Tar del Lazio sul doppio punteggio montano. dal CIP dell'8/9/2005
Con sentenza di merito 200506595 depositata il 07/09/2005 il Tar del Lazio ha respinto le richieste contenute nel ricorso 7583/2004. Nello specifico dalle motivazioni si evince che: Il punteggio di montagna è legittimo in quanto frutto di insidacabile volontà del legislatore. Tale punteggio non è retroattivo, e anche se lo fosse non violerebbe la costituzione. La scelta di valutare i servizi svolti in più insegnamenti in un unica graduatoria è pienamente legittima in quanto frutto di insidacabile volontà del legislatore. L'elenco delle scuole montane è puramente indicativo quindi non viene annullato(?). La soluzione non può che venire dalla volontà politica. Per sanare questa incredibile situazione nella tabella di valutazione di riapertura delle graduatorie nel 2007 deve essere assegnato il raddoppio di punteggio a tutti coloro che hanno insegnato negli anni scolastici a partire dal 2003/2004.
Riporto stralcio della sentenza: DIRITTO Con il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe gli istanti censurano il nuovo sistema (introdotto dal DL n. 97/2004 convertito con modificazioni in L. n. 143/2004) di formazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, in cui sono inseriti, del personale docente ed educativo della Scuola. Al riguardo, da un lato assumono il contrasto degli atti amministrativi e regolamentari impugnati con la pertinente suddetta normativa primaria, dall’altro, contestano gli atti stessi sotto l’aspetto della palese irragionevolezza della legge su cui si fondano e dell’evidente violazione, quindi, dei principi e delle regole della Carta Costituzionale. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in buona sostanza, la violazione dei principi dell’affidamento e dell’irretroattività delle leggi. Soggiungono poi che alla stregua di tali stessi principi andrebbe comunque interpretata la normativa (altrimenti palesemente irragionevole) del DL n. 97/04 convertito in L. n. 143/04. Al riguardo il Collegio rileva, anzitutto, che i Decreti e le note ministeriali impugnati non contrastano affatto, per il punto specifico in contestazione, con la suddetta normativa di legge. Essi contengono, invero, solo indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al DL n. 97/2004 e relativa legge di conversione, senza introdurre in proposito disposizioni innovative, cosa che d’altronde sarebbe stata ovviamente contraria al sistema di gerarchia delle fonti. Ed infatti, le stesse disposizioni di cui all’art. 1 del suddetto DL n. 97 non possono che essere intese in senso letterale e cioè nel senso della rideterminazione dell’intera graduatoria, ultimo scaglione, sulla base dei nuovi punteggi stabiliti nella tabella allegata al decreto; e ciò non solo dunque, come vorrebbero i ricorrenti, per i nuovi titoli dei candidati già iscritti o di coloro che chiedono l’iscrizione per la prima volta. Il principio dell’integrale rideterminazione della graduatoria (a decorrere peraltro dall’anno scolastico 2004/2005), va tuttavia letto anche alla luce della norma d’interpretazione dell’art. 1 comma 1 DL n. 97/04 contenuta nell’art. 8 nonies secondo comma della L. n. 186/2004, il quale chiarisce che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione è da riferirsi, limitatatamente ai titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003/2004. In presenza di tale ultima disposizione, i ricorrenti, pur dando atto sostanzialmente di una parziale cessazione della materia del contendere, insistono, attraverso l’impugnativa, a mezzo di motivi aggiunti, della nota ministeriale 29.7.2004, nell’assunto di illegittima rideterminazione dei titoli di servizio con effetto retroattivo, seppure limitato ad un solo anno. Non sussiste, comunque, ad avviso di questo Collegio, violazione di principi costituzionali in tema d’irretroattività della legge. Anzitutto, per quanto attiene ai titoli di servizio, non vi è alcuna retroattiva rideterminazione di punteggi acquisiti, in quanto la nuova tabella ed i nuovi punteggi sono applicabili solo ai servizi prestati nel corso dell’anno scolastico appena terminato, e non a quelli già precedentemente valutati. In ogni caso la giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Co. Cost. n. 291 del 4.8.2003 e n. 416 del 4.11.1999) ha già chiarito la portata ed i limiti del principio d’irretroattività della legge, di cui all’art. 11 delle preleggi, specificando che esso, al di fuori della materia penale non ha dignità costituzionale, e pertanto in ambito civile e amministrativo non vincola il legislatore ordinario, il quale ben può adottare norme di legge con efficacia retroattiva, purchè nel rispetto del principio di ragionevolezza e con la limitazione della salvaguardia dei “diritti quesiti”. Nel caso in esame non può affermarsi che il mutamento dei criteri di valutazione incida su diritti quesiti, posto che l’inserimento in graduatoria non è di per sé costitutivo di diritti soggettivi perfetti, ma solo di legittime aspettative. Ed al riguardo, la stessa Corte costituzionale, pronunciando proprio in tema di legittima modifica con effetto retroattivo di posizioni acquisite per effetto dell’inserimento in graduatorie permanenti, ha chiarito che “di ben diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nella attualità dal diritto alla sua permanenza – jus in officio - rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in una graduatoria)” (vedi Co.Cost. n. 168 dell’11.6.2004). Appare pertanto evidente che nella specie il mutamento dei punteggi non può aver intaccato posizioni giuridiche ormai definitivamente acquisite nella sfera giuridica e patrimoniale degli interessati, né dunque violato il precitato art. 11 delle preleggi. Del resto è indubbio che dal carattere permanente delle graduatorie deriva fisiologicamente la regola secondo cui esse vanno periodicamente aggiornate in relazione alla normativa vigente al momento dell’aggiornamento, e cioè dell’ultima attività provvedimentale condotta dalla P.A., e non già con riferimento alla normativa in vigore al momento della prima compilazione di esse. Se così non fosse, dovrebbe pervenirsi alla illogica conclusione che il legislatore, attraverso l’istituzione di graduatorie permanenti, ha inteso vincolare la sua futura attività legislativa. Laddove, per contro, è evidente che nel caso di situazioni in fieri, quali sono quelle scaturenti da graduatorie della specie, l’intervento legislativo è sempre possibile. Oltretutto, le graduatorie in questione sono regolate dal criterio dell’inserimento “a pettine” dei nuovi aspiranti, criterio (che ha consentito l’inclusone in graduatoria dei cosiddetti “sissini”) che per sua stessa natura non assicura ad alcuno il mantenimento della posizione in graduatoria e l’inalterabilità dei rapporti tra gli aspiranti iscritti in graduatoria stessa. Non a caso, l’art. 2 comma 3 della legge 20.8.2001, n. 333 espressamente specifica che l’art. 401 del D.Lgs. n. 297/1994, come sostituito dall’art. 1 comma 6 della Legge n. 124/99, si interpreta nel senso che l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la semplice salvaguardia, in posizione di parità, dell’anzianità di iscrizione in graduatoria. Lo stesso art. 401 comma 3 del D.Lgs. n. 297/94 è stato poi abrogato dall’art. 1 del DL n. 97/2004 ed è perciò venuta meno ogni posizione di aspettativa tutelata al mantenimento delle posizioni di graduatoria, senza che con questo, stante il quadro legislativo previgente, possano ritenersi lese prerogative d’ordine costituzionale (vedi, in termini, TAR Lazio, III bis, n. 4052 del 23.5.2005). L’incisione retroattiva sui punteggi di graduatoria trova, in effetti, non irrazionale giustificazione in esigenze (ampiamente esposte nella stessa relazione illustrativa dell’originario disegno di legge, Atto Senato n. 2529, successivamente trasfuso nel DL n. 97/04) di complessiva riconsiderazione della situazione delle varie categorie di aspiranti iscritti nell’ultimo scaglione delle graduatorie, e di riequilibrio delle posizioni dei diversi precariati che, per effetto dei differenti preesistenti meccanismi di valutazione, presentavano squilibri non giustificati (vedi al riguardo anche TAR Lazio, sentenza predetta).
In base alle esposte considerazioni vanno
disattese le censure testè esaminate e ritenute manifestamente
infondate le adombrate questioni di legittimità costituzionale. Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, ribadito anche nei motivi aggiunti, i ricorrenti contestano poi la valutabilità in misura doppia del servizio prestato in determinate scuole (punto B3, lettera h della tabella di Valutazione, riferito al servizio nelle scuole di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari). Al riguardo (ed a prescindere da eventuali profili d’inammissibilità) va anzitutto rilevato che in ordine alla questione specifica delle scuole di montagna, sulla quale particolarmente si appunta l’impugnativa della parte ricorrente, è poi intervenuta la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies della legge n. 186/2004 (ai sensi del quale il servizio valutabile in misura doppia è solo quello prestato “nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola”. Sul punto specifico è da ritenersi quindi venuto meno l’interesse dei ricorrenti. Circa la pretesa retroattività, poi, di tali criteri di valutazione dei servizi, si è già detto con riferimento al primo motivo di ricorso, ed alle relative considerazioni e conclusioni si rinvia. Si ribadisce comunque che: 1) la fattispecie in questione è impropriamente ricompresa nella categoria delle norme retroattive, perché riguarda titoli di servizio non ancora valutati (quelli relativi al solo a.s. 2003/04) e non incide su situazioni ormai definite, ma su vicende ancora aperte e sulle quali incide solo per il futuro; 2) il principio costituzionale d’irretroattività delle leggi riguarda solo la materia penale e non anche quella amministrativa; 3) la valutazione doppia dei titoli di servizio in questione, anche a partire da quelli riferibili all’anno scolastico 2003/2004, è frutto di una scelta di politica legislativa insindacabile in quanto non irrazionale, perché volta a valorizzare un servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà (cfr. citata sentenza TAR Lazio n. 4052 del 2005); Va sottolineato, infine, che nessun affidamento tutelabile poteva essersi consolidato, da parte dei soggetti iscritti in graduatoria, nel precedente sistema di valutazione dei servizi, in quanto riferibile a graduatorie permanenti e dunque pur sempre suscettibile di modificazione. E comunque nella specie tale modificazione dei criteri valutativi non ha comportato alcuna lesione della par condicio degli aspiranti ed appare comunque giustificata da non illogiche finalità di compensazione di servizi plausibilmente svolti in condizioni di disagio. Quanto all’elenco (sul quale pure si appuntano le contestazioni degli istanti) contenente l’indicazione dei Comuni di montagna, allegato dalla P.A. alla nota ministeriale del 3.6.2004, il Consiglio di Stato ne ha già rilevato la natura meramente ricognitiva (cfr. CdS, VI, n. 2207 del 9.5.2005). I profili di censura esaminati vanno quindi anch’essi disattesi. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno conclusivamente respinti, ma si ravvisano sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 16.6.2005 e del 4.7.2005. Saverio Corasaniti – Presidente Domenico Lundini – Estensore
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