L’attivazione dei PAS è obbligatoria.
Gli USR e gli Atenei devono attivarsi.

di Elena Spina, DirittoScolastico.it
 

 

In attuazione delle direttive europee l’ordinamento giuridico italiano sin dagli anni 90 ha avviato una generale riqualificazione dell’esercizio delle professioni, cercando pur se lentamente di disciplinare un sistema che offra, attraverso idonei corsi di formazione, una preparazione di base altamente specializzata, in aggiunta a quella generale fornita dagli studi di livello universitario. Questo cammino sulla carta appare ormai compiuto, ma nella realtà come spesso accade nel nostro paese nella sua realizzazione concreta stenta ad avviarsi e si scontra con interessi forti, in questi casi con l’operato delle Università italiane. Nel sistema delineato dal legislatore gli Atenei appaiono obbligati insieme agli uffici scolastici all’avvio dei corsi, ma nella realtà concreta, l’Amministrazione stenta ad attuare e delineare un sistema trasparente di accesso, una calendarizzazione e individuazione delle classi di concorso attivate, ed il paese appare frammentato da efficienze e inefficienze, cosicchè l’accesso al lavoro dipende anche dall’avere la fortuna di vivere nella regione giusta.

Quanto all’abilitazione all’insegnamento, il cammino può dirsi iniziato in Italia attraverso la legge 19 novembre 1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE e poi anche dalla direttiva 2005/36, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso una formazione altamente qualificante (art. 17, coma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall’art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370). In questo quadro, da ultimo, possono inserirsi i cd. Tfa – Tirocini formativi attivi e i cd Pas -percorsi abilitanti speciali. Sin dalla L. n. 444/2007 all’art. 2 co 416 era previsto che “ Nelle  more  del  complessivo  processo  di   riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine  di assicurare regolarita’ alle assunzioni  di  personale  docente  .. e di eliminare le cause che  determinano  la  formazione  di precariato, con regolamento  adottato  dal  Ministro  della  pubblica istruzione e dal Ministro dell’universita‘ e della ricerca.. e’ definita la disciplina dei  requisiti  e delle modalita’ della formazione iniziale e dell’attivita’ procedurale  per il reclutamento”.

La lettura di tutte le norme che costituiscono l’impianto che disciplina la formazione nella professione docente dimostra la chiara ratio del legislatore di consentire una agile e continua attività di formazione a tutela della più piena realizzazione degli interessi degli aspiranti docenti, ma anche perchè sia garantito un sistema scolastico vivo, dove l’accesso al lavoro sia non più fonte di precariato. Emerge allora che l’attivazione di questi corsi rappresenta un vero e proprio interesse legittimo nazionale ad un sistema corretto e legale, dove l’accesso all’abilitazione è connesso all’accesso trasparente al lavoro e ad una offerta formativa giovane e stimolante anche per gli stessi utenti. Altrettanto ovvia appare dalla lettura delle norme che è l’Università italiana a dover garantire questa attività di formazione. Le norme sono chiare in più punti, sono gli Atenei che devono farsi carico della predisposizione, organizzazione e attivazione dei corsi.

Leggiamo ad esempio il D.M. n. 249/2010 che all’art. 1 sancisce che “Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’artico- lo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e se- condo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell’istruzione dell’ università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64. e ancora all’art. 15,comma 27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall’anno accademico 2011/2012. e all’Art. 16. Norma finanziaria 1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione arti- stica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previ- sto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

Di seguito anche il D.M. n.81/2013, Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244″,  modificando l’articolo 15 del D.M. n. 249 del 2010, ha disciplinato i percorsi abilitanti del c.d. TFA speciale (Percorso Abilitante Speciale PAS). Anche questo decreto all’art. 4 impone l’attivazione di questi corsi alle Università.

Ed ancora anche il D.M. n.58/2013 all’art.1 sancisce che “Gli Atenei e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell’art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009. Anche leggendo il Decreto n. 45/2013 si legge chiaramente che sia gli Usr sia gli Atenei debbono adoperarsi per la predisposizione di questi corsi ed eventualmente anche concludere gli eventuali accordi quadro e intese di cui all’art. 6 D.D.g. n.58/2013 e delle convenzioni tra gli Atenei e gli Istituti Scolastici nel caso di mancata attivazione dei corsi. Questa ricostruzione ci dà il senso del chiaro diritto ed interesse legittimo di ogni aspirante docente a pretendere dalla sua amministrazione l’attivazione dei Corsi abilitanti.

 

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