Gli spezzoni vanno assegnati

da Graduatoria Permanente.

da Orizzonte scuola del 23 maggio 2005

 

Il TAR Venezia dato ragione ad una docente per la mancata nomina da parte del C.S.A. – Scuola Polo, per la supplenza annuale su posto vacante, di organico di diritto e di fatto. L'assegnazione delle 4 ore era infatti avvenuta tramite graduatoria d'istituto dalla stessa scuola. Una sentenza che se recepita metterebbe un po' di ordine al balletto degli spezzoni. Pubblichiamo il testo della sentenza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

[...]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3009/2003 proposto da [...] ANNA, rappresentata e difesa dall’avv.to [...] con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to [...], in Venezia-Mestre, via [...];

CONTRO

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

il M.I.U.R.-Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

l’Ufficio Scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciale [...], in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di [...], non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) della mancata nomina da parte del C.S.A. – Scuola Polo, per la supplenza annuale su posto vacante, di organico di diritto e di fatto, per l’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione classe di concorso A036, per 4 ore settimanali presso l’Istituto Professionale [...], di [...] Anna quale docente inserita nelle graduatorie provinciali permanenti della Provincia di [...] per la classe di concorso A036, datata presumibilmente 28 agosto 2003;

2) mancata nomina da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali [...], per supplenza annuale su posto vacante, di organico di diritto e di fatto, di [...] Anna quale docente inserita nelle graduatorie provinciali permanenti della Provincia di [...]per la classe di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e Scienza dell’Educazione), datata presumibilmente 3.10.2003;

3) nomina di [...] Agnese quale destinataria di supplenza annuale su posto vacante, di organico di diritto e di fatto, quale docente inserita nelle graduatorie provinciali permanenti della Provincia di [...] per la classe di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e Scienza dell’Educazione), datata 18.10.2003, prot. n. 4151 FP da parte del Dirigente dell’Istituto Professionale per Servizi Commerciali [...];

4) contratto di lavoro individuale a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali [...], [...] Agnese, stipulato in 20.10.2003;

Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A. resistente, depositato il 16.12.2003;

Visti gli atti tutti della causa;

vista la propria ordinanza con cui è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 luglio 2004 - relatore il Consigliere Riccardo [...]– l’avv. [...] per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Brunetti per la P. A. resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente in data 28.8.03 ha sottoscritto una proposta di assunzione con assegnazione di 14 ore di insegnamento, chiedendo 4 ore a completamento facendo riferimento alle graduatorie permanenti, in base alle quali la stessa avrebbe avuto titolo in ragione della propria posizione, risultando collocata al 5° posto.

L’istituto interessato, invece, ha assegnato tali ore di supplenza alla controinteressata, facendo riferimento alla graduatoria di istituto, stipulando il relativo contratto.

Accolta la domanda cautelare sul provvedimento di assegnazione tempestivamente impugnato, l’amministrazione “in esecuzione dell’ordinanza del TAR” individuava come destinataria del contratto la ricorrente, con riserva di riesame nell’eventualità della riforma dell’ordinanza cautelare in sede di appello o di merito.

Affermata dunque la persistenza dell’interesse a una pronuncia nel merito, deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo avanzata dalla difesa erariale.

L’eccezione non è fondata, posto che le procedure selettive del personale supplente sono regolate da atti amministrativi in senso stretto non attenendo a rapporto lavorativo già instaurato, ma pertinendo, invece, a quelle procedure di assunzione per le quali è competente, fino alla formazione della graduatoria, il giudice amministrativo.

Il ricorso è invece fondato nel merito.

Dispone l’art.1 n.5 della legge n.333/01 che i dirigenti territoriali procedono alla nomina di supplenze annuali attingendo dalle graduatorie permanenti, mentre l’art.4 del D.M.n.201/2000 prevede che l’aspirante cui viene attribuita una supplenza a orario non intero conserva titolo a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento delle 18 ore, orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali [...] aveva comunicato al CSA entro il 31 luglio 2003 i posti vacanti per l’intero anno scolastico per i quali cioè non vi era personale di ruolo disponibile, comprese le 4 ore per cui è causa.

Non è allora pertinente il richiamo alla circolare n.65 del 29.7.03 che afferma la competenza del singolo dirigente scolastico all’individuazione del supplente in tutti i casi di prestazione lavorativa non superiore alle 6 ore settimanali, anche perché la stessa fa anzitutto riferimento alle graduatorie permanenti e solo in caso di esaurimento o carenza di aspiranti attinge alla graduatoria di circolo o d’istituto, poiché tale interpretazione vanificherebbe la disposizione surrichiamata, limitando solo ai soggetti inclusi nelle rispettive graduatorie d’istituto la possibilità di completamento orario.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento degli atti impugnati, mentre è possibile la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14 luglio 2004.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione