L’esaurimento delle graduatorie non annulla
i principi fondamentali dell’accesso al lavoro

di Elena Spina, DirittoScolastico.it

 

Dalla emissione del Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014 si è avviato il tam tam di polemica e di annunci di battaglia legale. Moltissimi sono i nodi che sono venuti al pettine, che nel nostro paese, purtroppo, vengono sciolti sempre e soltanto nelle aule di giustizia.

Le gravissime incongruenze che il sistema di reclutamento mostra sono anzitutto rappresentate dall’ormai chiaro scollamento tra la lettera delle norme di legge, le scelte dell’esecutivo e la girandola di tentativi inutili di migliaia di precari della scuola di accedere al lavoro. Anche in questa occasione il Ministero ha dettato direttive e modalità di aggiornamento che non tengono in alcun conto degli errori del passato.

Difficile prendere posizione, ognuno ha i suoi diritti: gli abilitati del Tirocinio formativo attivo sono stati esclusi da tutti i canali, per i ritardi del Miur sono stati costretti addirittura a cause legali per partecipare al concorso; i precari dei Percorsi Abilitanti Speciali hanno subito ritardi gravissimi nell’avvio dei corsi abilitanti, rimanendo esclusi dalla II fascia; tutti quanti abbiano conseguito l’abilitazione magistrale entro l’anno 2001-2002 si sono visti negare addirittura gli effetti legali del proprio titolo di studio e che proprio in questi giorni potranno inserirsi finalmente in II fascia, proprio grazie a pronunce giudiziali; anche chi chiede semplicemente il reinserimento nonostante il chiaro orientamento dei Tribunali del lavoro di tutt’Italia e la chiara lettera della legge, ottiene risposte “burocratiche” che nella sostanza impongono proposizione di ricorsi…

Occorre allora fare il punto di quali saranno le possibilità di ottenere riconoscimento dei propri diritti nelle aule di giustizia.

Quanto alla Graduatoria ad esaurimento la giustizia amministrativa in più occasioni ha rispettato la volontà del legislatore di considerare queste graduatorie come contenitori ormai ermetici e inaccessibili. Da ultimo il Consiglio di Stato ha statutito che per chi “non si trovi in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.. se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l’acquisizione, medio tempore e successiva all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.. la questione è infondata visto che la legge non consente l’aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate.”.

Ma a parte la natura blindata della Gae ci sono ben altri principi fondamentali nel nostro ordinamento che i Collegi giudicanti potranno applicare.

Già nel lontano 1982 si poteva leggere questa interpretazione favorevole della Legge n. 270 data dalla Corte Costituzionale: “Si evince dal contesto delle disposizioni della legge n. 270 del 1982 che il legislatore intendeva dettare con essa una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data della sua entrata in vigore. L’anno scolastico 1980-81 vi appare infatti come termine ad quem solo perché si considerava potersi con quello concludere l’iter bicamerale di approvazione. La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l’anno scolastico 1981-82, non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica _ il Provveditore agli studi _ e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale. Ne consegue che la mancata previsione, nella disciplina di cui agli artt. 35, 37 e 57 impugnati della legge n. 270 del 1982, dei supplenti annuali dell’anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico 1980-81 configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo che il legislatore si era prefisso nel riordino dell’assetto del personale docente in servizio non di ruolo. La violazione degli artt. 3 primo comma e 97 primo comma della Costituzione appare di tutta evidenza.”.

Anche negli anni successivi nel nostro paese vi furono battaglie simili, dove lo sbarramento temporale imposto al conseguimento dei titoli è stato interpretato sfavorevolmente dalla giustizia amministrativa (si pensi alle vicende relative al pracariato dei cd “Presidi incaricati”).

Il particolare momento storico che il reclutamento nel mondo della scuola sta attraversando consiglia pertanto di portare nelle aule di giustizia le proprie battaglie e i propri diritti e far valere i principi fondamentali dell’accesso al lavoro che governano il nostro ordinamento, nostante i corsi e ricorsi storici.

Avv. Elena Spina