Ordinanza del TAR del Molise del 20/10/2004 Sospensione delle graduatorie III fascia per punteggio montagna
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE UNICA
Registro Ordinanze:258 / 04 Registro Generale: 487/2004 nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 20 Ottobre 2004
Visto il ricorso 487/2004 proposto da:
rappresentato e difeso da: contro
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA'
E RICERCA CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA e nei confronti di [...] per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie permanenti per il personale docente di III fascia - classi concorso a043 - A050 - A059 - A060 - A245 - A246 - A042 - A019, pubblicate dal Centro Servizi Amministrativi di Catania in data 15/9/2004, nella parte in cui è stato attribuito un doppio punteggio di servizio ai docenti che hanno insegnato in comuni situati oltre i 600 metri di altitudine, senza il previo accertamento, da parte del Centro Servizi Amministrativi, della sussistenza di un effettivo stato di disagio della sede scolastica, ai sensi dell'art. 2 della legge dell'1/3/1957 n. 90, con conseguente ingiusto scavalcamento a danno dei ricorrenti; di tutti gli altri atti amministrativi presupposti, conseguenti e comunque connessi.
Visti gli atti e i documenti depositati
con il ricorso; MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO e uditi altresì per i ricorrenti l'Avv. G. Ruta e per l'Amministrazione intimata l'Avv. dello Stato G. Albano; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Tenuto conto che la questione di costituzionalità riferita alla normativa, così come applicata in concreto, presenta profili di non manifesta infondatezza, che saranno esaminati più approfonditamente nel merito; P.Q.M. accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. CAMPOBASSO, li 20 Ottobre 2004 IL PRESIDENTE L'ESTENSORE |