Disoccupazione.

Scheda a cura dell’INPS.

dall'INPS, 14.2.2008

 

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

I REQUISITI

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:

  • un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio,per le indennità pagate nel 2008, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2005;

  • almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

L'IMPORTO

Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 844,06, elevato a € 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48.

L'indennità è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.

LA DOMANDA

La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;

  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

 

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

Il modulo per la domanda di disoccupazione