Disoccupazione. Scheda a cura dell’INPS. dall'INPS, 14.2.2008
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). I REQUISITI L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:
L'IMPORTO Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 844,06, elevato a € 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48. L'indennità è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate. LA DOMANDA La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06. IL RICORSO Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti
utili.
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