Gli spezzoni fino a 6 ore vanno prima ai docenti di ruolo.

La supplenza si può rifiutare.

(Nota Istruzione 1395/2005).

 da Cittadino Lex dell'8 agosto 2005

 

Il docente che rifiuta la supplenza annuale o fino al termine delle lezioni non viene depennato dalla graduatoria permanente. Non scatta nemmeno quest’anno, dunque, la sanzione prevista dal regolamento delle supplenze. Sanzione, peraltro, mai applicata. E’questo uno dei chiarimenti contenuti in una nota emanata dal Ministero dell’istruzione il 28 luglio 2005. Le spiegazioni si sono rese necessarie perché quest’anno le graduatorie sono diventate biennali. E siccome le sanzioni non erano mai scattate proprio per il valore annuale delle precedenti graduatorie, i docenti precari temevano che con la nuova disciplina avrebbero dovuto accettare anche supplenze svantaggiose per evitare di essere cancellati dagli elenchi provinciali. Il Ministero ha chiarito, invece, che non è così. Ed è anche possibile lasciare un incarico di supplenza, nel corso dell’anno, per accettarne uno più favorevole. In più, è stato ribadito che i dirigenti scolastici possono assegnare ai supplenti gli spezzoni di loro competenza (da 6 ore in giù) solo dopo avere acquisito la rinuncia dei docenti di ruolo. (8 agosto 2005)

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Prot. n. 1395 Roma, 28 luglio 2005 Uff. III°

 

Ai Direttori Generali Regionali LORO SEDI

 

Oggetto:Anno scolastico 2005/2006 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.

 

Com'è noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto deve intendersi ripristinato e operante il termine del 31 luglio fissato dall’art. 4, commi 1 e 2 della legge n.333/2001 [1]. Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2005 (2 agosto, considerato che il 31 luglio è festivo), l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.

Come per il passato, il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi dell’apposita funzione attivata dal Sistema informativo di questa Amministrazione o attraverso l’adozione di modalità di rilevazione e assegnazione delle disponibilità di altro tipo (cartaceo, con l’utilizzo di un programma ad hoc, ecc…).

Nel primo caso occorrerà procedere ad un’attenta e puntuale ricognizione e comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità residue dopo l’espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché dei dati e degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.

E’ bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si frappongono all’inizio del nuovo anno scolastico.

Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia alla Nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile nella Intranet di questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti e i materiali che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei posti disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente ecc…).

Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative poste in essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema informativo tutte le nomine disposte.

 

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Si confermano, per l'a.s. 2005/2006, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot n. 2103 del 19 luglio 2002, con nota n. 2067 del 23/7/2003 e con nota n. 476 del 25.8.2004 [2] in materia di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo da parte dei dirigenti scolastici.

Anche al fine di ulteriori approfondimenti, si richiamano alcune procedure, modalità organizzative e modelli operativi di cui è menzione negli atti succitati:

  • la individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere;

  • la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti;

  • la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente del C.S.A. competente (delega che dopo il 1° agosto p.v. si intende riferita al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione delle procedure);

  • la non applicabilità, in mancanza delle condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n.201/2001, delle sanzioni previste dall'art. 8 del D.M. 201/2000, nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti;

  • la possibilità per l’aspirante avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento, più favorevole, di durata sino al termine dell’anno scolastico; ciò qualora il conferimento delle supplenze non avvenga in maniera contestuale, sì da precludere la possibilità all’avente titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse.

 

Posti di sostegno

In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria permanente, che abbia conseguito il titolo in questione anche successivamente al 2 maggio 2005 (termine previsto dal D.D.G. 31.03.2005 [3]), ma comunque entro il 18 luglio u.s. previsto dalla C.M. n.57 del 17/06/2005, viene inserito, a domanda, negli elenchi del sostegno della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto [4], dopo gli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro la citata data del 2 maggio 2005.

Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al Centro Servizi Amministrativo (C.S.A.) nel cui ambito insistono le sedi scolastiche prescelte per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 13 agosto 2005.

Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei Centri Servizi Amministrativi e delle " scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l’a.s. 2005/06. Si ha motivo di ritenere che gli elenchi relativi alla prima fascia saranno disponibili prima dell’inizio delle attività didattiche. Nell’ipotesi di esaurimento degli stessi, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M.28.07.2004 n. 64.

 

Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Sono confermate le istruzioni a suo tempo impartite con C.M. n. 220 del 20 settembre 2000 e con le note tecniche allegate alle annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente concernenti la competenza delle istituzioni scolastiche, attraverso l’utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto, nella gestione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali.

Ovviamente i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2001, n. 448, prima di assumere nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto, attribuiranno, con il consenso degli interessati, i citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione per tale insegnamento, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

 

CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA AL PERSONALE ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica ( lett. b).

Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art.4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.

Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art.1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.

Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n.1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.

Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 13 giugno 2005, art. 11 bis.

 

Conferimento supplenze su posti part-time

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

 

Disposizioni particolari

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore scolastico si applicano le disposizioni contenute nell’art. 587 del D.L.vo 297/94.

Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n.430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO F.to Pasquale Capo

 

NOTE

[1] La norma dispone che le operazioni di assunzione debbano necessariamente terminare entro il 31 luglio. Se non si fa in tempo, la palla passa ai dirigenti scolastici. Per ovviare alle difficoltà connesse alle assunzioni dopo il 31 luglio, l’amministrazione individua delle scuole polo nelle quali vengono concentrare le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle lezioni.

[2] E’ tutta la normativa secondaria che regola le operazioni di assunzione dei supplenti.

[3] E’ il decreto dirigenziale che regola le operazioni di aggiornamento delle graduatorie pemanenti.

[4] Nella prima fascia vengono collocati tutti gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti, che conservano il punteggio e lo scaglione di appartenenza.