Commento alla Nota prot 18329 del 25/9/2007.
Chiarimenti sul Regolamento supplenze D.M. n. 131 del 13/6/2007.

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 27 settembre 2007.

 

Queste le novità introdotte dalla Nota prot 18329 del 25/9/2007.

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Certificazione d'idoneità all'impiego: in sostituzione della certificazione della ASL è ammessa la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base.

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Documentazione di rito: è stata richiamata la C.M. 65/2003 nella quale si afferma che "È stato eliminato l'obbligo di presentazione della documentazione di rito, in quanto la medesima è sostituita dalle dichiarazioni sottoscritte dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nella graduatoria permanente o d'istituto, resa secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in modo particolare dagli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 71 (modalità dei controlli), 72 (responsabilità dei controlli), 76 (norme penali)."

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Fruizione da parte dei neo assunti degli artt. 33 e 58 CCNL: la nota chiarisce che per i neo assunti non è necessaria l'assunzione "fisica" del servizio per poter beneficiare degli articoli citati, ma è sufficiente la sottoscrizione del contratto; che in tali casi il periodo di prova è differito.

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Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno: confermando le precedenti circolari è ribadito che al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre.

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Sanzioni: è stato chiarito che le sanzioni previste dal nuovo regolamento non si applicano
1) a coloro che sono nominati a titolo provvisorio dalle graduatorie 2006/07 e
2) in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di docente non specializzato.

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Completamento di orario: è stata accolta, anche se limitatamente all'a.s. 2007/08, la richiesta di consentire - con un'interpretazione estensiva dell'art. 4 del Regolamento - il completamento dell'orario a seguito di convocazione da graduatorie di istituto a coloro che, sulla base delle graduatorie ad esaurimento, hanno scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi. Ciò in considerazione della novità della disposizione e dello stato di incertezza e precarietà dei piani delle disponibilità predisposti in numerose realtà che hanno condizionato negativamente le procedure di assunzione.
Supplenze su posti di lingua inglese nella scuola primaria: è stato precisato che alla sostituzione di un titolare che impartisce l'insegnamento della lingua inglese (specialista o specializzato) si provvede con l'assunzione di un supplente in possesso delle competenze per l'insegnamento di Lingua 2.

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Esaurimento dello specifico elenco di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado: la nota chiarisce che nella scuola secondaria di secondo grado - sia per le assunzioni da graduatoria ad esaurimento che per quelle da graduatoria di istituto in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno specifico - si incrociano gli elenchi delle altre aree disciplinari (art. 6, comma 3, del Regolamento).

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Supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e primaria: sono state precisate le due fasi previste per le procedure di interpello degli aspiranti. Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 sono contattati gli aspiranti fino a quando uno degli interpellati accetta la proposta; nel caso nessuno abbia accettato, dalle ore 9,00 fino alle 10,00 può essere presa in considerazione la disponibilità di aspiranti che nella fase precedente non abbiano risposto al telefono. In tal caso la scuola attribuirà la supplenza al primo disponibile. Non è stato chiarito che la disponibilità dichiarata entro le 10 non comporta sanzioni.

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Assunzioni fino all'avente titolo: è stato ribadito che, in attesa della pubblicazione delle "nuove" graduatorie di istituto, i Dirigenti Scolastici devono conferire le supplenze sulla base delle "vecchie" graduatorie "fino all'avente titolo".