TAR Campania - Sentenza n. 389-2010
Cancellazione dalla graduatoria - mancata
comunicazione - irrilevanza - comportamento inadempiente del privato
- violazione dei principi in materia di atti di ritiro, di
affidamento e buona fede - insussistenza.
***
Non comporta l'illegittimità
dell'atto l'assenza delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7
e ss. della L. n. 241/90, nell'ipotesi di natura vincolata del
contestato provvedimento di cancellazione dalla graduatoria, e
tenuto conto che le fasi del controllo e dell'eventuale decadenza
non appartengono ad un procedimento diverso rispetto a quello di
formazione delle graduatorie, ma ne costituiscono aspetto
endoprocedimentale.
In presenza
di un comportamento inadempiente del privato beneficiario di un
precedente atto amministrativo favorevole e causativo dello stesso,
viene in rilievo l'esercizio non già di un potere (discrezionale) di
riesame e revisione di propri precedenti atti per ragioni legate ad
una valutazione del pubblico interesse, ma di un potere
sanzionatorio con effetti decadenziali, che si estrinseca, quindi,
in un atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale non
sottoposto alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti
di annullamento d'ufficio, con conseguente irrilevanza dei
tradizionali principi in materia di affidamento nei confronti di
provvedimenti tardivi di autotutela.
N.
00389/2010 REG.SEN.
N. 04745/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul
ricorso numero di registro generale 4745 del 2008, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Ida D'Ascoli, Maria Rosaria
Punzo, con domicilio eletto presso …in Napoli, via ….;
contro
Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, rappresentato e
difeso dall'avv. Maria Cira Sannino, con domicilio eletto presso
Maria Cira Sannino in Napoli, Avv.Ra Stato, via Diaz N.11;
nei confronti di
…………..;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di collaboratore
scolastico prot. n.2664 del 19.5.2008.;
di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso,
conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott.
Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Parte
ricorrente premette di essere stata inserita nella graduatoria
permanente del 30.10.2001 relativa al personale ATA - collaboratore
scolastico ai sensi del D.M. n. 75 del 19 aprile 2001 ed, in virtù
della posizione ricoperta, di aver ottenuto l'assunzione con
contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi con
mansioni di collaboratore scolastico.
Impugna quindi il provvedimento specificato in epigrafe, con cui è
stato dichiarata decaduta dalla graduatoria a seguito
dell'accertamento del suo mancato inserimento nella graduatoria ex
DM 75/2001, chiedendone l'annullamento e deducendo vizi di
violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita l'amministrazione resistente, concludendo per
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza pubblica del 16.12.2009, udita la discussione dei
difensori delle parti come da verbale, sulla Relazione del Primo
Referendario dr. Carlo Buonauro, la causa veniva trattenuta a
sentenza.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Non si presentano meritevoli di favorevole considerazione le censure
con cui parte ricorrente si lamenta per l'omissione delle garanzie
partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90: il
motivo, in considerazione della natura vincolata del contestato
provvedimento di cancellazione dalla graduatoria, è infondato per
una ragione assorbente, consistente nel fatto che nella specie è
applicabile l'art. 21-octies della L. n. 241/90 (introdotto
dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), il quale
prevede, al secondo periodo del comma 2, che non è annullabile il
provvedimento "per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato".
Non vi è dubbio - alla stregua delle considerazioni che si
esporranno nel prosieguo - che l'Amministrazione abbia fornito in
giudizio la prova richiesta e che essa non avrebbe potuto adottare
un provvedimento diverso, in esito alla constatazione della mancanza
dei requisiti normativamente prescritti per l'iscrizione negli
elenchi in questione. Inoltre, come già rilevato dalla
giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie (TAR Lazio,
sent. N. 101/2008), le fasi del controllo e dell'eventuale decadenza
non appartengono ad un procedimento diverso rispetto a quello di
formazione delle graduatorie, ma ne costituiscono aspetto
endoprocedimentale, con ogni conseguenza sull'irrilevanza della
relativa comunicazione di avvio.
Del pari sono infondate le censure volte a evidenziare il difetto di
motivazione e di istruttoria dell'atto impugnato: di contro
s'osserva che, nella specie, la motivazione dell'atto, ancorché
sintetica, rinvia all'accertamento della carenza del possesso dei
requisiti per l'iscrizione negli elenchi in questione. Né rileva in
senso opposto la circostanza che l'inclusione dell'odierno
ricorrente nella graduatoria de qua risultasse dall'interrogazione
al sistema informativo del MIUR nel profilo professionale di
collaboratore scolastico. Ed, invero, dagli atti del procedimento
esibiti in giudizio dall'Amministrazione è emerso che, in sede di
accertamenti compiuti nell'a.s. 2007/2008 sulle graduatorie del
personale amministrativo tecnico ausiliario, nell'area-dati del
Sistema Informatico del Ministero della Pubblica Amministrazione
dedicato a tali graduatorie, si sono evidenziate situazioni di
irregolare inserimento, nel solo sistema informatico, di nominativi
inizialmente non compresi nelle graduatorie provinciali (che, in
quanto ad esaurimento, risultano bloccate), atteso che gli stessi
sono stati immessi nell'area del SIMPI in data successiva alla
pubblicazione delle graduatorie ex DM 75/2001.
Ne consegue l'irrilevanza del richiamato esito dell'interrogazione
al sistema informatico del MIUR in presenza dell'accertato difetto
di requisiti in capo all'odierna parte ricorrente.
Infine, vanno disattese le censure con cui quest'ultima deduce
l'inosservanza dei parametri propri dell'esercizio del potere di
autotutela con specifico riferimento al doveroso bilanciamento tra
gli interessi coinvolti, alla necessaria evidenziazione
dell'interesse pubblico attuale ed alla tutela del valore
dell'affidamento in ragione dell'arco temporale trascorso.
In primis, occorre precisare che, in presenza di un comportamento
inadempiente del privato beneficiario di un precedente atto
amministrativo favorevole e causativo dello stesso, viene in rilievo
l'esercizio non già di un potere (discrezionale) di riesame e
revisione di propri precedenti atti per ragioni legate ad una
valutazione del pubblico interesse, ma di un potere sanzionatorio
con effetti decadenziali; esso si estrinseca, quindi, in un atto
strettamente vincolato e formale, e in quanto tale non sottoposto
alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di
annullamento d'ufficio. Da ciò deriva l'infondatezza delle
doglianze, con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei
principi in materia di atti di ritiro, di affidamento e buona fede,
in quanto il provvedimento non darebbe conto dell'esistenza di un
interesse pubblico attuale all'eliminazione dell'atto illegittimo e
sarebbe stato illegittimamente emanato dopo molto tempo
dall'approvazione della graduatoria, e comunque dopo lungo periodo
di servizio prestato. In realtà nella specie l'interesse pubblico è
in re ipsa ed è completamente assorbito dall'accertamento delle
violazioni compiute e dalla radicale carenza dei prescritti
requisiti; va conseguentemente ribadita l'irrilevanza, nel caso de
quo, dei tradizionali principi in materia di affidamento nei
confronti di provvedimenti tardivi di autotutela.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere
respinto.
Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione
di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge il ricorso;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16
dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore
Olindo Di Popolo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2010