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Ordinanza TAR Lazio

sul punteggio di servizio contemporaneo

ai corsi SSIS di durata inferiore a due anni

 

pubblicata su Orizzonte scuola il 1 ottobre 2004

 

Pubblichiamo l'ordinanza del Tar Lazio sul punteggio di servizio contemporaneo a corsi SSIS di durata inferiore a due anni

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE TERZA BIS

 

RICORSO n. 07311/2004 - Ord. n.

composta dai signori:

...

 

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 29/09/2004

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il ricorso proposto da

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rappresentati e difesi dall'avv.

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domiciliati presso lo studio dell'avv.

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contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

 

con l'intervento ad adiuvandum

:::

 

Per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari degli atti indicati nell'epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.

 

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Uditi alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2004 con designazione del Cons. Antonio Vinciguerra, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale.
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare nei limiti di cui in dispositivo e rilevata l'urgenza di determinare nel merito dell'intero ricorso.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis - accoglie la suindicata domanda cautelare limitatamente alla sospensione di efficacia della disposizione di cui al punto A-4, all.2, del decreto 21/4/2004 del Direttore generale del personale della scuola, come integrata da nota n. 691 del 10/5/2004, della medesima Autorità, nella parte in cui ammette a valutazione il servizio d'insegnamento svolto in coincidenza con la frequenza di corsi SSIS di durata inferiore al biennio.

Dispone a carico delle parti ricorrenti l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, anche in forma non nominativa, a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e deposito presso la Segreteria della Sezione dell'avviso pubblicato, entro giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente pronuncia.

Fissa per la discussione del merito della controversia l'udienza pubblica del 27/1/2005.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Roma, 29 settembre 2004

 

Il Presidente f.f. Giulio AMADIO _____________________

Il Relatore Antonio VINCIGUERRA