Per l’assunzione ci vuole il titolo di abilitazione all’insegnamento.

Non è assumibile il supplente con riserva.

(Note Istruzione 1325 e 1346/05).

 da Cittadino Lex del 2 agosto 2005

 

Il supplente non abilitato, iscritto con riserva nella graduatoria permanente non può essere assunto. La mancanza del titolo di abilitazione all’insegnamento preclude, infatti, sia l’immissione in ruolo che l’incarico di supplenza annuale o fino al termine delle lezioni,da disporre tramite lo scorrimento della graduatoria. Lo prevede una nota della Direzione generale del Ministero dell’istruzione, emanata il 25 luglio 2005. L’orientamento della Direzione generale, peraltro, è stato confermato anche dall’Ufficio legislativo. E la stessa Direzione generale lo ha reso noto con un successivo provvedimento, che porta la data del 27 luglio. Secondo l’amministrazione, dunque, non è possibile assumere gli iscritti con riserva perché, non essendo ancora terminati i corsi di abilitanti, gli interessati non hanno ancora conseguito i relativi titoli. Tanto più che alcuni di loro potrebbero addirittura esseri bocciati agli esami. Il Ministero, però, non ha escluso di accantonare dei posti, l’anno prossimo, istituendo una sorta di corsia preferenziale per i docenti ammessi con riserva che quest’anno non hanno potuto ricavare alcun beneficio dall’inclusione in graduatoria. (02 agosto 2005).

 

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca

Prot. n. 1325 Roma, 25 luglio 2005

D.G. per il personale della scuola Uff. III

All’Ufficio Legislativo SEDE
e, p.c.
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizione con riserva graduatorie permanenti docenti di cui all'art. 3 ter della legge 143/2004.

 

Si fa riferimento ai quesiti pervenuti sulla gestione delle posizioni dei docenti di cui all'oggetto nella attuale fase delle assunzioni a tempo indeterminato e della successiva dell'attribuzione delle supplenze, sulla base dello scorrimento delle graduatorie permanenti.

Secondo la linea interpretativa avanzata in tali quesiti, ai docenti interessati, in virtù della tutela prevista dalla norma in attesa dell’acquisizione del titolo abilitante, andrebbe riconosciuto il diritto all’accantonamento del posto nell’ambito del contingente assegnato per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2005/06.

Al riguardo va innanzi tutto precisato che i docenti di cui trattasi, sino al conseguimento del titolo abilitante o specializzante, sono iscritti con riserva nelle graduatorie, come esplicitamente prevede l'art. 3 ter della legge 143/04 a decorrere dall'a.s. 2005/2006 al solo fine di conseguire l'iscrizione a pieno titolo nel corso dell’anno 2005, e ciò in deroga alla disposizione di cui all’art 1, comma 1 bis che stabilisce che gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie avvengano con cadenza biennale, e quindi, allo stato, per l’anno scolastico 2007/2008.

E' evidente, pertanto, come da tale iscrizione con riserva (che non verrà sciolta sicuramente in tempi brevi, essendo taluni corsi abilitanti ancora in itinere e altri addirittura da organizzare), non possano discendere nell’immediato e quindi nell’attuale fase della procedura di assunzione a tempo indeterminato e determinato, ulteriori effetti quali l'immissione in ruolo o il conferimento di supplenze.

Né in ragione dell'assenza del titolo abilitante e dell'iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie permanenti alla predetta data, sembra possibile procedere all’accantonamento dei posti eventualmente spettanti a tali aspiranti per scorrimento delle graduatorie. E’ questa, una misura cautelare che trova applicazione nei confronti di coloro che, in un contenzioso giurisdizionale, sono in attesa di una pronuncia definitiva sulla legittimità di un titolo acquisito entro i termini previsti dalla procedura. In tal caso lo scioglimento favorevole della riserva opera ex tunc [1], con il ripristino delle posizioni e punteggi spettanti nella graduatoria.

Nella fattispecie in esame, invece, i soggetti interessati, al momento della partecipazione alla procedura (iscrizione nella graduatoria permanente) non possiedono alcun titolo abilitante e pertanto la posizione che andranno eventualmente ad acquisire con il conseguimento del titolo non potrà avere effetti retroattivi ma solo effetti collegati al tempo dell’effettivo scioglimento della riserva.

Tra l'altro, in mancanza dell’attribuzione del punteggio relativo al titolo di abilitazione, -e in costanza di una parziale valutazione degli altri titoli -, la posizione in graduatoria degli interessati risulterebbe comunque ingestibile ai fini che qui rilevano o addirittura vanificata in caso di mancato superamento del corso abilitante.

Da quanto sopra consegue che, a giudizio di questa Direzione, i nominativi dei docenti inseriti con riserva in attesa del conseguimento del titolo abilitante non devono essere presi in considerazione nella graduatoria permanente e in quelle d'istituto di 1^ e 2^ fascia [2]nella fase di conferimento delle relative nomine e che i posti disponibili a tal fine debbono essere assegnati seguendo l’ordine della graduatoria permanente definitiva approvata per l’a.s. 2005/06.

In effetti i docenti in questione, solo all’atto del conseguimento del titolo avranno in graduatoria una posizione definita con il relativo punteggio.

Sulla base di tale posizione nei confronti dei citati aspiranti, tenuto conto della particolarità della loro situazione, potrebbe valutarsi se sussista la possibilità di garantire una priorità nella assegnazione di posto di insegnamento o cattedre nell’ambito del contingente di assunzioni a tempo indeterminato relativa all’anno scolastico 2006/2007.

Sulla questione rappresentata e la soluzione prospettata, si prega codesto Ufficio legislativo di voler esprimere il proprio parere.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to GIUSEPPE COSENTINO

 

Prot. n. 1346 Roma, 27 luglio 2005

D.G. per il personale della scuola

Uff. III

AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

 

Oggetto: Iscrizione con riserva graduatorie permanenti docenti di cui all’art. 3-ter della legge 143

Si fa seguito alla nota n.1325 del 25 luglio 2005, riguardante l’oggetto, per comunicare che l’Ufficio Legislativo, nel concordare con le argomentazioni svolte nella nota stessa, ha ritenuto condivisibile l’orientamento espresso al riguardo dalla scrivente Direzione Generale.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to GIUSEPPE COSENTINO

 

NOTE

[1] Vuol dire che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe efficacia retroattiva.

[2] Sono gli elenchi in cui vengono inseriti i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.