Contratti per scrutini ed esami:
facciamo chiarezza per i docenti
e le segreterie scolastiche

 da Orizzonte scuola, 11.6.2012

di Lalla e Paolo1974 - A scuola ormai terminata sono molti i docenti supplenti che con un contratto stipulato fino al termine delle lezioni (giorno stabilito dal rispettivo calendario regionale) si chiedono se e quale tipologia di contratto spetterà loro per svolgere gli scrutini ed eventuali esami. Alla luce della normativa contenuta nel CCNL/2007 e delle note che ogni anno il MIUR emana per regolare tali situazioni, nonché al fine di rendere più snello il lavoro delle segreterie scolastiche, facciamo il punto.

Art. 37 e precisazioni

L’art. 37 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) del CCNL/2007 prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).

Sono importanti due precisazioni:

  • la condizione sine qua non per il mantenimento in servizio del docente dal termine delle lezioni fino al periodo degli scrutini e delle valutazioni finali, è l’assenza continuativa del titolare, compresi i periodi di sospensione delle attività (vacanze di Natale/Pasqua), per 150 giorni o 90 nelle classi terminali.

  • la norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia nel caso di “mancato rientro” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).
    Ciò che rileva è solo l’assenza continuativa e il numero dei giorni di assenza (“rientro a disposizione” o “mancato rientro”: alla base vi dev’essere sempre l’assenza continuativa dei 150 giorni o 90 se classi terminali).

Sul punto è chiara la dicitura di “mancato rientro” che riporta il sito della FLC CGIL Nazionale:
“Con il contratto 2006/09 è stata introdotta (art. 37 comma 1) una ulteriore precisazione rispetto alla durata delle supplenze dei docenti nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (o mancato rientro).
Nel caso in cui l'assenza del titolare sia stata di almeno 150 giorni continuativi (90 nel caso di classi terminali) il supplente è mantenuto in servizio sulla/e classe/i anche per gli scrutini e le valutazioni finali (compresi gli esami).
Questo significa che per quel supplente il contratto sarà prorogato fino al termine delle attività di valutazione finali (compresi gli esami)”.

C’è inoltre da precisare che tale articolo non fa alcuna differenza tra ordini di scuola, pertanto la norma va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell’Infanzia:
Per esempio, la condizione dei 90 giorni di assenza si applicherà ad un titolare che insegna in una quinta classe di scuola primaria perché classe “terminale”, anche se per tale ordine di scuola non sono previsti esami; oppure ad un titolare di scuola dell’Infanzia che ha totalizzato 150 giorni di assenza. Di conseguenza, i rispettivi supplenti, per continuità didattica, dovranno essere mantenuti in servizio.

A tal proposito rileviamo che purtroppo non sono rari i casi per cui per la scuola dell’Infanzia il Dirigente pensa di poter “licenziare”, non approntando l'opportuno contratto di proroga o conferma, prima che finiscano le lezioni, il supplente (già in vigenza di supplenza) in sostituzione di un titolare che resterà assente tutto l’anno solo perché termina la mensa oppure perché per l’ultimo periodo dell’anno saranno previste delle compresenze. Tale atteggiamento è illegittimo. “Il termine di effettiva permanenza delle esigenze di servizio” non può infatti essere deciso unilateralmente dal Dirigente senza tenere conto delle disposizioni normative (per esempio art. 37 CCNL/2007 o art. 7/4 del D.M. 131/2007).

Proroghe dei contratti o “giorni strettamente necessari”

Il MUR ogni anno, anche se sempre con un po’ di ritardo rispetto le date del termine delle lezioni (la nota dell'a.s. 2010/11 è del 21 giugno!), emana delle disposizioni che regolano sostanzialmente due tipologie contrattuali e che in ogni caso riguardano tutti i docenti che hanno stipulato un contratto fino al termine delle lezioni (faremo riferimento alle note n. 8556/2009; n. 9038/2009 e n. 14187/2007 che ogni anno vengono riproposte):

1. Supplenti che rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007: personale in sostituzione di titolari assenti da almeno 150 giorni o 90 se classi terminali che sono “rientrati” o “non “rientrati” a disposizione a scuola dopo il 30 aprile;

Al supplente che rientra nell’art. 37 dovrà essere predisposto un contratto di proroga con decorrenza dal giorno successivo a quello del termine delle lezioni fino all’ultimo giorno di scrutinio (indipendentemente se tra uno scrutinio e l’altro ci siano giorni in cui non vi sono impegni) o fino al termine delle operazioni di esame cui ha titolo a partecipare il supplente (esami se diversi da quelli di maturità).
Il contratto non dovrà avere interruzioni o giornate non retribuite tra il termine delle lezioni e l’inizio di scrutini e/o esami.

Esempio: supplente di I grado con 18 ore nelle classi 1^ 2^ e 3^ B che rientra nell’art. 37 e termina le lezioni il 9 giugno. Dal piano delle attività gli scrutini sono fissati l’11 e il 14 giugno e ipotizziamo che gli esami siano dal 16 con ratifica finale il 29 giugno.
Il docente dovrà avere una proroga contrattuale di 18 ore con decorrenza 10 giugno e termine 29 giugno. A nulla rileverà le ore svolte nella terza classe: la proroga contrattuale dev’essere effettuata per tutte le ore di servizio anche per il periodo di esami.
Si è inoltre dell’avviso che la proroga per tutte le ore di servizio (nel caso dell’esempio 18 ore) deve avvenire anche se per la 1^ e 2^ classe il supplente non rientri nell’art. 37 e quindi il titolare abbia solo i 90 giorni di assenza nella 3^ classe e non i 150 per 1^ e 2^ classe. Ovviamente il titolare deve comunque essere stato assente fino al termine delle lezioni e quindi non dev’essere rientrato in servizio per la 1^ e 2^ classe.
Il contratto prorogato (cioè differito nel tempo) e quindi stipulato per tutte le ore di servizio è comunque quello “originario” che termina il 9 giugno (18 ore). Il supplente, infatti, nel caso citato non ha un contratto per 1^ e 2^ classe e un altro per la 3^, ma è unico (a meno che non si tratti di due scuole diverse e quindi è in sostituzione di due titolari. In questo caso ogni contratto è a sé).

La stessa cosa si applica ai docenti di II grado: ipotizziamo che un docente insegni nella 3^, 4^ e 5^ B.
Anche in questo caso vi dev’essere una proroga contrattuale per tutte le ore di servizio fino all’ultimo giorno di scrutinio, con le stesse considerazioni effettuate per l’esempio precedente: la proroga per tutte le ore di servizio deve avvenire anche se per la 3^ e 4^ classe il supplente non rientri nell’art. 37 e quindi il titolare abbia solo i 90 giorni di assenza nella 5^ classe e non i 150 per 3^ e 4^ classe. Ovviamente il titolare deve comunque essere stato assente fino al termine delle lezioni e quindi non dev’essere rientrato in servizio per la 3^ e 4^ classe. Il supplente, infatti, nel caso citato non ha un contratto per 3^ e 4^ classe e un altro per la 5^, ma è unico (a meno che non si tratti di due scuole diverse e quindi è in sostituzione di due titolari. In questo caso ogni contratto è a sé).

Per gli esami di II grado vedremo più avanti le differenze contrattuali.

2. Supplenti che non rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007: personale con contratto fino al termine delle lezioni in sostituzione di titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali

Al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga.

Per rimanere nell’esempio del I grado citato al caso 1, il docente avrà un contratto solo per l’11 e il 14 e poi un altro contratto per il periodo di esami dal 16 al 29. Il contratto per gli scrutini dev’essere predisposto per tutte le ore di servizio. Il riferimento contrattuale è sempre quello “originario” che termina il 9 giugno.

Riteniamo utile fare una considerazione per il periodo di esami (siamo sempre nel caso in cui il docente non rientri nell’art. 37):
Il contratto non potrà che essere unico (dal 16 al 29) e anche in questo caso dev’essere predisposto per tutte le ore di servizio previste dal contratto stipulato fino al termine delle lezioni, indipendentemente da quante ore di lezione erano previste per la terza classe. Il riferimento contrattuale è anche in questo caso sempre quello “originario” che termina il 9 giugno.
Ricordiamo inoltre che la Commissione d’esame è un organo “perfetto” che quando opera ha bisogno della presenza di tutti i componenti, indipendentemente dall’impegno giornaliero dell’uno o dell’altro docente.
Il contratto per il periodo degli esami di un docente che non rientra nell’art. 37 dovrà quindi essere predisposto per tutto il periodo di esami, senza interruzioni, a nulla rilevando i giorni in cui il supplente è impegnato nello svolgimento degli stessi.
Se così non fosse la Commissione si troverebbe in alcuni giorni formalmente completa di tutti i suoi elementi; in altri, cioè quelli in cui il supplente non è impegnato, formalmente incompleta.
Oltre a creare anche qualche situazione di non parità nella divisione dei carichi di lavoro all’interno della stessa Commissione (il supplente se vorrà più giorni di contratto sicuramente si “offrirà” più degli altri nel presiedere per esempio i giorni degli scritti), una “non presenza” del supplente facente parte della Commissione potrebbe essere ritenuto un vizio di forma.

Le note del MIUR

Originariamente il MIUR aveva indicato che la proroga contrattuale doveva essere effettuata a tutti i docenti che arrivavano con un contratto fino al termine delle lezioni, indipendentemente se rientrassero o meno nell’art. 37 (aveva previsto un’estensione dell’art. 37 a tutti i supplenti):

La Nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009 prevedeva che“Tale disposizione (art. 37) - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.”

Tale nota è stata poi rettificata qualche giorno dopo con la n. 9038 del 17 giugno 2009, che recita:

“A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.

Da questa nota in poi si effettua la differenza tra “proroghe” e contratto per i “giorni strettamente necessari” di cui abbiamo riportato le differenze e anche gli esempi.

Casi particolari: proroghe dei contratti pur non rientrando nell'art. 37

1. Una supplente di Caserta pur non rientrando nell’art. 37 (il titolare aveva un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali), ha ottenuto in sede di conciliazione con l’UST di Caserta una proroga dell’originario contratto stipulato fino al termine delle lezioni compresi quindi anche i giorni intermedi non oggetto di impegni scolastici, contrariamente a quanto indicato nella nota MIUR sopra citata (secondo la nota, infatti, le sarebbe dovuto spettare un contratto per i giorni “strettamente necessari” e non una proroga, dal momento che non rientrava nella continuità stabilita dall’art. 37).

Si è ritenuto che “il termine di effettiva permanenza delle esigenze di servizio” di cui al D.M. 131/07 deve necessariamente tenere conto anche delle ragioni di continuità tra le attività di insegnamento e quelle di valutazione (artt. 1/7 e 7/4).

L’UST ha dunque riconosciuto che la proroga contrattuale di cui all’art. 7/4, che normalmente viene utilizzata durante il periodo del normale svolgimento delle lezioni, deve valere anche per le valutazioni finali che occupano il supplente i giorni dopo il termine delle lezioni.
Probabilmente era questo il senso di quanto stabilito dal Ministero nella prima nota (n. 8556 del 10 giugno 2009) ma poi stranamente rettificata dopo soli 7 giorni (nota n. 9038 del 17 giugno 2009).

L'articolo

Esami di Stato II grado

Fermo restando che quanto esposto nella normativa citata e negli esempi riportati vale per gli scrutini di tutti gli ordini di scuola (e per gli Esami di Stato di I grado), per ciò che riguarda invece gli Esami di Stato del II grado abbiamo due casi che si possono verificare (nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007):

1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.

2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo..

Per chi invece ha un contratto fino al 30/6 (nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007):

Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.