Contratti per scrutini ed esami: da Orizzonte scuola, 11.6.2012
di Lalla e Paolo1974 - A
scuola ormai terminata sono molti i docenti supplenti che con un
contratto stipulato fino al termine delle lezioni (giorno stabilito
dal rispettivo calendario regionale) si chiedono se e quale
tipologia di contratto spetterà loro per svolgere gli scrutini ed
eventuali esami. Alla luce della normativa contenuta nel CCNL/2007 e
delle note che ogni anno il MIUR emana per regolare tali situazioni,
nonché al fine di rendere più snello il lavoro delle segreterie
scolastiche, facciamo il punto. L’art. 37 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) del CCNL/2007 prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami). Sono importanti due precisazioni:
Sul punto è chiara la
dicitura di “mancato rientro” che riporta il sito della FLC CGIL
Nazionale:
C’è inoltre da
precisare che tale articolo non fa alcuna differenza tra ordini di
scuola, pertanto la norma va applicata anche ai supplenti della
scuola Primaria e dell’Infanzia:
A tal proposito
rileviamo che purtroppo non sono rari i casi per cui per la scuola
dell’Infanzia il Dirigente pensa di poter “licenziare”, non
approntando l'opportuno contratto di proroga o conferma, prima che
finiscano le lezioni, il supplente (già in vigenza di supplenza) in
sostituzione di un titolare che resterà assente tutto l’anno solo
perché termina la mensa oppure perché per l’ultimo periodo dell’anno
saranno previste delle compresenze. Tale atteggiamento è
illegittimo. “Il termine di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio” non può infatti essere deciso unilateralmente dal
Dirigente senza tenere conto delle disposizioni normative (per
esempio art. 37 CCNL/2007 o art. 7/4 del D.M. 131/2007). Il MUR ogni anno, anche se sempre con un po’ di ritardo rispetto le date del termine delle lezioni (la nota dell'a.s. 2010/11 è del 21 giugno!), emana delle disposizioni che regolano sostanzialmente due tipologie contrattuali e che in ogni caso riguardano tutti i docenti che hanno stipulato un contratto fino al termine delle lezioni (faremo riferimento alle note n. 8556/2009; n. 9038/2009 e n. 14187/2007 che ogni anno vengono riproposte): 1. Supplenti che rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007: personale in sostituzione di titolari assenti da almeno 150 giorni o 90 se classi terminali che sono “rientrati” o “non “rientrati” a disposizione a scuola dopo il 30 aprile;
Al supplente che
rientra nell’art. 37 dovrà essere predisposto un contratto di
proroga con decorrenza dal giorno successivo a quello del termine
delle lezioni fino all’ultimo giorno di scrutinio (indipendentemente
se tra uno scrutinio e l’altro ci siano giorni in cui non vi sono
impegni) o fino al termine delle operazioni di esame cui ha titolo a
partecipare il supplente (esami se diversi da quelli di maturità).
Esempio: supplente di I
grado con 18 ore nelle classi 1^ 2^ e 3^ B che rientra nell’art. 37
e termina le lezioni il 9 giugno. Dal piano delle attività gli
scrutini sono fissati l’11 e il 14 giugno e ipotizziamo che gli
esami siano dal 16 con ratifica finale il 29 giugno.
La stessa cosa si
applica ai docenti di II grado: ipotizziamo che un docente insegni
nella 3^, 4^ e 5^ B. Per gli esami di II grado vedremo più avanti le differenze contrattuali. 2. Supplenti che non rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007: personale con contratto fino al termine delle lezioni in sostituzione di titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali Al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga. Per rimanere nell’esempio del I grado citato al caso 1, il docente avrà un contratto solo per l’11 e il 14 e poi un altro contratto per il periodo di esami dal 16 al 29. Il contratto per gli scrutini dev’essere predisposto per tutte le ore di servizio. Il riferimento contrattuale è sempre quello “originario” che termina il 9 giugno.
Riteniamo utile fare
una considerazione per il periodo di esami (siamo sempre nel caso in
cui il docente non rientri nell’art. 37): Originariamente il MIUR aveva indicato che la proroga contrattuale doveva essere effettuata a tutti i docenti che arrivavano con un contratto fino al termine delle lezioni, indipendentemente se rientrassero o meno nell’art. 37 (aveva previsto un’estensione dell’art. 37 a tutti i supplenti): La Nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009 prevedeva che“Tale disposizione (art. 37) - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.” Tale nota è stata poi rettificata qualche giorno dopo con la n. 9038 del 17 giugno 2009, che recita:
“A chiarimento e
parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009,
si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta
nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del
supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali,
riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in
sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in
applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo
dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Da questa nota in poi
si effettua la differenza tra “proroghe” e contratto per i “giorni
strettamente necessari” di cui abbiamo riportato le differenze e
anche gli esempi. 1. Una supplente di Caserta pur non rientrando nell’art. 37 (il titolare aveva un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali), ha ottenuto in sede di conciliazione con l’UST di Caserta una proroga dell’originario contratto stipulato fino al termine delle lezioni compresi quindi anche i giorni intermedi non oggetto di impegni scolastici, contrariamente a quanto indicato nella nota MIUR sopra citata (secondo la nota, infatti, le sarebbe dovuto spettare un contratto per i giorni “strettamente necessari” e non una proroga, dal momento che non rientrava nella continuità stabilita dall’art. 37). Si è ritenuto che “il termine di effettiva permanenza delle esigenze di servizio” di cui al D.M. 131/07 deve necessariamente tenere conto anche delle ragioni di continuità tra le attività di insegnamento e quelle di valutazione (artt. 1/7 e 7/4).
L’UST ha dunque
riconosciuto che la proroga contrattuale di cui all’art. 7/4, che
normalmente viene utilizzata durante il periodo del normale
svolgimento delle lezioni, deve valere anche per le valutazioni
finali che occupano il supplente i giorni dopo il termine delle
lezioni.
L'articolo Fermo restando che quanto esposto nella normativa citata e negli esempi riportati vale per gli scrutini di tutti gli ordini di scuola (e per gli Esami di Stato di I grado), per ciò che riguarda invece gli Esami di Stato del II grado abbiamo due casi che si possono verificare (nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007): 1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami. 2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.. Per chi invece ha un contratto fino al 30/6 (nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007): Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.
|