DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
IMPEGNATI NEI CORSI IDEI DELLE SECONDARIE DI II GRADO.
 Profili di illegittimità della
c. m. prot. n. A00DGPER 10327 del 18.6.2008.

  a cura del prof. Bartolo Danzi - Segretario Provinciale e Regionale UNAMS-Scuola 
della Regione Puglia (Federazione Nazionale Gilda UNAMS), 3/7/2008

 

Difatti, relativamente al punto 2) "Nei casi di operazioni supplettive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest'ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea , per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini supplettivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione.", si osserva come al supplente che si trovi ad essere individuato per i corsi IDEI ed abbia ultimato il suo contratto a tempo determinato sino al 30 giugno , non venga riconosciuta la retribuzione stipendiale , ma solo le ore aggiuntive per corsi IDEI.

Tanto si profila come una disparità di trattamento contrattuale rispetto al personale docente a tempo indeterminato che impegnato nei corsi IDEI percepirebbe anche regolarmente il proprio stipendio.

Nella specie l’art. 45 del D.lgs 165/01 al comma 2 “Trattamento economico” dispone che “ le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art. 2 comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi."

Tale norma viene evidentemente ignorata dal MIUR che ritiene di dover deprivare i supplenti del trattamento economico ordinario (stipendio) ma di corrispondere invece quello aggiuntivo (per corsi IDEI ), senza le relative garanzie assicurative ed assistenziali, previsto dalle tabelle accluse al CCNL 2006/09.

Pertanto gli atti(nel caso la suddetta nota ministeriale) nella parte che impediscono al lavoratore l’acquisto di un diritto(attribuzione e retribuzione del contratto individuale di lavoro per gli IDEI) che incidono sul cd. momento genetico di esso sono radicalmente nulli ex art. 1418 C.C. per contrarietà a normativa inderogabile (Cass. 14 dicembre 1998, n. 12548 – Cass. sentenza 8 novembre 2001 n.13834 ).

La questione non è di poco conto in quanto creerà non poco contenzioso per l'evidente ingiustizia per il personale a tempo determinato.

Si spera in un immediato ravvedimento degli organi ministeriali competenti.