie osservazioni in merito allo “Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

  • Non può essere paragonata a procedura concorsuale, così come affermato all’art. 2 comma 2, la “prova concorsuale” prevista al comma 4,b), a conclusione dei corsi di cui alla lettera a) ai quali si accede per procedura selettiva, come qualunque facoltà universitaria a numero chiuso.

  • Il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, non può avere valore di prova concorsuale.

  • L’art. 3 della Costituzione afferma che “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso…”, così come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004 n. 205: “Concorso pubblico unico canale valido per il reclutamento”, mentre l’art. 5, al comma 6, prevede che sia il dirigente scolastico della scuola in cui il docente abilitato abbia svolto l’anno di applicazione a stipulare con l’interessato il contratto di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato: si tratta di chiamata diretta non prevista dalla Costituzione come forma di reclutamento per il pubblico impiego.

  • L’art. 5, comma 2, afferma che dopo l’assegnazione alle scuole degli aspiranti iscritti nelle graduatorie per lo svolgimento di un anno di applicazione all’insegnamento, il dirigente scolastico della scuola cui l’aspirante è assegnato stipula, con lo stesso, l’apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all’art. 5, comma 1 lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53. Al comma 10 dell’art. 5 si afferma: “Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell’anno di applicazione si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola”. In tal modo ai docenti impegnati nell’anno di applicazione si applicherebbero ben due contratti. Gli scriventi sottolineano che è il Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato….Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:

  1. area della funzione docente

  2. area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

A tutto il personale si applica il medesimo contratto, frutto di una trattativa tra le parti.

 

ALCUNE RIFLESSIONI

In Sicilia gli insegnanti precari sono una buona parte di quei 160.000 presenti su tutto il territorio nazionale. Le recenti immissioni in ruolo non ne hanno diminuito il numero in modo considerevole, lo hanno solo scalfito, basta confrontare le graduatorie di una qualsiasi classe di concorso di qualche anno fa con le attuali, per rendersi conto di come gli iscritti siano aumentati.

Ogni anno un numero crescente di neo abilitati entra in graduatoria, perché le università non hanno tenuto conto del fabbisogno, delle saturazioni di alcune classi di concorso, delle scarse possibilità di entrare di ruolo, ma hanno sfornato numeri considerevoli di abilitati specializzati.

Gli insegnanti precari inseriti nelle graduatorie permanenti sanno che di permanente c’è solo la loro condizione: “precaria”. Le posizioni acquisite grazie al punteggio di anni di supplenze in giro per l’Italia, non sono più stabili, ma soggette, per volontà del Legislatore, a continue oscillazioni che possono dipendere da:

assoluta casualità: avere la fortuna di essere chiamata in una scuola cosiddetta di montagna, in un carcere o nelle piccole isole,

considerevole conto in banca che permetta di comprarsi, pardon, di iscriversi ad un corso di perfezionamento, ad un master o ad una qualche specializzazione universitaria.

Molti insegnanti precari della provincia di Catania alle convocazioni del CSA per l’attribuzione di incarichi, pur essendo nelle prime posizioni, non sono riusciti ad ottenere una supplenza nelle scuole situate in località “disagiate”, quindi hanno perduto la possibilità di avere il raddoppio del punteggio. Hanno ottenuto il raddoppio del punteggio i docenti che molto più indietro in graduatoria, sono riusciti ad avere supplenze dei dirigenti scolastici in scuole cosiddette di montagna, spesso a 15 minuti da casa e in rinomate località note per l’aria salubre e la serenità di vita.

Molti docenti, con l’incarico del CSA, che percorrono due ore all’andata e due ore al ritorno per raggiungere le sedi di lavoro, non di montagna, sanno già che il prossimo anno potranno perdere la loro posizione in graduatoria a causa della più iniqua delle leggi, sanno che se non riusciranno ad entrare di ruolo al più presto per loro è finita, nel frattempo sono anche costretti a iscriversi ai corsi di perfezionamento per riuscire a racimolare quei due o tre punti che permettano loro di sopravvivere, in quanto la volontà del Legislatore impone ogni anno a migliaia di docenti precari di comprare due o tre punti per garantirsi la sopravvivenza in graduatoria e a comprarli a caro prezzo, visti gli aumenti delle tariffe, ma molti insegnanti precari non possono più permettersi di pagare.

In questo contesto drammatico si inserisce lo schema di decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, il quale anziché migliorare la situazione la peggiora.

Lo schema di decreto non prevede alcuna norma transitoria, come già è avvenuto in passato, non tiene conto degli insegnanti abilitati con le attuali procedure, concorsi a cattedra, corsi abilitanti, scuole di specializzazione, ma li cancella con un colpo di spugna (concorsi a cattedra) o li relega in un limbo.

I docenti dell’AIP di Catania e di tutta la Sicilia ritengono che prima dell’entrata in vigore di qualsiasi nuovo sistema di formazione e reclutamento si debba, improrogabilmente, prevedere un piano per il graduale assorbimento dei docenti precari inseriti nelle graduatorie permanenti e di merito, senza operare alcuna distinzione tra le tipologie di abilitazioni esistenti alle quali è attribuito, per legge, il medesimo punteggio (sei punti).

Non è più ipotizzabile un sistema di formazione e reclutamento che privilegi alcuni abilitati a discapito di altri, come sostiene la relatrice, l’onorevole Angela Napoli; non è un corso universitario specializzato che determina la capacità di insegnare, ma è ben altro, come sanno le migliaia di insegnanti che con serietà, professionalità, dignità, da anni insegnano nella scuola italiana.

Per evitare un’ennesima guerra legale, come fu a sua volta con le SSIS, si deve strutturare una fase transitoria, che preveda un piano di immissioni in ruolo pluriennale, fino all’esaurimento delle attuali graduatorie permanenti e di merito.

Gli abilitati secondo le nuove procedure andranno inseriti nelle graduatorie che man mano si renderanno libere, secondo un piano nazionale che tenga veramente conto del fabbisogno, altrimenti è inutile continuare ad illudere.