Gilda degli Insegnanti

Foggia

 

Proroga supplenza:

sentenza del Consiglio di Stato.

dal Dipartimento Precari Gilda Foggia della Gilda di Foggia, 1 agosto 2005

 

La sentenza n. 6482/2004 del Consiglio di Stato fornisce un’interpretazione dell’articolo 21, comma 25 dell’O.M. n°371/1994 che, in caso di depennamento di un docente dalla graduatoria provinciale, fa salva comunque l’eventuale supplenza temporanea già in atto e l’eventuale proroga della medesima. Questa previsione, secondo il Consiglio di Stato, non esclude la possibilità di conferire più di una proroga al docente in questione. Al contrario, la proroga comprende “ogni ipotesi in cui l’insegnamento avvenga ad opera del medesimo supplente, senza intervallo di periodi in cui insegna un diverso supplente”. Nel caso di specie, il CdS ha sottolineato come, essendoci sospensione di attività didattica, non ci sia una reale soluzione di continuità, visto che durante il periodo di sospensione non viene impartito alcun insegnamento.

 

Dipartimento Precari Gilda Foggia
 

 Il testo della Sentenza