Ordinanza del TAR del Molise del 20/10/2004

Sospensione delle graduatorie III fascia

per punteggio montagna

 

 REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE
CAMPOBASSO

SEZIONE UNICA

 

Registro Ordinanze:258 / 04

Registro Generale: 487/2004

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente
ALBERTO TRAMAGLINI Cons.
RITA TRICARICO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 20 Ottobre 2004

Visto il ricorso 487/2004 proposto da:
AIELLO FRANCESCO + 21

rappresentato e difeso da:
RUTA AVV. GIUSEPPE
ROSSI AVV. FABIO
con domicilio eletto in CAMPOBASSO
C/SO VITT. EMANUELE, 23
presso
RUTA AVV. GIUSEPPE

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in CAMPOBASSO
VIA GARIBALDI, 124
presso la sua sede

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA

e nei confronti di

[...]

per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie permanenti per il personale docente di III fascia - classi concorso a043 - A050 - A059 - A060 - A245 - A246 - A042 - A019, pubblicate dal Centro Servizi Amministrativi di Catania in data 15/9/2004, nella parte in cui è stato attribuito un doppio punteggio di servizio ai docenti che hanno insegnato in comuni situati oltre i 600 metri di altitudine, senza il previo accertamento, da parte del Centro Servizi Amministrativi, della sussistenza di un effettivo stato di disagio della sede scolastica, ai sensi dell'art. 2 della legge dell'1/3/1957 n. 90, con conseguente ingiusto scavalcamento a danno dei ricorrenti;

di tutti gli altri atti amministrativi presupposti, conseguenti e comunque connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO e uditi altresì per i ricorrenti l'Avv. G. Ruta e per l'Amministrazione intimata l'Avv. dello Stato G. Albano;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Tenuto conto che la questione di costituzionalità riferita alla normativa, così come applicata in concreto, presenta profili di non manifesta infondatezza, che saranno esaminati più approfonditamente nel merito;

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CAMPOBASSO, li 20 Ottobre 2004

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE