Proroghe contratti
per supplenze di personale scolastico

Con nota 25 giugno 2012 prot. n. 4829 il Miur ha confermato per l’a.s. corrente le disposizioni in materia di proroghe delle supplenze del personale scolastico impartite con la nota 17 giugno 2010 prot. n. 5986. Ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA, i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, autorizzeranno le richieste inoltrate dai dirigenti scolastici nei casi di effettive necessità, comunque non oltre il 30 giugno.

 di Raffaele Manzoni Notizie della scuola - Tecnodid, giugno 2012

Presentiamo una sintesi organica della richiamata normativa (nota 25 giugno 2012 prot. n. 4829, nota 17 giugno 2010 prot. n. 5986, nota 10 giugno 2009 prot. n. 8556, nota 17 giugno 2009 prot. n. 9038 e nota 11 luglio 2007 prot. n. 14187)

Personale ATA

L’art.1, comma 7, del Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA, di cui al DM 43/2000, prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, i Dirigenti scolastici degli istituti di 2° grado e quelli delle altre scuole di ogni ordine e grado, interessati per problematiche di natura diversa, possono inoltrare richiesta motivata al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali. Questi ultimi, esaminate le motivazioni, potranno concedere l’autorizzazione.

È possibile chi i dirigenti presentino richiesta anche di proroga del personale supplente il cui pagamento, con esclusione dei contratti derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità, grava sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

 

Personale docente

Partecipazione agli scrutini ed agli esami

L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Tali disposizioni non trovano applicazione per il restante personale supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni (cfr nota n. 9038 del 17 giugno 2009) per il quale, al di fuori delle ipotesi di cui al citato art.37, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Partecipazione dei supplenti agli esami di maturità

In caso di nomina di personale supplente agli esami di maturità è stata richiamata la nota del Miur n 14187 dell’11 luglio 2007 per cui si possono annoverare i seguenti casi:

1) al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame;

2) al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno scolastico 2011/12 lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

Esami suppletivi

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.